CLAUSOLA DI MERO GRADIMENTO
Costituisce clausola di mero gradimento rimettere al potere discrezionale dei soggetti di cui all’art. 2355 bis, comma 2, c.c., la facoltà di concedere o meno il gradimento all’alienazione delle azioni senza dettare condizioni specifiche oggettive alle quali subordinare il gradimento ed affidando quindi il giudizio alla discrezionalità dei soggetti preposti al gradimento.
Normativa: art. 2355-bis, 2° comma, c.c.
(Massima n. H.I.1 - 1° pubbl. 9/04, elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
DEFINIZIONE DI GRADIMENTO NON MERO
Non costituiscono clausole di mero gradimento quelle previsioni statutarie che predeterminino le qualità soggettive o le specifiche situazioni oggettive alle quali è subordinata la concessione del gradimento.
Normativa: art. 2355-bis c.c.
(Massima n. H.I.2 - 1° pubbl. 9/04, elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
DELEGABILITÀ DELL’ESPRESSIONE DEL GRADIMENTO
L’esercizio della clausola di gradimento può essere delegato dal consiglio di amministrazione al comitato esecutivo.
Normativa: art. 2355-bis c.c.
(Massima n. H.I.4 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
LEGITTIMITÀ DELLE CLAUSOLE DI GRADIMENTO O DI INTRASFERIBILITÀ
È legittimo sottoporre i trasferimenti di azioni, sia inter vivos che mortis causa, alla clausola di divieto di trasferimento e a quella di mero gradimento, ove siano rispettate le condizioni richieste dall’art. 2355 bis, rispettivamente comma 1 e comma 2. Non è pertanto necessario il consenso di tutti i soci.
Normativa: art. 2355 bis c.c.
(Massima n. H.I.5 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
LEGITTIMITÀ DELLE CLAUSOLE DI MERO GRADIMENTO
La clausola di mero gradimento è efficace non solo quando la norma statutaria preveda i correttivi di cui all’art. 2355 bis, comma 2, c.c., ma anche quando la clausola stessa preveda altri correttivi che comunque consentano all’alienante di realizzare il valore economico che potrebbe ottenere a sensi dell’art. 2437 ter c.c. (come ad esempio presentare un terzo disposto ad acquistare allo stesso prezzo richiesto dal socio alienante).
Normativa: artt. 2355 bis e 2437 ter c.c.
(Massima n. H.I.6 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
CONDIZIONI DI EFFICACIA DELLE CLAUSOLE DI MERO GRADIMENTO NELLA S.P.A. (ART. 2355 BIS C.C.)
Le clausole di mero gradimento contenute nello statuto di s.p.a. sono efficaci an-che nel caso in cui (pur non prevedendosi il diritto di recesso ovvero l'obbligo, per la so-cietà o per gli altri soci, di acquistare le azioni al valore stabilito per il recesso, come pre-vede l'art. 2355 bis c.c.) contemplino l'obbligo per la società o per gli altri soci di acqui-stare "a parità di condizioni", cioè al prezzo che l'alienante ha concordato con il terzo non gradito, ovvero l'obbligo, per la società, di procurare altro acquirente gradito, che acquisti al valore stabilito per il recesso o "a parità di condizioni".
Normativa: art. 2355-bis c.c.
(Massima n. 32 pubblicata il 19 novembre 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
ESEMPI DI GRADIMENTO NON MERO
Costituisce clausola di gradimento (e non di mero gradimento) quella disposizione statutaria che rifiuti l’ingresso in società ad impresa o a persona titolare di impresa direttamente concorrenti o in palese conflitto di interessi.
Normativa: art. 2355-bis c.c.
(Massima n. H.I.7 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
INTRODUZIONE DI CLAUSOLE DI GRADIMENTO
Salvo che lo statuto di una spa non disponga diversamente, l’introduzione, la modifica e la soppressione della clausola di gradimento è deliberata dall’assemblea straordinaria con le maggioranze e le modalità per essa normalmente previste. Non è pertanto necessaria l’unanimità. I soci che non hanno concorso all’approvazione delle delibere riguardanti il vincolo del gradimento hanno diritto di recesso, salvo che lo statuto disponga diversamente.
Normativa: art. 2355-bis c.c.
(Massima n. H.I.8 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
CLAUSOLE DI DIVIETO O DI MERO GRADIMENTO RIFERITE ALLA COSTITUZIONE DI USUFRUTTO O DI PEGNO SU AZIONI DI S.P.A.
Sono legittime, anche in assenza del termine di efficacia di cinque anni di cui al-l'art. 2355 bis, 1° comma, c.c., le clausole che vietano la costituzione di usufrutto o di pegno su azioni.
Sono legittime, ed efficaci anche in assenza della previsione di un obbligo di ac-quisto a carico della società o degli altri soci ovvero del diritto di recesso del costituente, le clausole di mero gradimento riferite alla costituzione di usufrutto o di pegno su azioni.
Normativa: art. 2355 bis c.c.
(Massima n. 34 pubblicata il 19 novembre 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano).
RECESSO IN PRESENZA DI UNA CLAUSOLA DI MERO GRADIMENTO NELLE S.R.L.
In presenza di una clausola statutaria che subordini il trasferimento delle partecipazioni sociali al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi, senza prevederne condizioni e limiti, è legittimo prevedere espressamente che ai soci spetti il diritto di recesso unicamente quando il gradimento venga richiesto e negato.
Normativa: art. 2469, comma 2, c.c
(Massima n. 151 pubblicata il 17 maggio 2016 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano).