ASSEMBLEA DELLA SRL


RINVIO DELL’ASSEMBLEA A RICHIESTA DELLA MINORANZA NELLE SRL

Pur in assenza di espressa previsione statutaria, è da ritenersi ammissibile la richiesta di rinvio dell’assemblea della società a responsabilità limitata presentata dai soci intervenuti, che dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione. In analogia a quanto previsto dall’art. 2374 cod. civ. per le società per azioni, è da ritenersi che la richiesta sia valida se avanzata da almeno un terzo del capitale rappresentato in assemblea. Per la stessa ragione, il differimento non dovrà superare i cinque giorni.

Normativa: art. 2374 c.c. (Massima Luglio 2016 elaborata dalla Commissione del Consiglio Notarile di Roma)

DEROGABILITÀ DEL TERMINE DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA NELLE SRL

È ammissibile che l’atto costitutivo di una società a responsabilità limitata preveda che la spedizione della convocazione dell’assemblea dei soci avvenga in un termine inferiore ad otto giorni prima dell’adunanza, sempre che il termine sia tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Per la stessa ragione, è ammissibile la previsione statutaria di un termine minimo non di spedizione ma di ricezione dell’avviso di convocazione, anch’esso inferiore ad otto giorni.

Normativa: art. 2479-bis c.c. (Massima Luglio 2016 elaborata dalla Commissione del Consiglio Notarile di Roma)

INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE

L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione - ove consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina - può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, fermo restando che nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).

Le clausole statutarie che prevedono la presenza del presidente e del segretario nel luogo di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Normativa: artt. 2366, comma 4, 2370, comma 4, 2388, comma 1, 2404, comma 1, e 2479-bis, c.c.; art. 106, comma 2, d.l. 18/2020)
(Massima n. :::::: pubblicata il 30 settembre 2020 dal Consiglio Notarile di Milano) 

INTERVENTO IN ASSEMBLEA MEDIANTE MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE IN RELAZIONE ALLE POSSIBILI DIVERSE CLAUSOLE STATUTARIE

Nelle società per azioni “chiuse”, anche in assenza di una specifica previsione statutaria, deve ritenersi possibile l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano in concreto rispettati i principi del metodo collegiale.

Ove i mezzi di telecomunicazione siano previsti dall’avviso di convocazione, la società dovrà rispettare il principio di parità di trattamento dei soci.

Spetta al presidente dell’assemblea verificare il pieno rispetto del metodo collegiale, secondo principi di correttezza e di buona fede e, ove il collegamento sia predisposto dalla società, il rispetto della parità di trattamento dei soci.

Resta salva la possibilità per lo statuto di disciplinare diversamente la materia, anche in deroga alle regole della collegialità, e fermo il diritto del socio di intervenire fisicamente in assemblea.
E’ sempre possibile, con il consenso unanime dei soci, derogare alla regola statutaria.

Normativa: art. 2370 c.c.
(Massima n. H.B. 39 pubblicata 9/17 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie) 

ASSEMBLEE SPECIALI IN PRESENZA DI QUOTE DI CATEGORIA

Stante la mancanza di una disciplina legale espressa sul punto è opportuno che lo statuto di S.r.l.-PMI disciplini il procedimento decisionale che consente di adottare le delibere che pregiudicano i diritti dei titolari di una determinata categoria di quote di partecipazione.
Sotto questo profilo si reputa legittima la clausola statutaria che dispone che tali decisioni, per essere valide, debbano essere approvate, oltre che dall'assemblea generale dei soci, anche da una determinata maggioranza dei titolari delle quote della categoria pregiudicata, mediante adozione di una loro specifica deliberazione collegiale ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., con riconoscimento del diritto di recesso per i soci dissenzienti pregiudicati da tali decisioni.

Si reputa altresì legittima la clausola dello statuto che richiede il consenso unanime dei titolari delle quote di una determinata categoria per adottare decisioni che pregiudichino i loro diritti.

Normativa: art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; artt. 2468 e 2479-bis c.c.
(Massima n. I.N.11 pubblicata 9/18 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)