CATEGORIE DI QUOTE - PMI
NOZIONE DI CATEGORIE DI QUOTE DI S.R.L. PMI (ART. 26, COMMA 2, D.L. 179/2012; ART. 2468 C.C.)
Le categorie di quote delle s.r.l. PMI si caratterizzano per la circostanza di attribuire a tutti i loro possessori "diritti diversi" dai diritti spettanti agli altri soci e/o alle quote di altre categorie, ma al contempo uguali ai diritti spettanti alle quote della medesima categoria.
Lo statuto può liberamente stabilire che le quote di ciascuna categoria: (i) abbiano tutte la medesima misura, essendo in tal caso necessario che la misura e il numero delle quote di ciascuna categoria costituiscano elementi dello statuto sociale, oppure (ii) siano di misura variabile e divisibile, al pari delle partecipazioni "individuali" secondo il regime legale ordinario delle s.r.l.
Le quote di categoria possono appartenere a uno o più soci e possono coesistere sia con la presenza di partecipazioni individuali sia con la presenza di altre categorie di quote. Il medesimo soggetto può essere contemporaneamente titolare di una partecipazione individuale e di una o più quote di una o più categorie. La presenza di categorie di quote non impedisce alla società di attribuire diritti particolari a uno o più soci, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., tanto nell'ipotesi in cui essi siano titolari di una partecipazione individuale quanto nell'ipotesi in cui essi siano titolari solamente di quote di categoria.
Il trasferimento delle quote di categoria è assoggettato, salvo diversa disposizione statutaria, alla medesima disciplina legale e statutaria applicabile al trasferimento delle partecipazioni sociali. Il trasferimento di quote di categoria comporta di regola il passaggio anche dei diritti diversi che caratterizzano la categoria medesima, mentre il trasferimento delle partecipazioni individuali non comporta di regola il passaggio dei diritti particolari eventualmente spettanti al socio alienante.
Normativa: (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.)
(Massima n. 171 pubblicata l’11 giugno 2019 dal Consiglio Notarile di Milano)
MODALITÀ E CONDIZIONI DI EMISSIONE DI CATEGORIE DI QUOTE DI S.R.L. PMI (ART. 26, COMMA 2, D.L. 179/2012)
In mancanza di diverse disposizioni dello statuto, l'emissione di nuove categorie di quote da parte di una s.r.l. PMI è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto per le modificazioni statutarie, a condizione che sia rispettato il principio di parità di trattamento dei soci. Ciò può pertanto verificarsi qualora l'emissione di una nuova categoria di quote avvenga: (i) in forza di un aumento del capitale sociale offerto in opzione ai soci in proporzione alle partecipazioni detenute; (ii) in forza di conversione obbligatoria di una parte proporzionale di tutte le partecipazioni sociali già esistenti; (iii) in forza di conversione facoltativa delle partecipazioni sociali già esistenti, offerta a tutti i soci in proporzione alle partecipazioni detenute.
Qualora l'emissione di quote di categoria, pur essendo deliberata secondo una delle predette modalità, comporti l'attribuzione di diritti diversi suscettibili di pregiudicare i diritti particolari già spettanti a uno o più soci, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., essa richiede il consenso dei soci i cui diritti particolari vengono pregiudicati, a meno che lo statuto ne consenta la modificazione a maggioranza, ai sensi dell'art. 2468, comma 4, c.c. Analogamente, qualora l'emissione di quote di categoria, pur sempre nell'ambito di una delle predette modalità, comporti l'attribuzione di diritti diversi suscettibili di pregiudicare i diritti diversi già spettanti a un'altra categoria di quote, essa richiede l'approvazione dell'assemblea dei titolari delle quote della categoria pregiudicata.
Resta in ogni caso ferma la possibilità che si configuri, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, la causa di recesso prevista dall'art. 2473, comma 1, c.c., consistente nel "compimento di operazioni che comportano (...) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma".
È invece richiesto, salvo diversa disposizione dello statuto, il consenso unanime di tutti i soci (o quanto meno dei soci in concreto pregiudicati) in caso di emissione di una nuova categoria di quote qualora non sia rispettato il principio di parità di trattamento, ed in particolare qualora l'emissione avvenga: (i) in forza di un aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione; (ii) in forza di conversione obbligatoria di una parte non proporzionale delle partecipazioni sociali già esistenti; (iii) in forza di conversione facoltativa delle partecipazioni sociali già esistenti, offerta solo a una parte dei soci o comunque non in proporzione alle partecipazioni da essi detenute.
Normativa: (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.)
(Massima n. 172 pubblicata l’11 giugno 2019 dal Consiglio Notarile di Milano)
CONTENUTO DEI DIRITTI DIVERSI DELLE CATEGORIE DI QUOTE DI S.R.L. PMI (ART. 26, COMMI 2 E 3, D.L. 179/2012)
Nella determinazione del contenuto delle quote di categoria delle s.r.l. PMI, ossia nella determinazione dei "diritti diversi" ad esse attribuiti, l'autonomia statutaria incontra sia i limiti generali desumibili dal sistema del diritto societario (quale ad esempio il divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 c.c., che impedisce di configurare una categoria di quote del tutto prive del diritto agli utili o della partecipazione alle perdite) sia i limiti stabiliti dalla legge in materia di s.r.l. (quale ad esempio il necessario diritto di recesso al verificarsi di una delle cause inderogabili previste dall'art. 2473 c.c.).
I diritti diversi che connotano una categoria di quote possono avere ad oggetto la circolazione delle quote, tanto nel senso di attribuire solo a una categoria di quote il diritto previsto da una clausola limitativa della circolazione delle altre partecipazioni sociali (quale ad esempio il diritto di esercitare la prelazione in caso di alienazione di una di esse o il diritto di esprimere il gradimento), quanto nel senso di assoggettare solo una categoria di quote agli obblighi, oneri o soggezioni derivanti da tali clausole (come può ad esempio accadere qualora lo statuto preveda solo per una categoria di quote l'obbligo di concedere la prelazione ai titolari di un'altra categoria di quote o ad altri soci singolarmente individuati o il divieto di alienazione in mancanza di gradimento o la soggezione al diritto di riscatto spettante a un'altra categoria di quote o ad altri soci singolarmente individuati).
Resta in ogni caso ferma la possibilità di configurare, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., "diritti particolari" a favore di singoli soci, con uguale contenuto dei "diritti diversi" che connotano una categoria di quote, sia nelle s.r.l. PMI sia nelle s.r.l. non PMI.
Normativa: (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.)
(Massima n. 173 pubblicata l’11 giugno 2019 dal Consiglio Notarile di Milano)
CATEGORIE DI QUOTE A VOTO RIDOTTO O MAGGIORATO NELLE S.R.L. PMI (ART. 26, COMMA 3, D.L. 179/2012)
L'art. 26, comma 3, d.l. 179/2012 - là dove consente alle s.r.l. PMI di creare "categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative" - rende altresì legittima la creazione di quote a voto maggiorato o a voto multiplo, nonché la previsione, in relazione alla misura o alla quantità di quote possedute da uno stesso soggetto, della limitazione o dello scaglionamento del diritto di voto.
La percentuale di capitale sociale rappresentata da tali categorie di quote, così come il numero dei voti esprimibili da ciascuna quota e la misura della maggiorazione del voto ad esse spettante, sono liberamente determinabili dallo statuto, non trovando applicazione i limiti imposti alle s.p.a. dall'art. 2351, commi 2 e 4, c.c. e dall'art. 127-quinquies TUF.
Normativa: (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.)
(Massima n. 174 pubblicata l’11 giugno 2019 dal Consiglio Notarile di Milano)
CATEGORIE DI QUOTE CON DIRITTO DI OPZIONE LIMITATO O ESCLUSO NELLE S.R.L. PMI (ART. 26, COMMA 2, D.L. 179/2012; ARTT. 2481-BIS, 2481-TER, 2473 C.C.)
I "diritti diversi" che contraddistinguono le categorie di quote nelle s.r.l. PMI possono consistere, anche o soltanto, nella limitazione o eliminazione di diritti del socio non insopprimibili per disposizione imperativa di legge o inderogabile inerenza al tipo. Una categoria di quote nelle s.r.l. PMI può pertanto essere contraddistinta dalla limita-zione o dall'assenza del diritto di sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento, salva l'osservanza dell'art. 2482-ter c.c.
E' insopprimibile il diritto di recesso del socio titolare di quote contraddistinte dalla limitazione o dall'assenza del diritto di sottoscrizione in caso di aumento di capitale a pagamento non offerto proporzionalmente a tale socio.
Normativa: (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; artt. 2481-bis, 2481-ter, 2473 c.c.)
(Massima n. 175 pubblicata l’11 giugno 2019 dal Consiglio Notarile di Milano)
CATEGORIE DI QUOTE CON LIMITAZIONE DEI DIRITTI DI CONTROLLO NELLE S.R.L. PMI (ART. 26, COMMA 2, D.L. 179/2012; ART. 2476, COMMA 2, C.C.)
E' legittima la clausola statutaria della s.r.l. PMI che preveda limitazione o esclusione, per una o più categorie di quote, delle facoltà di informazione e consultazione previste dall'articolo 2476, comma 2, c.c. per il periodo in cui sia in essere, per obbligo legale o per decisione dei soci, la funzione di controllo sulla gestione.
Non può essere tuttavia escluso il diritto alla consultazione del libro soci, ove esistente, e del libro delle decisioni dei soci.
Normativa: (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2476, comma 2 c.c.)
(Massima n. 176 pubblicata l’11 giugno 2019 dal Consiglio Notarile di Milano)
ASSEMBLEE SPECIALI DEI TITOLARI DI CATEGORIE DI QUOTE DI S.R.L. PMI (ART. 26, COMMA 2, D.L. 179/2012; ART. 2376 C.C.)
Qualora una s.r.l. PMI abbia emesso una o più categorie di quote, l'assunzione di una decisione dei soci che pregiudica i diritti di una categoria deve essere approvata anche dai titolari delle quote di tale categoria. In mancanza di diversa disposizione dello statuto, l'approvazione viene rilasciata con deliberazione dell'assemblea speciale dei titolari delle quote della categoria interessata, secondo le maggioranze, le modalità e le forme previste dalla legge e dallo statuto per le deliberazioni assembleari di modifica dello statuto.
Lo statuto può comunque prevedere, anche in deroga a quanto sopra, che l'approvazione della decisione pregiudizievole richieda una maggioranza rafforzata dei titolari delle quote della categoria interessata o il loro consenso unanime. Lo statuto può altresì prevedere che l'approvazione della decisione pregiudizievole consegua non già a un'apposita deliberazione dell'assemblea speciale dei titolari delle quote della categoria interessata, bensì alla loro manifestazione del voto o del consenso nella stessa assemblea generale dei soci che assume la decisione pregiudizievole o in altra forma.
Si deve in ogni caso ritenere che, pur in assenza di una apposita clausola statutaria, l'assemblea generale possa validamente ed efficacemente deliberare, in unica sede, allorché consti l'intervento e il voto favorevole dei titolari della totalità delle quote della categoria che devono rendere l'approvazione, senza che sia necessaria un'apposita convocazione e/o una riunione separata dei soli soci titolari delle quote della categoria interessata.
Normativa: (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2376 c.c.)
(Massima n. 177 pubblicata l’11 giugno 2019 dal Consiglio Notarile di Milano)
EMISSIONE E SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE PROPRIE DA PARTE DI S.R.L. PMI (ART. 26, COMMA 6, D.L. 179/2012; ART. 2474 C.C.)
Nelle s.r.l. PMI è legittimo l'acquisto di quote proprie a condizione che (i) sia compiuto in attuazione di piani di incentivazione a beneficio di dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo o prestatori d'opera e servizi, e che (ii) avvenga nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.
L'acquisto e la disposizione delle quote proprie devono essere autorizzati dai soci, ferma tuttavia la facoltà che tale autorizzazione sia contenuta in apposita clausola dello statuto.
Finché le quote restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre quote. Il diritto di voto è sospeso, ma le quote proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.
Normativa: (art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2474 c.c.)
(Massima n. 178 pubblicata l’11 giugno 2019 dal Consiglio Notarile di Milano)