CLAUSOLE DI PRELAZIONE
Devono ritenersi inefficaci (salvo che sia espressamente previsto il diritto di re-cesso) le clausole di prelazione contenute in statuti di s.p.a. che attribuiscano il diritto di esercitare la prelazione, al di là dei limiti temporali di cui all'art. 2355-bis, comma 1, c.c., per un corrispettivo, diverso da quello proposto dall'alienante, determinato con criteri tali da quantificarlo in un ammontare significativamente inferiore a quello che risulterebbe applicando i criteri di calcolo previsti in caso di recesso.
Normativa: art. 2355 bis c.c.
(Massima n. 85 pubblicata il 15 novembre 2005 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
CLAUSOLA DI PRELAZIONE CUMULATIVA
È legittima, ove statutariamente prevista, la clausola di prelazione che consenta la possibilità di offerta cumulativa da parte di una pluralità di soci ad un prezzo globale.
Normativa: art. 2355-bis c.c.
(Massima n. H.I.15 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
PRELAZIONE E TRASFERIMENTI A TITOLO GRATUITO O CON CORRISPETTIVO INFUNGIBILE
La clausola di prelazione è legittimamente applicabile anche ai negozi a titolo gratuito, o con corrispettivo infungibile, soltanto ove siano previsti dei meccanismi correttivi (valutazione a mezzo arbitratori), che consentano al socio che intendeva trasferire le azioni di realizzare il valore economico delle stesse.
Normativa: art. 2355-bis c.c.
(Massima n. H.I.16 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
ARBITRAGGIO E REVOCA DELL’OFFERTA DI PRELAZIONE
Può ritenersi legittima la clausola di prelazione che consenta all’offerente di non accettare il prezzo determinato dagli arbitratori ritirando l’offerta entro un termine prefissato.
Normativa: art. 2355-bis c.c.
(Massima n. H.I.17 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
PRELAZIONE E USUFRUTTO
È legittima l’applicazione della clausola di prelazione anche alla cessione dell’usufrutto sulle azioni.
Normativa: art. 2355-bis c.c.
(Massima n. H.I.18 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
REQUISITI FORMALI DELL’OFFERTA DI PRELAZIONE
L’offerta di prelazione è valida quando ricorrono tutti gli elementi per informare in modo completo i soci o la società sui termini del contratto che si vuole offrire, e quindi contenere l’indicazione del prezzo delle azioni, le modalità di pagamento dello stesso, nonché le eventuali ulteriori indicazioni richieste dallo statuto.
Normativa: art. 2355-bis c.c.
(Massima n. H.I.14 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
ART. 2344, COMMA 1, C.C. E CONFLITTO DI INTERESSI
La disposizione del comma 1 dell’art. 2344 c.c., nella parte in cui autorizza gli amministratori a vendere le azioni del socio moroso per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti, autorizza anche i medesimi amministratori a contrarre con se stessi qualora intendano acquistare dette quote nella qualità di soci o rappresentanti di enti soci. Non si applica in ogni caso l’art. 2391 c.c.
Normativa: artt. 2344, 2391 e 1395 c.c.
(Massima n. H.I.10 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
CLAUSOLE STATUTARIE DI «CHANGE OF CONTROL» CHE DISCIPLINANO GLI EFFETTI DEL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI DELLE SOCIETÀ SOCIE
Le c.d. clausole statutarie di «change of control» - relative al trasferimento del controllo di una società socia - sono idonee a produrre effetti esclusivamente sulle partecipazioni della società nel cui statuto sono introdotte, mentre sono inefficaci nei con- fronti del trasferimento delle partecipazioni della società socia. Esse, quindi, possono stabilire regole o limiti aventi ad oggetto soltanto le azioni o quote detenute dalla società socia, per il caso in cui si verifichi un trasferimento del controllo su quest'ultima.
Sono pertanto legittime ed efficaci, ad esempio, le clausole che escludono il limite al trasferimento delle partecipazioni in caso di trasferimento a una società detenuta al cento per cento dal socio alienante o da questi controllata di diritto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., qualora detto trasferimento sia assoggettato alla condizione risolutiva consistente nel venir meno del possesso totalitario o del controllo di diritto o qualora sia comunque previsto, per il verificarsi di tali circostanze, un obbligo di ritrasferimento.
Parimenti devono ritenersi legittime ed efficaci le clausole statutarie che prevedono il diritto di riscatto qualora si verifichi il trasferimento del controllo di una società socia, con obbligo di quest'ultima di effettuare le dovute comunicazioni all'organo amministrativo e/o agli altri soci. Analogamente - e sempre in via esemplificativa - si reputano legittime ed efficaci le clausole statutarie che prevedono il necessario gradimento (nei confronti del nuovo socio di controllo della società socia), in caso di cambio di con- trollo di una società socia, con obbligo di quest'ultima di effettuare le dovute comunica- zioni all'organo amministrativo, e con diritto di riscatto (delle azioni o quote detenute dalla società socia) in caso di mancato rilascio del gradimento.
Normativa: artt. 2355-bis e 2469 c.c.
(Massima n. 185 pubblicata il 3 dicembre 2019 dal Consiglio Notarile di Milano)
LEGITTIMITÀ DELLE CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI RIFERITE A SINGOLE CATEGORIE DI QUOTE
Poiché le singole quote di partecipazione di categoria sono incapaci di confondersi tra loro, anche nell'ipotesi in cui appartengano al medesimo socio (vedi orientamenti I.N.6), si reputano legittime le clausole limitative della circolazione delle partecipazioni che abbiano ad oggetto solo alcune delle categorie di quote create dall'atto costitutivo.
Normativa: art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.
(Massima n. I.N.10 pubblicata 9/18 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)