CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN START UP INNOVATIVE

 

COMMISSIONE MASSIME DI DIRITTO SOCIETARIO DEL CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA

Circolazione delle partecipazioni in start up innovative

(approvata il 2 ottobre 2025)

Con riferimento alla circolazione di partecipazioni di start up innovative (o di costituzione di diritti reali su queste), posto che il notaio può effettuare unicamente un controllo formale a mezzo ispezione nell’apposita Sezione speciale del Registro delle imprese e considerato che detta pubblicità non ha natura costitutiva - come tale inidonea a garantire ex se l’applicazione della disciplina speciale di favore prevista per le start up - ne deriva che, in mancanza di specifico incarico, non sussista un obbligo per il pubblico ufficiale, rogante o autenticante le sottoscrizioni, di richiesta e verifica di documentazione ulteriore al fine di garantire l'acquirente delle partecipazioni in relazione alla effettiva esistenza dei requisiti delle start up. In considerazione della speciale connotazione delle partecipazioni sociali oggetto di compravendita, risulta tuttavia opportuna l'informativa al cliente sui rischi della mancata permanenza dei requisiti di start up innovativa della società.

 

MOTIVAZIONE

La massima affronta il problema relativo al ruolo del notaio in relazione alla circolazione della partecipazione sociale di società start up innovative[1]. D’altra parte, il fenomeno del cosiddetto exit dalla start up innovative tramite la vendita a grossi gruppi industriali che possano finanziare la società, incentivandone la crescita esponenziale, anziché quello del passaggio da start up a scale up, sembra nel nostro paese la via preferita.

Al riguardo, infatti, se si può concordare che essere o non start up innovativa è questione di “qualificazione”, questa dipende: (i) non solo dallo specifico oggetto sociale [in cui occorre includere la produzione o la resa di uno specifico bene o servizio innovativo « ad alto valore tecnologico»: art. 25, 2° comma, lett. f), d.l. n. 179/2012]; ma anche (ii) dalla  ricorrenza di altri requisiti (tra loro alternativi) e, per quanto qui interessa, dalla sussistenza (1) di una aliquota di « spese in ricerca e sviluppo » in cui sono comprese le « spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo […] i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo »; o (2) di una specifica competenza del personale (dottorato di ricerca, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca); o ancora (3) della titolarità (comprensiva del solo deposito o della sola licenza) « di una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale [o, ancora, a] dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario […] purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa » [art. 25, 2° comma, lett. h), d.l. n. 179/2012; negli stessi è a dirsi per le PMI innovative: art. 4, 1° comma, lett. e), d.l. n. 3/2015].

Alla qualifica di start up innovativa consegue l’applicazione di una disciplina specifica, deviante, segnatamente quanto alla s.r.l., dalle regole di diritto comune.

In particolare, la s.r.l. che si qualifica start up innovativa, può emettere strumenti finanziari partecipativi (art. 26, 7° comma, d.l. n. 179/2012) disattivandosi, poi, le regole sul capitale sociale (art. 26, 1° comma, d.l. n. 179/2012). Di poi il legislatore ha previsto benefici e provvidenze fiscali e giuslavoristiche a favore dell’impresa start up innovativa e l’esenzione dalla liquidazione giudiziale (già fallimento).

In questo contesto e riguardando il regime pubblicitario, per la qualificazione di start up innovativa non è sufficiente, pur se necessaria, almeno secondo la ricostruzione più convincente, l’iscrizione come tale nel registro delle imprese[2], e segnatamente nella sezione speciale: una start up innovativa “iscritta” come tale potrebbe infatti essere priva dei requisiti e, dunque, non suscettibile di essere destinataria della relativa disciplina.

Sotto altro profilo, e quanto alla circolazione delle partecipazioni sociali, è consolidato l’orientamento per il quale la compravendita di partecipazioni sociali « ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta »[3], poiché la partecipazione societaria « non esprime […] una contitolarità nella proprietà dei beni o nella titolarità di ragioni di credito verso i debitori sociali »[4].

Tuttavia, si danno arresti giurisprudenziali, anche recenti[5], nei quali si sostiene che «i beni ricompresi nel patrimonio sociale non possono essere considerati estranei all’oggetto» del contratto di compravendita[6]; e ciò non solo in caso di trasferimento “dell’intero capitale sociale”[7] ma anche quando vi sia un “affidamento dell’acquirente” «giustificato alla stregua del principio di buona fede» ()[8].

Di tal che la qualifica della società come “start up” innovativa, e così la particolare qualificazione del suo patrimonio, potrebbe reputarsi oggetto del contratto di compravendita, sempre ed indipendentemente da qualunque indagine sulla concreta volontà delle parti e sul regolamento pattizio: se l’oggetto è la partecipazione sociale di una società start up innovativa allora questa qualificazione è compresa in quell’oggetto. Con la conseguenza che, concluso quel contratto, l’assenza della qualificazione di start up innovativa – rectius l’assenza dei requisiti necessari a questa qualificazione – potrebbe “viziare” il contratto di compravendita: e ciò indipendentemente dalle risultanze nel registro delle imprese.                                                                                                                

Ove si proceda alla cessione di quote di s.r.l. start up innovativa per atto pubblico notarile o per scrittura privata autenticata, al notaio non spetta la verifica sostanziale della ricorrenza dei requisiti (effettivi) necessari a siffatta qualifica.

Si tratta infatti per lo più di “circostanze di fatto”, la cui sussistenza - o permanenza - non è verificabile per tabulas dal notaio. Il controllo del pubblico ufficiale sarà dunque inevitabilmente circoscritto alle mere risultanze formali date dall’iscrizione nell’apposita sezione del Registro delle imprese, essendo il notaio per lo più impossibilitato alla verifica delle cosiddette circostanze di fatto (requisiti effettivi e concreti di start up innovativa) o della convenienza economica dell’operazione.

Dette risultanze formali costituiscono però solo un presupposto necessario ma non sufficiente ex se ad ottenere, ad esempio, l’esenzione dal fallimento della società (rectius dalla procedura di liquidazione giudiziale), essendo essenziale piuttosto l’effettivo e concreto possesso di tutti i requisiti che attribuiscono la qualifica di start up innovativa (cfr. Cass. Civ. sezione I, 4 luglio 2022 n. 21152: si evince peraltro che l'iscrizione nel Registro delle imprese di una start up innovativa ha natura di pubblica notizia e non costitutiva). Ai fini dell’applicazione della disciplina agevolativa della start up innovativa, la sola iscrizione nella Sezione apposita del Registro delle imprese - unico dato verificabile dal Notaio - è di per sé ritenuta insufficiente tutte le volte in cui ad essa non corrisponda l’attuale e concreto possesso degli altri requisiti di legge. In sostanza i presupposti per ottenere i benefici legati alla qualifica di start up innovativa non sono puramente documentali, bensì implicano un “giudizio” relativo a situazioni di fatto (ad esempio potrebbe essere utile una apposita due diligence, basata sull’analisi dei dati del bilancio societario) che esula, come detto, dalla competenza specifica del notaio.

Alla luce di quanto fin qui rilevato, in funzione di una più efficace tutela degli interessi pubblici sottesi ad una circolazione “non litigiosa” delle partecipazioni sociali in rassegna, è comunque opportuno che il notaio richieda e solleciti alla parte cedente una sorta di dichiarazione di permanenza della qualifica di start up innovativa, sempre fatto salvo il caso in cui venga da ciò espressamente esonerato anche dalla parte cessionaria.

Del resto una parte della giurisprudenza ha evidenziato che la prestazione notarile non è limitata ad un mero controllo di legalità formale dell’atto, ma si estende a compiti accessori e segnatamente al dovere di consiglio delle parti (ex artt. 1176, comma 2, 1175 e 1375 c.c.; 47 l. n. 89/1913; art. 42 codice deontologico pre-vigente e 41 codice deontologico vigente).

Il dovere di informazione del notaio, pur controbilanciato dal principio di auto-responsabilità dei contraenti, fa sì che quest’ultimo accerti la reale intenzione delle parti al fine di assicurare la certezza degli effetti tipici dell’atto stesso. Il tutto nell’ottica di una piena valorizzazione della funzione e della professionalità notarile, che proprio in ambito di start up innovative (in particolare nella fase della costituzione) era stata in passato oggetto di dibattito.

Quanto al citato dovere di informazione e consiglio del notaio, non rileva poi che il negozio di trasferimento a titolo oneroso delle partecipazioni di start up venga stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, all’esito dell’equiparazione operata di fatto dalla l. n. 246/2005.      

Dunque al fine di escludere un’eventuale responsabilità del notaio per danni delle parti, sarà opportuno (e consigliabile) che risultino per tabulas apposite dichiarazioni tese a lasciare traccia delle informazioni e dei suggerimenti forniti dal pubblico ufficiale ai contraenti. Ciò potrà risultare, ad esempio, da specifiche menzioni che emergano nell’atto oppure anche semplicemente extra atto, mediante apposite dichiarazioni in tema di requisiti delle start up innovative firmate dalle parti e debitamente conservate dal notaio nel relativo fascicolo di studio. Il tutto servirà a lasciar traccia dell’attività notarile e naturalmente fatto sempre salvo il caso in cui i clienti non abbiano espressamente esonerato il pubblico ufficiale da detto onere informativo per motivi specifici (ad esempio, per ragioni di urgenza). Gli accordi di esonero del notaio saranno sempre legittimi e validi, anche se esterni all’atto stipulato.  

 

 

[1] Il problema è altresì affrontato, per chi volesse, da Onza, Circolazione delle partecipazioni nelle start up innovative: un’ipotesi di lavoro, in AIDA, 2024, 313 ss. Il tema riguarda in realtà ogni trasferimento/costituzione di diritti reali sulla partecipazione di start up innovative.

[2] Così, ampiamente, Ibba, Il registro delle imprese, Giuffré, Milano, 2021, 226 ss.

[3] Cass. n. 5053/2024. Tutti i corsivi, compresi i successivi, sono aggiunti.

[4] Trib. Roma, 16 novembre 2015.

[5] Cass. n. 22790/2019 e Trib. Lucca n. 1284/2015.

[6] Cass. n. 3370/2004, ove altri riferimenti.

[7] V. ancora Cass. n. 3370/2004.

[8] V. ancora Cass. n. 22790/2019.