CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NELLE SOCIETÀ CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DI CAPITALE DI RISCHIO

LIMITI AL DIRITTO DI INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO EX ART. 125 TER T.U.F., IN RELAZIONE AI TERMINI DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Non può essere integrato l’ordine del giorno di un’assemblea ai sensi dell’art. 126 bis T.U.F., qualora gli argomenti proposti dai soci avrebbero richiesto un termine di convocazione maggiore rispetto a quello posto in essere per l’assemblea integrata.

Così, ad esempio, l’ordine del giorno di un assemblea convocata nel termine di ventuno giorni per deliberare ai sensi dell’art. 2447 c.c., non può essere integrato nei successivi cinque giorni con l’inserimento di una modifica statutaria generica che avrebbe richiesto un termine di convocazione di trenta giorni.

Normativa: art. 2447 c.c. e art. 125ter T.U.F.
(Massima n. H.N.1 - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

MODALITÀ DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ

La pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea sul sito internet della società deve rimanere visibile, quantomeno, per tutto il periodo di tempo intercorrente tra il termine minimo di convocazione previsto dall’art. 125 bis T.U.F. e l’inizio dell’assemblea.
Qualora in detto periodo si verifichino interruzioni non significative della pubblicazione dell’avviso per cause non imputabili alla società (ad esempio un guasto tecnico) l’assemblea è comunque validamente convocata, nel caso contrario è necessario procedere con una nuova convocazione.

Normativa: art. 125bis T.U.F.
(Massima n. H.N.2 - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

IRRILEVANZA SULLE VALIDITÀ DELLE DELIBERE DELLE EVENTUALI MANCATE RISPOSTE ALLE DOMANDE DEI SOCI FORMULATE AI SENSI DELL’ART. 127 TER T.U.F.

Deve ritenersi irrilevante, ai fini della validità delle delibere ritualmente assunte da un assemblea regolarmente costituita, l’eventuale mancata risposta da parte degli amministratori ad una o più domande formulate dai soci ai sensi dell’art. 127 ter T.U.F.
Tale mancata risposta potrà esclusivamente produrre, qualora ne ricorrano i presupposti, il diritto al risarcimento del danno in capo al socio non soddisfatto.

Normativa:art. 127Ter T.U.F.
(Massima n. H.N.3 - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

SOTTRAZIONE ALL’AUTONOMIA STATUTARIA DELLA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’art. 125 bis T.U.F. impone una disciplina unitaria ed inderogabile per la convocazione dell’assemblea, consentendo esclusivamente alla Consob di integrare con regolamento le previsioni di legge.
La Consob ha quindi attuato tale delega (art. 84, comma 2. R.E.), dettando una disciplina integrativa, a sua volta esaustiva ed inderogabile, che sostanzialmente dispone l’applicazione integrale a detta fattispecie delle disposizioni sulla diffusione delle “informazione regolamentate”.
Stante quanto sopra si ritiene che le eventuali clausole statutarie che prevedano modalità ulteriori di convocazione dell’assemblea rispetto a quelle legali abbiano valenza meramente organizzativa, con la conseguenza che la loro inosservanza non si ripercuote sulla validità della convocazione.
Non appare nemmeno più possibile indicare nello statuto con efficacia vincolante il quotidiano dove l’avviso deve essere pubblicato, spettando tale scelta all’organo amministrativo secondo le regole delle “informazioni regolamentate” vigilate dalla Consob ex art. 113 R.E.
Le clausole statutarie previgenti alla riforma operata con il D.Lgs. n. 27/2010, che disciplinano le regole di convocazione dell’assemblea, se non abrogate, devono ritenersi convertite in regole organizzative prive di efficacia vincolante.

Normativa: Art. 125 t.u.f. e artt. 84 e 113 del Regolamento Emittenti.
(Massima n. H.N.4 - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

TERMINI DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA PER LA SOSTITUZIONE DI SINGOLI COMPONENTI GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

L’assemblea convocata per deliberare la sostituzione di singoli componenti gli organi di amministrazione e di controllo, come ogni altra assemblea che debba procedere alla nomina di cariche sociali senza ricorrere al voto di lista, può essere convocata con avviso pubblicato almeno trenta giorni prima della riunione, anziché quaranta.

Normativa: art. 125bis T.U.F.
(Massima n. H.N.5 - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)