RINUNZIA UNILATERALE ALLA PARTECIPAZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI
COMMISSIONE MASSIME DI DIRITTO SOCIETARIO DEL CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Rinunzia unilaterale alla partecipazione di società di capitali
(approvata il 2 ottobre 2025)
Deve considerarsi legittima la rinunzia unilaterale abdicativa alla proprietà/titolarità della propria partecipazione in una società di capitali, purchè in presenza di apposita clausola recepita nello statuto o nelle norme di funzionamento della società che regolamenti preventivamente la correlativa “destinazione” della partecipazione per effetto della rinunzia e purché sia compatibile con le regole inderogabili del tipo di società di cui il rinunciante è socio.
MOTIVAZIONE
La massima affronta il problema relativo all’ammissibilità o meno di un atto unilaterale di rinuncia da parte del socio alla proprietà della partecipazione sociale in una società di capitali di cui è titolare.
La dottrina prevalente e soprattutto la giurisprudenza di legittimità più recente hanno ormai riconosciuto la legittimità di una rinunzia unilaterale abdicativa al più ampio diritto di proprietà immobiliare sulla base del combinato disposto degli art. 832 e 827 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. Civ., Sez. Un., 11 agosto 2025, n. 23093; decisione espressamente recepita dalla nota dell’Avvocatura Generale dello Stato in data 18 settembre 2025, protocollo n. 24.243, da cui emerge tra l’altro il suggerimento rivolto ai notai roganti gli atti di rinunzia abdicativa di comunicare detti atti al competente Ufficio dell’Agenzia del Demanio). In particolare, l’effetto riflesso dell’acquisto a titolo originario dell’immobile in capo allo Stato si produce ex lege, quale conseguenza della situazione di vacanza del bene determinata appunto dalla rinunzia.
Qui si vuole riflettere invece sulla possibilità per un socio eventualmente di rinunciare in modo unilaterale alla proprietà delle proprie partecipazioni sociali (o di una parte di esse).
Le motivazioni di un simile atto unilaterale dismissivo possono essere le più varie: ad esempio il fine di eliminare la propria partecipazione di controllo nella società oppure semplicemente quello di favorire il passaggio generazionale in favore dei propri discendenti, già facenti parte della compagine sociale e via discorrendo.
Il tema in parola appare evidentemente di estrema attualità ed presenta delle implicazioni non solo teoriche ma anche applicative assai rilevanti.
Oltre al suddetto recente arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite della Cassazione, che ha espressamente riconosciuto la legittimità della rinunzia abdicativa alla proprietà immobiliare, potrebbe ipotizzarsi anche una rinunzia unilaterale al diritto del multiproprietario immobiliare. Se difatti questo tipo di multiproprietà venisse configurato come una forma di particolare comunione di diritti reali (seppure oggetto di una peculiare regolamentazione convenzionale in relazione all’esercizio della facoltà di godimento individuale nonchè della destinazione della cosa comune; sul punto v. SANTORO - PASSARELLI, Multiproprietà e comproprietà, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1984, 21 ss.), sarebbe applicabile l’art. 1104 c.c., ossia la facoltà di liberarsi degli obblighi di contribuzione alle spese per la conservazione ed il godimento della cosa comune attraverso la rinunzia alla quota di propria spettanza. In questo contesto la conseguenza della rinuncia unilaterale del multiproprietario immobiliare, a differenza di quella determinata dalla rinuncia abdicativa del proprietario esclusivo immobiliare, sarebbe l’accrescimento ex lege della quota dismessa a favore degli altri multiproprietari (cfr. ad esempio, GUIZZI, In tema di rinuncia alla multiproprietà immobiliare, in Riv. not., 2014, 875 ss.). Ove invece si volesse qualificare la multiproprietà immobiliare in termini di diritto reale atipico, si potrebbero nuovamente richiamare i citati artt. 832 e 827 c.c. e la conseguenza della rinunzia abdicativa unilaterale diverrebbe l’acquisto del diritto reale in capo allo Stato. Comunque in entrambi i casi esisterebbero delle norme di chiusura di sistema volte a destinare ed indirizzare ex lege l’oggetto dell’atto dismissivo rispettivamente in favore dello Stato oppure (a seconda delle ricostruzioni della natura giuridica della multiproprietà che sono state proposte), degli altri “comunisti”.
Ferme le conclusioni raggiunte per la rinunzia alla proprietà immobiliare e (seppure con un maggiore sforzo interpretativo) alla multiproprietà immobiliare, il cui elemento ostativo, da parte i profili dogmatici, va ricercato nell’evitare proprietà “acefale”, risolto, in quelle ipotesi dalla legge, si deve verificare se la fattispecie abdicativa unilaterale in esame, allorchè abbia ad oggetto azioni o quote di società, “regga” alla peculiarità del contesto societario.
Si deve muovere dal rilevare un dato di fondo evidente. Nonostante in ambito societario non esistano disposizioni specifiche che legittimino un simile atto unilaterale dismissivo e pur riconosciuta la peculiarità della fattispecie, sembra che la titolarità del diritto del socio (di proprietà, di usufrutto, di pegno, ecc.) sulla propria partecipazione sociale rappresenti un diritto disponibile, in quanto avente natura essenzialmente patrimoniale e privata e non risultando tale rinunzia vietata dalla legge.
Dunque, i principi generali del nostro ordinamento consentono in astratto la rinunciabilità unilaterale del diritto su detta partecipazione, in quanto, come detto, non si tratta in linea generale di rinunciare ad un diritto indisponibile (come invece in caso di rinunzia che abbia ad oggetto diritti del prestatore di lavoro: cfr. art. 2113 c.c.; oppure in caso di rinunzia ai diritti della personalità o ai rapporti familiari). Ne consegue di regola non occorre una disposizione specifica che legittimi la rinuncia ad un diritto disponibile inerente ad un rapporto privatistico, trattandosi di un dato pacifico del nostro sistema giuridico, in assenza naturalmente di limitazioni di ordine pubblico (che nello specifico non sussistono).
Riconosciuto ciò, resterebbe quale ostacolo l’assenza di testuali disposizioni di legge che, a differenza di quanto avviene in ambito di proprietà immobiliare (o di multiproprietà immobiliare), regolamentino con certezza la destinazione dell’azione o della quota rinunziata dal socio.
Il rimedio per far fronte a tale criticità - e dunque al fine precipuo di evitare la possibile creazione di partecipazioni sociali sostanzialmente “acefale” - è rappresentato da un’apposita clausola statutaria, che come noto ha efficacia “metaindividuale”, avendo “forza di legge”, che regolamenti “a monte” la destinazione della partecipazione a seguito della rinunzia unilaterale del socio. Clausola che potrà naturalmente essere introdotta ab origine in sede di atto costitutivo e dunque all’unanimità oppure manente societate con delibera assembleare modificativa, da adottarsi di regola a maggioranza (magari offrendo il correttivo del recesso agli altri soci assenti e/o dissenzienti). Con essa i soci potranno decidere di “destinare”, ora per allora, le partecipazioni che verranno in futuro rinunciate dai componenti la compagine sociale in favore rispettivamente degli altri soci o finanche solo di alcuni di loro oppure della società (in quest’ultimo caso naturalmente solo nei limiti consentiti dal regime legale societario). In tal modo non si potranno avere partecipazioni per così dire vacanti (res nullius) ed “acefale”, essendo stato il risultato finale dell’evento arbitrario (in quanto unilaterale) della rinunzia “abdicativa” del socio già programmato e regolamentato specificamente in precedenza.
Sotto il profilo degli effetti di tale rinunzia unilaterale “abdicativa” si realizzerà di solito (ma non necessariamente, in quanto la rinunzia di per sé è un mero atto giuridico) una donazione indiretta (prototipo della liberalità indiretta) in favore proporzionalmente degli altro soci (o di uno oppure di alcuni di essi) oppure della società ed ai fini pubblicitari dell’iscrizione dell’atto al Registro delle imprese sarà sempre necessario che detta rinunzia rispetti la forma scritta e precisamente quella dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Attraverso la pubblicità della clausola programmatica in parola nel competente Registro delle imprese anche i terzi avranno cognizione del possibile futuro disallineamento tra la durata della società e la permanenza del socio nella compagine sociale. Diversamente un semplice accordo parasociale dei soci non sembra in grado di legittimare una simile rinunzia unilaterale, proprio perché in potenza lesivo dei terzi ed ad essi non opponibile.
Il socio rinunziante si limita di fatto a spogliarsi della propria partecipazione societaria e solo di riflesso e in modo indiretto si raggiunge il risultato finale di beneficiare gli altri soci non rinunzianti (o alcuno/i di essi) o la società.
In particolare nel caso di previsione per statuto di una “destinazione” della partecipazione in favore della società (nei limiti consentiti dalla legge), la stessa, a seguito della rinunzia (resa nota dall’interessato-rinunciante all’ente), potrà, ove possibile, essere detenuta dall’ente oppure verrà annullata ed il capitale sociale dovrà successivamente essere corrispondentemente ridotto con delibera assembleare dei soci, mediante iscrizione a riserva del valore della partecipazione di capitale rinunciata (o anche mediante rimborso agli altri soci non rinunzianti nei modi e limiti di legge).
Viceversa, se la “destinazione” della partecipazione rinunziata è stata prevista statutariamente in favore direttamente degli altri soci (ad esempio con specifica attribuzione agli stessi in modo proporzionale alla loro partecipazione al capitale), il capitale sociale non verrà naturalmente “toccato” e sarà soltanto aggiornato al Registro delle imprese l’elenco dei soci ed il valore delle rispettive loro partecipazioni al capitale.
Ove la clausola statutaria che legittimi la rinunzia unilaterale in oggetto, sia stata pubblicata e risulti inserita nel Registro delle imprese, essa sarà opponibile a tutti (compresa la società e gli stessi altri soci non rinunzianti, che si troveranno in una posizione di soggezione) e consentirà il realizzarsi in concreto del successivo atto dismissivo unilaterale del socio, ma ciò sempre compatibilmente alle regole specifiche del diritto societario.
Difatti l’atto di rinunzia unilaterale, seppure astrattamente consentito attraverso l’apposita clausola inserita in modo programmatico nello statuto sociale, ove non rispettasse le specifiche regole del diritto societario, diverrebbe in concreto illecito.
Ad esempio, pur in presenza di una clausola statutaria programmatica che consenta la rinunzia unilaterale alla propria partecipazione in favore dei restanti soci, l’atto di rinunzia non sarebbe evidentemente possibile, essendo illecito, ove venisse effettuato dal socio unico della società.
Egualmente illecita sarebbe la rinunzia contestuale di tutti i soci alla loro rispettiva partecipazione sociale, dovendo sempre essere presente e risultare “destinatario” della stessa almeno un socio.
Allo stesso modo, a titolo esemplificativo, in presenza di una clausola statutaria programmatica che preveda, in caso di rinuncia unilaterale alle proprie azioni, l’acquisto delle stesse in capo alla società (ipotesi che può in concreto riguardare solo s.p.a. e s.a.p.a.), detta rinunzia diventerebbe illecita in concreto ove, per effetto dell’impossibilità del detto acquisto da parte della società (per la mancanza dei requisiti legali per una simile operazione), si determinasse la riduzione del capitale sociale di oltre un terzo al di sotto del limite legale e conseguentemente l’evento dello scioglimento della società: evento esiziale che non sembra poter dipendere esclusivamente dalla decisione arbitraria di un socio.
Allo stesso modo, ove al momento della rinunzia del socio consentita con clausola programmatica (la quale avesse previsto, non l’acquisto proporzionale degli altri soci, bensì la riduzione del capitale sociale) la società si trovasse in una situazione similare di perdita, non sarebbe possibile la rinunzia alla partecipazione del socio: difatti non sembra consentita una riduzione volontaria, quando la società verta in una situazione che impone la riduzione per perdite.
Fin qui si sono riportati esempi di rinuncia unilaterale alla propria partecipazione sociale in concreto illecita, nonostante la presenza di una clausola programmatica che la legittimi “a monte” ed in astratto. In altri termini si sono prospettate due ipotesi di illiceità per così dire a valle o di illiceità nell’attuazione concreta della rinunzia per contrasto con la disciplina specifica societaria.
A maggior ragione l’illiceità potrebbe investire “a monte” la stessa clausola programmatica da inserirsi nello statuto, rendendola irricevibile: un esempio emblematico è, in ambito di società a responsabilità limitata, quello della clausola che regolamenti (ora per allora) la destinazione della quota di s.r.l. rinunziata dal socio direttamente in favore della società, in evidente contrasto con l’art. 2474 c.c. (visto che nel contesto in esame non potrebbe operare l’eccezione prevista per le s.r.l. p.m.i., la quale concerne solo l’attuazione di piani di incentivazione).
Sembra opportuno che le partecipazioni eventualmente rinunciate dal socio siano sempre interamente liberate e che in caso di socio d’opera rinunciante, la prestazione d’opera di quest’ultimo corrispondente alla partecipazione al capitale della società sia stata interamente eseguita.
Alla luce di quanto sin qui esposto, pare che una rinuncia unilaterale alle azioni o alle quote societarie sia dunque ben ipotizzabile, nonostante il silenzio della legge. Ma ciò solo nei limiti in cui preesista all’atto de quo una clausola statutaria, debitamente pubblicizzata al Registro delle imprese, che regolamenti l’effetto di detta rinunzia, in modo che non si dia mai luogo a partecipazioni sociali nullius o per così dire acefale.
La clausola statutaria dovrà opportunamente precisare, ora per allora, chi saranno i possibili beneficiari della rinuncia unilaterale e le modalità di attuazione della stessa: ciò potrà avvenire senza toccare il capitale sociale, nel caso in cui le partecipazioni siano destinate direttamente e proporzionalmente agli altri (oppure ad uno o ad alcuni dei) soci o alla società (per azioni o in accomandita per azioni) nei limiti di legge in cui possa detenerle, oppure con apposita (successiva) riduzione del capitale sociale e creazione di una corrispondente riserva (oppure rimborso agli altri soci non rinunzianti), laddove ad esempio beneficiaria diretta della rinunzia sia la stessa società ma non sia consentita la detenzione della partecipazione da parte della stessa in base alle specifiche norme del diritto societario.
Naturalmente l’operazione non dovrà essere in concreto “abusiva” ed i creditori sociali anteriori alla delibera di riduzione del capitale, conseguente alla rinunzia “abdicativa”, saranno sempre tutelati dai meccanismi tipici del procedimento di riduzione e quindi dal loro potere di opposizione nei novanta giorni dall’iscrizione della delibera stessa. I creditori particolari del socio rinunziante, eventualmente danneggiati dall’atto abusivo, avranno invece a loro disposizione l’azione revocatoria ordinaria. Anche la società, che si ritenga eventualmente danneggiata dalla citata rinunzia unilaterale che si riveli in concreto illecita, risulterà anch’essa tutelata, potendo impugnare la rinuncia e di fatto non recependo alcuna riduzione del capitale sociale.
Allo stato attuale, è pertanto ben ipotizzabile una rinuncia unilaterale del socio alle proprie partecipazioni sociali, purchè si rispettino le regole specifiche del diritto societario e sostanzialmente vi sia sempre una previsione statutaria che la disciplini preliminarmente, non potendosi mai determinare il risultato di creare partecipazioni sociali vacanti o “acefale”. A queste condizioni la rinunzia unilaterale del socio alle proprie azioni o quote non urta contro alcun principio generale del nostro ordinamento.
In assenza di una simile clausola statutaria programmatica che disciplini la rinunzia unilaterale, quest’ultima al contrario non sarà ammissibile.
D’altra parte, se in passato l’Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato (Risposta al Quesito di impresa n. 58-2022/I, Intrasferibilità mortis causa della partecipazione sociale, diritto di recesso e rinuncia alla quota, a firma di Boggiali e Paolini), aveva escluso l’ammissibilità di una simile rinunzia unilaterale della partecipazione sociale, lo aveva fatto solo incidentalmente, non essendosi occupato de professo del tema e comunque ciò avveniva in un periodo in cui l’istituto della rinuncia “abdicativa” appariva, contrariamente ad oggi, tutt’altro che pacificamente accolto (in dottrina la rinuncia abdicativa alle partecipazioni sociali era stata ritenuta ammissibile già da LAMANDINI-OTTOLENGHI, La rinuncia abdicativa alle azioni o quote societarie. “Curiosità della memoria” o “modernità del passato”?, in Le società, 2020, p. 137 ss., seppure soltanto se idonea realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico e cioè di fatto tramite una rinuncia atipica, ex art. 1322, comma 2, c.c.; di recente la rinuncia abdicativa alla quota sociale è stata ritenuta ammissibile, seppure incidentalmente, anche da RAPONI, Studio CNN 94-2022 T, Regime fiscale della divisione ereditari avente ad oggetto esclusivamente quote di partecipazione in società a responsabilità limitata: imposta di registro in misura fissa o proporzionale).
Si consideri che una conclusione in senso opposto a quella prospettata nella presente massima rischierebbe di creare una palese discriminazione tra situazioni sostanzialmente simili, se non equivalenti: si pensi all’ipotesi della società contratta a tempo indeterminato ed al recesso del socio con contestuale rinuncia dello stesso alla quota di liquidazione della propria partecipazione oppure al recesso ad nutum che sia stato previsto statutariamente in una s.r.l., sempre con contestuale rinunzia alla quota di liquidazione (in effetti si tratti di istituti – rinunzia abdicativa alla partecipazione sociale e recesso - che raggiungono il medesimo risultato ma che restano sempre concettualmente ben distinti, in quanto nel secondo caso, l’esercizio del recesso e la rinunzia alla liquidazione, anche se per ipotesi effettuati contestualmente, costituiscono da un punto di vista logico due distinte manifestazioni di volontà, mentre la rinunzia abdicativa è un unico ed autonomo atto giuridico).
A suffragare in modo emblematico l’ammissibilità di una rinuncia abdicativa ad una partecipazione sociale, si consideri infine che almeno nel caso dell’usufruttuario di una azione o di una quota societaria, detta rinunciabilità in via unilaterale al diritto sulla partecipazione è senz’altro pacifica e ciò determina l’espansione automatica ex lege del diritto del nudo proprietario sulla medesima.
Altro profilo di evidente interesse notarile è quello che concerne la partecipazione del socio di società di capitali eventualmente “caduta” in comunione legale dei beni. In questo caso, ferma e data per pacifica la rinunziabilità in modo abdicativo alla quota da parte del socio, trattandosi di un atto dismissivo di straordinaria amministrazione, sarà opportuno il consenso anche del coniuge non iscritto (come socio) al Registro delle imprese, altrimenti il socio che abbia effettuato la rinunzia senza il consenso del coniuge potrà essere obbligato a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto o, qualora ciò non sia possibile, al pagamento dell’equivalente secondo i valori correnti all’epoca della ricostituzione della comunione (art. 184 c.c.). Peraltro l’atto dismissivo unilaterale de quo resterà valido ed, appena iscritto nel Registro delle imprese, sarà opponibile ai terzi.
Prima di concludere va svolta un’ulteriore necessaria precisazione: la clausola statutaria programmatica, di cui meglio sopra, dovrà opportunamente fare salvo il caso in cui la rinunzia abdicativa sia effettuata dal socio per ipotesi contitolare della partecipazione sociale (si pensi, ad esempio, all’acquisto della quota da parte di più soggetti in comunione per atto tra vivi o per successione a causa di morte). Nella detta situazione di comunione sulla partecipazione si potrà avere una rinunzia al diritto pro quota sulla partecipazione di cui si è contitolari e non una rinunzia abdicativa all’intera partecipazione sociale; pertanto beneficiari indiretti della rinunzia abdicativa al diritto del “comunista” sulla partecipazione sociale non saranno altri soggetti, se non i soli altri “comunisti”, come disposto d’altro canto in modo chiaro dall’art. 1104 c.c.. Una clausola programmatica statutaria “mal scritta” e quindi senza questa precisazione, sarebbe peraltro pericolosa, potendo essere interpretata in termini di patto successorio obbligatorio rinunziativo.
Infine una chiosa concerne il profilo fiscale dell’atto di rinunzia abdicativa alla partecipazione sociale.
Al riguardo ed in sintesi si possono prospettare astrattamente due possibili soluzioni: ritenere l’atto di rinunzia unilaterale soggetto ad un’imposta fissa di registro (come sostiene, seppure sinteticamente, il citato Studio del CNN, a firma di Raponi, senza però precisare se si tratti di un’unica imposta fissa di registro o di tante imposte fisse per ognuno dei beneficiari indiretti della rinunzia abdicativa) oppure considerarlo invece, in quanto atto per sua natura essenzialmente gratuito, soggetto unicamente all’imposta di donazione ex art. 1 d.lgs. 346/1990 (come evidenziato, con particolare riferimento alla rinunzia abdicativa al diritto di usufrutto immobiliare, dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 25/E del 16 febbraio 2007). Prudenzialmente sembra preferibile questa seconda soluzione, trattandosi dell’orientamento proposto dall’Agenzia delle Entrate, soggetto deputato poi a controllare la tassazione dell’atto notarile.