CAPITALE SOCIALE MINIMO
In seguito alle modificazioni dell'art. 2463 c.c., ad opera del d.l. 76/2013, tutte le s.r.l., a prescindere dall'ammontare del capitale sociale:
a) possono deliberare una riduzione del capitale sociale a copertura di perdite a un ammontare inferiore a euro diecimila, sia qualora la società versi nelle situazioni di cui agli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c., sia qualora essa abbia perdite inferiori a un terzo del capitale sociale;
b) possono deliberare un aumento del capitale sociale, a titolo gratuito o a pagamento, ad un ammontare inferiore a euro diecimila, anche in seguito a riduzione o azzeramento del capitale sociale a copertura di perdite.
Si ritiene invece che non possa essere deliberata una riduzione del capitale sociale mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti o mediante passaggio di capitale a riserve disponibili, qualora, all'esito dell'operazione, la somma del capitale sociale e della riserva legale risulti di ammontare inferiore a euro diecimila.
Normativa: artt. 2463, 2482 e 2482-ter c.c.
(Massima n. 143 aggiorn. 17.6.2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)