LE MODALITÀ DI DETERMINAZIONE, DA PARTE DELL’ESPERTO NOMINATO DAL TRIBUNALE, DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI O DELLE QUOTE IN CASO DI RECESSO
COMMISSIONE MASSIME DI DIRITTO SOCIETARIO DEL CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Le modalità di determinazione, da parte dell’esperto nominato dal Tribunale, del valore di liquidazione delle azioni o delle quote in caso di recesso.
(approvata il 2 ottobre 2025)
E’ ammissibile una clausola statutaria di s.p.a. o s.r.l. che indichi il termine di novanta giorni concesso all’esperto nominato per la determinazione del valore delle azioni o quote in caso di recesso con decorrenza dalla designazione da parte del Tribunale e prorogabile dalle parti e descriva le modalità di determinazione del valore, con la previsione della possibilità di nomina di consulenti tecnici di parte, di concessione termini a questi ultimi per memorie e produzioni e di repliche, nonché dell’invio da parte dell’esperto della relazione con termine alle parti per osservazioni e del deposito della relazione finale con le valutazioni sulle osservazioni delle parti.
MOTIVAZIONE
Il legislatore individua il procedimento di determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso nei commi secondo, quinto e sesto dell’art. 2437 ter c.c..
In particolare, le norme si riferiscono all’ipotesi, in presenza di una causa di recesso derivante da una deliberazione assembleare e accertata dalla stessa società, di controversia tra la società e il socio o i soci recedenti in ordine alla determinazione di tale valore. In questa prospettiva sono delineate varie fasi ed è previsto uno strumento processuale peculiare al fine di una rapida determinazione.
Il valore di liquidazione delle azioni, in caso di recesso, è fissato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (art. 2437 ter, secondo comma, c.c.). I soci hanno diritto di conoscerlo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l’assemblea (art. 2437 ter, comma quinto, c.c.). In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso, il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall’esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell’art. 1349 c.c., per cui, se manca la determinazione del terzo o se questa è manifestamente iniqua o erronea, la determinazione è fatta dal giudice (art. 2437 ter, ultimo comma, c.c.).
L’art. 2473 c.c., in tema di s.r.l., al suo terzo comma, prevede che, in caso di disaccordo, la determinazione del valore della partecipazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Anche in questo caso, come nell’ambito delle s.p.a., trova applicazione il primo comma dell’art. 1349 c.c. e quindi la determinazione del valore da parte dell’esperto è impugnabile dinanzi al Tribunale ordinario o agli arbitri per manifesta iniquità o erroneità.
Come risulta leggendo l’intero articolo 2473 c.c. dedicato al recesso nell’ambito della disciplina delle società a responsabilità limitata, il legislatore non prevede l’obbligo da parte degli amministratori della determinazione preventiva del valore delle partecipazioni. Inoltre, non è previsto un termine per la redazione della relazione dell’esperto.
Come risulta dalle regole in tema di s.p.a., vengono individuati tre momenti: la determinazione preventiva del valore di liquidazione delle azioni; l’eventuale contestazione di tale valore (da effettuare con le modalità indicate dal legislatore); la nomina del perito e la determinazione del valore da parte di quest’ultimo.
La determinazione preventiva del valore delle azioni deve essere effettuata dall’organo amministrativo secondo un procedimento che prevede il parere obbligatorio, ma non vincolante, sia del collegio sindacale, sia del revisore.
Il valore così determinato in via preventiva deve essere reso noto ai soci in un termine preciso (quindici giorni) decorrente dalla data fissata per l’assemblea.
L’eventuale contestazione del valore da parte dei soci deve avvenire con determinate modalità ed entro un certo termine (contestualmente alla dichiarazione di recesso, che, ai sensi dell’art. 2437 bis, primo comma, c.c., deve intervenire mediante lettera raccomandata spedita entro quindici giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima).
In mancanza, il valore di liquidazione preventivamente determinato dall’organo amministrativo, si considera accettato.
L’esperto è nominato dal Tribunale e precisamente dalla Sezione Specializzata delle Imprese del Tribunale competente con riferimento alla sede delle società.
Il ricorso per la designazione può essere presentato da una delle parti, normalmente il socio recedente. Si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione. Il decreto di nomina può essere oggetto di reclamo.
L’esperto, così designato, ha il termine di novanta giorni per redigere la relazione, che decorre, stando al dato testuale, dall’esercizio del diritto di recesso[1].
Il legislatore non fornisce indicazioni in ordine alle modalità che l’esperto può (deve) applicare nella determinazione del valore delle azioni; certamente dovrà essere rispettato il principio del contraddittorio.
La determinazione dell’esperto può essere impugnata per manifesta iniquità o erroneità: in quest’ultimo caso l’erroneità potrebbe riguardare i dati presi in considerazione o i criteri tecnici utilizzati[2].
L’impugnazione deve essere proposta in sede giudiziale dinanzi al giudice ordinario oppure, in caso di clausola compromissoria, agli arbitri[3].
Un problema di particolare rilievo, e che vede opinioni differenti, concerne il carattere esclusivo o alternativo della procedura di volontaria giurisdizione prevista dalla norma ora richiamata. In particolare, il socio receduto può utilizzare lo strumento della nomina dell’esperto oppure, in alternativa, richiedere al giudice ordinario o all’arbitro la determinazione del valore di liquidazione delle azioni? La domanda forse operativamente non ha motivo di porsi nel caso in cui gli amministratori abbiano determinato il valore e il socio receduto non concordi con tale valutazione: la via della nomina dell’esperto è certamente più veloce e meno onerosa. Il discorso, per contro, si prospetta in modo differente nel caso in cui la sussistenza della causa di recesso sia contestata: in tale ipotesi non c’è dubbio che la determinazione con effetto di giudicato sulla sussistenza o meno della fattispecie di recesso competa al giudice ordinario o all’arbitro. Conseguentemente, se la nomina dell’esperto costituisce una via obbligata, si porrà la necessità di un duplice procedimento. Per contro, se l’esclusività non sussistesse, l’azione ordinaria (o il procedimento arbitrale) potrebbe avere per oggetto sia l’accertamento della causa di recesso, sia la determinazione del valore delle azioni. In questo senso si è osservato in dottrina che i soci possono chiedere giudizialmente la quantificazione del valore delle azioni o anche la nomina di un esperto[4].
L’orientamento più recente della giurisprudenza è però contrario e ritiene che il procedimento di volontaria giurisdizione per la nomina dell’esperto sia l’unica via percorribile per la determinazione del valore delle azioni o della quota: “tale impostazione procedurale è stata introdotta, all’evidenza, per soddisfare, sia ragioni di celerità, sia ragioni di certezza della valutazione. Ragioni di celerità, perché il procedimento è volto proprio ad evitare che la questione sia decisa con i tempi, necessariamente lunghi, che contraddistinguono l’ordinario processo di cognizione (collegiale, trattandosi di questioni in materia societaria), e consente invece che sia risolta agilmente mediante un procedimento camerale e l’operare extraprocessuale dell’arbitratore. Ragioni di certezza, perché – nella consustanziale opinabilità delle valutazioni del valore delle partecipazioni societarie – l’operato dell’arbitratore è reso discutibile, nel merito, solo in caso di manifesta erroneità o iniquità, con il significato che al binomio ha dato la giurisprudenza di legittimità ormai da tempo completamente consolidata e con l’evidente intento di limitare l’area di impugnabilità della valutazione escludendone ogni ripetizione fondata su un mero dissenso tecnico. E’ appena il caso di aggiungere che tali interessi di celerità e certezza sarebbero completamente obliterati se si consentisse l’immediata fruibilità dell’ordinario processo di ricognizione”[5].
Ovviamente tale conclusione presuppone che l’interesse tutelato dalla norma che prevede la nomina dell’esperto non sia solo quello del socio receduto o della società, ma che sia di carattere generale consistente nell’ordinato svolgimento dell’attività sociale al fine di conseguire appunto celerità e certezza in una vicenda che può essere di notevole rilievo nella vita della società fino a poterne determinare la riduzione del capitale o addirittura lo scioglimento.
La mancata previsione nell’ambito della disciplina della s.r.l. della determinazione preventiva del valore di liquidazione delle quote viene giustificata per la tendenziale maggior partecipazione dei soci di s.r.l. all’amministrazione della società e per i penetranti poteri di informazione e consultazione ad essi attribuiti[6]. Si tratta tuttavia di un compito che spetta all’organo amministrativo[7].
Il legislatore stabilisce che il rimborso delle partecipazioni a favore dei soci receduti deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo alla società. Non sembra però che tale termine costituisca un limite per il ricorso alla nomina dell’esperto.
Si potrebbero prevedere mediante una clausola dello statuto o dell’atto costitutivo di s.p.a. o s.r.l. un termine di novanta giorni decorrente dall’accettazione della nomina e prorogabile dalle parti; la possibilità di designazione di consulenti tecnici delle parti entro il termine fisato dall’esperto; la concessione, da parte di quest’ultimo, di termini alle parti per memorie e produzione di documenti, oltre che per repliche; l’invio ai consulenti delle parti da parte dell’esperto di una bozza della relazione con termine per osservazioni; il deposito della relazione finale dell’esperto con le proprie valutazioni sulle osservazioni delle parti.
Lo spostamento del dies a quo di decorrenza del termine dal momento della comunicazione del recesso a quello della nomina dell’esperto, pare razionale, tenuto conto dei tempi non prevedibili della procedura di nomina dell’esperto da parte del Tribunale, tanto più alla luce della giurisprudenza favorevole in tale sede all’accertamento in via incidentale della causa di recesso, se contestata dalla società.
Pare altresì ammissibile la previsione della prorogabilità del termine con il consenso delle parti. E’ vero che la celerità della procedura delineata dal legislatore è anche nell’interesse generale alla certezza delle situazioni giuridiche, ma il necessario consenso del socio receduto, naturalmente interessato alla rapidità della procedura, esclude che operativamente possano esserci rallentamenti ingiustificati. Inoltre, la possibilità di acquisire da parte dell’esperto tutte le informazioni e la documentazione necessari garantisce il “buon esito” della valutazione e quindi rende meno probabile l’impugnativa nei confronti di essa. Si aggiunga che nessun termine è previsto nell’ambito della disciplina della s.r.l..
La previsione della possibilità di nomina di consulenti di parte, di deduzioni e produzioni da parte di essi, della sottoposizione della relazione ai consulenti di parte, della redazione del testo definitivo con l’obbligo di valutare osservazioni di questi ultimi è conforme alla disciplina contenuta nel codice di procedura civile (cfr. art. 195 c.p.c.), nonché al principio fondamentale del contraddittorio.
La clausola così ipotizzata, infine, non modifica la disciplina del procedimento di nomina dell’esperto così come prevista dal legislatore.
[1] M. Stella Richter Jr., Il recesso, in Trattato delle società diretto da Donativi, III, Milano, 2022, 1180, nota 193.
[2] A. Tucci, La valutazione della partecipazione del recedente, in S.r.l. Commentario a cura di Dolmetta e Presti, Milano, 2011, 484; Trib. Milano, 21 maggio 2022.
[3] M. Stella Richter Jr., op. cit., 1180, nota 184; C. Frigeni, Il diritto di recesso, in Le società a responsabilità limitata a cura di Ibba e Marasà, I, Milano, 2020, 1107.
[4] M. Stella Richter Jr., op. loc. cit..
[5] Trib. Milano, 16 febbraio 2017, in Giurisprudenza delle imprese; Trib. Torino, 14 giugno 2024 (ordin.).
[6] M. Stella Richter Jr., op. loc. cit..
[7] M. Stella Richter Jr., op. cit., 1222.