DECISIONE DELLA SOCIETA’ DI APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA E DELLE CONDIZIONI DEL CONCORDATO
CONTROLLO NOTARILE SUL CONTENUTO DELLA DECISIONE DI APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO AI FINI DELLA SUA ISCRIVIBILITÀ NEL REGISTRO IMPRESE
Il controllo che il notaio verbalizzante la decisione o deliberazione di approvazione della domanda di concordato deve effettuare al fine di valutare la sua iscrivibilità nel registro imprese ai sensi dell’art. 2436 c.c., richiamato dal comma 3 dell’art. 152 legge fall., è di legittimità e non di merito.
Detto controllo deve avere ad oggetto l’intero contenuto tipico previsto dalla legge per la specifica decisione verbalizzata. Dunque, nel caso di concordato fallimentare, è riferito tanto alla domanda quanto alla proposta e alle condizioni del concordato (in quanto tutti tali elementi devono sussistere nella decisione verbalizzata dal notaio ai sensi dell’art. 152 legge fall.), mentre nel caso di concordato preventivo è riferito alla sola domanda (poiché in tale caso la proposta e il piano possono non essere approvati contestualmente alla domanda ai sensi dell’art. 161, comma 6, legge fall.).
Il notaio dovrà quindi verificare:
a) tanto nel concordato fallimentare quanto in quello preventivo, che siano state rispettate le regole di competenza e di formazione della volontà sociale;
b) nel solo concordato fallimentare, che siano stati rispettati i limiti temporali di cui all’art. 124, comma 1, legge fall. e che la decisione approvi non solo la domanda ma anche le condizioni del concordato. Si ritiene che sia soddisfatto detto ultimo requisito qualora sia precisato, anche genericamente, ai sensi dell’art. 124 legge fall., se il concordato avverrà:
1 - mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie comunque specificate (aumenti di capitale; emissione di obbligazioni, altri strumenti finanziari o titoli di debito; costituzione di nuove società con conferimenti di rami di azienda e attribuzione delle partecipazioni ai creditori, ecc.);
2 - con l’intervento di un assuntore;
3 - con la suddivisione dei creditori in classi diverse;
4 - con soddisfazione non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca.
Al contrario il notaio non potrà effettuare alcuna valutazione in ordine alla ricorrenza dello “stato di crisi” alla opportunità e fattibilità del piano; alla consistenza dell’attivo e del passivo; ed in genere ogni altra valutazione relativa ad elementi il cui esame è riservato dalla legge all’attestatore, al giudice o ai creditori.
E’ inoltre inibita al notaio qualsiasi valutazione in ordine agli elementi che devono risultare dai documenti e dalla relazione del professionista che accompagneranno la domanda di concordato, ancorché indicati nella decisione o deliberazione da lui verbalizzata.
Normativa: artt.124, 152 e 161 legge fall. e art.2436 c.c.
(Massima n. P.A.1 - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11 - modificato 9/13 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
LEGITTIMITÀ DELLA ADOZIONE DI UN’UNICA DECISIONE DI APPROVAZIONE DI PIÙ DOMANDE DI CONCORDATO TRA LORO ALTERNATIVE
Si ritiene legittimo adottare con un’unica decisione o deliberazione più domande di concordato tra loro alternative, purché la scelta di presentazione dell’una o dell’altra domanda non sia rimessa al mero arbitrio del presentatore ma sia legata al verificarsi di determinati presupposti oggettivi (ad esempio fattibilità tecnica, consenso preventivo di una o più categorie di creditori: banche od altri, ecc.).
Appare infatti meritevole di tutela l’interesse della società ad adottare una procedura economica, quale quella dell’unica delibera, in un momento in cui non si siano ancora verificati i presupposti oggettivi che consentano l’esatta definizione di una sola domanda di concordato.
Normativa: artt.124, 152 e 161 legge fall.
(Massima n. P.A.2 - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
FORME DELLA DECISIONE DI APPROVAZIONE DELLA DOMANDA E DELLE CONDIZIONI DEL CONCORDATO IN PRESENZA DI ORGANI MONOCRATICI
La previsione sulla forma della decisione di approvazione della domanda e delle condizioni del concordato, contenuta nel comma 3 dell’art. 152 della legge fall., trova piena applicazione anche in presenza di organi monocratici (amministratore unico o liquidatore).
Normativa: art.152 legge fall.
(Massima n. P.A.3 - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
FORME DELLA REVOCA DELLA DECISIONE O DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO
L’eventuale decisione o deliberazione di revoca della precedente approvazione della domanda di concordato deve essere assunta nel rispetto delle forme previste dal comma 3 dell’art. 152 legge fall. ed iscritta nel registro imprese ai sensi dell’art. 2436 c.c.
Normativa: art.152 legge fall. e art.2436 c.c.
(Massima n. P.A.4 - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
NON NECESSITÀ DEL CONCORSO DELLA CONFORME DECISIONE DELL’ORGANO GESTORIO NEL CASO IN CUI LA COMPETENZA AD APPROVARE UNA DOMANDA DI CONCORDATO SIA RIMESSA AI SOCI
Nell’ipotesi che l’atto costitutivo o lo statuto riservino la competenza ad approvare una domanda di concordato ai soli soci, non si ritiene necessario che tale domanda debba essere anche approvata dall’organo gestorio.
In tale fattispecie, infatti, la decisione assunta dai soci non ha natura autorizzatoria, ma è l’espressione di una competenza esclusiva.
Quanto sopra vale anche per le società azionarie.
Normativa: art.152 legge fall.
(Massima n. P.A.5 - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
FORME DELLA DECISIONE DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI FALLIMENTO “IN PROPRIO”
La disposizione di cui al comma 3 dell’art. 152 legge fall. ha carattere speciale, pertanto la stessa non trova applicazione nella procedura di approvazione da parte di una società della domanda con la quale si richiede il proprio fallimento.
Tale decisione potrà dunque essere adottata nelle forme ordinarie.
Normativa: art.152 legge fall.
(Massima n. P.A.6 - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
NON NECESSITÀ DI VERBALIZZAZIONE NOTARILE PER APPORTARE LE EVENTUALI INTEGRAZIONI AL PIANO CONCORDATARIO RICHIESTE DAL TRIBUNALE AI SENSI DELL’ART. 162, COMMA 1, LEGGE FALL.
Le integrazioni al piano di concordato eventualmente richieste dal tribunale ai sensi dell’art. 162, comma 1, legge fall., non costituendo una nuova domanda né una modifica discrezionale di quella già presentata, possono essere validamente adottate dall’organo societario competente nelle forme ordinarie, senza che sia necessaria la verbalizzazione notarile di cui all’art. 152, comma 3, legge fall.
Normativa: artt.152 e 162 legge fall.
(Massima n. P.A.7 - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
COMPETENZA NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI AD APPROVARE UN PIANO CONCORDATARIO CHE PREVEDA L’EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI STRAORDINARIE
Nel caso in cui un piano concordatario di società di capitali preveda l’effettuazione durante la procedura di operazioni straordinarie di competenza dell’assemblea dei soci, quali un aumento di capitale o l’emissione di obbligazioni convertibili (art. 124, comma 2, lett. c) e art. 160, comma 1, lett. a) legge fall.), la competenza ad adottare la decisione o deliberazione di approvazione della domanda e delle condizioni del concordato rimane attribuita ai soli amministratori ai sensi dell’art. 152, comma 2, lett. c), legge fall., se non diversamente disposto dall’atto costitutivo o dallo statuto.
In tal caso, tuttavia, per poter dar corso all’operazione straordinaria sarà comunque necessaria la rituale concorrente deliberazione dell’assemblea dei soci che la approvi.
La deliberazione dei soci potrà essere anteriore alla presentazione della domanda, e dunque sospensivamente condizionata all’omologa del concordato, o successiva.
Normativa: artt.124, 152 e 160 legge fall.
(Massima n. P.A.8 - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
COMPETENZA A DELIBERARE IL CONCORDATO NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI IN LIQUIDAZIONE
Nel caso di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché di società cooperative, in liquidazione, la competenza a deliberare la proposta e le condizioni della domanda di concordato spetta all’organo di liquidazione, sempre che l’atto costitutivo o la delibera di nomina dei liquidatori non abbiano disposto diversamente.
La disposizione contenuta nella lettera b) del comma 2 dell’art. 152 legge fall., che attribuisce tale competenza agli “amministratori”, deve infatti essere interpretata come norma attributiva della competenza all’organo gestorio, quale esso sia, in luogo dell’assemblea dei soci.
Normativa: art.152 legge fall.
(Massima n. P.A.9 - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
SORTE DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO ADOTTATA DAGLI AMMINISTRATORI NELL’IPOTESI DI SUCCESSIVA MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ
La delibera adottata dagli amministratori di approvazione della domanda e delle condizioni del concordato, al pari di tutte le decisioni dell’organo gestorio, conserva la sua validità anche nell’ipotesi che successivamente alla sua adozione, e prima della presentazione della domanda al tribunale, la società sia posta in liquidazione e vengano nominati uno o più liquidatori.
Non sarà dunque necessario che il neonominato organo di liquidazione rideliberi, nelle forme previste dall’art. 152, comma 3, legge fall., la domanda di concordato, nell’ipotesi che intenda presentare la medesima domanda già deliberata.
Qualora invece il nuovo organo gestorio intenda presentare una diversa domanda di concordato, sarà necessaria una nuova formale delibera di approvazione, verbalizzata da notaio, previa revoca della precedente.
Normativa: art.152 legge fall.
(Massima n. P.A.10 - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
FORME DELLA DECISIONE DI APPROVAZIONE DELLA DOMANDA E DELLE CONDIZIONI DEL CONCORDATO NELLE SOCIETÀ DI PERSONE
Nelle società di persone la decisione di approvazione della domanda e delle condizioni del concordato non deve necessariamente risultare da verbale redatto da notaio e depositato ed iscritto nel registro imprese a norma dell’art. 2436 c.c.
La disposizione di cui al comma 3 dell’art. 152 legge fall., nella parte in cui impone l’intervento del notaio per la verbalizzazione sia delle “decisioni” che delle “deliberazioni”, appare infatti unicamente volta a chiarire che, con esclusivo riferimento alle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2 del detto art. 152 legge fall. (società di capitali), la forma notarile è necessaria in ogni caso: decisione assunta in forma collegiale, mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, ovvero decisione assunta in forma non collegiale.
Normativa: art.152 legge fall. e art.2436 c.c.
(Massima n. P.A.11 - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
DIVERSA DISPOSIZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO DI SOCIETÀ DI PERSONE CHE DEROGHI ALLA COMPETENZA LEGALE SULL’ADOZIONE DELLA DECISIONE DI APPROVAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO
In mancanza di un espresso limite di legge, la diversa disposizione dell’atto costitutivo di società di persone che deroghi alla competenza “naturale” prevista dal comma 2, lettera a) dell’art. 152 legge fall., sull’adozione della decisione di approvazione della domanda e delle condizioni del concordato, può avere il contenuto più vario.
È così, ad esempio, legittimo prevedere che la decisione sia validamente adottata con il consenso:
a) dell’unanimità dei soci;
b) di una maggioranza calcolata per teste;
c) di una maggioranza calcolata in base alla quota di partecipazione agli utili o alle perdite;
d) dei soli soci accomandatari, all’unanimità o a maggioranza;
e) dei soli soci amministratori, all’unanimità o a maggioranza.
Normativa: art.152 legge fall.
(Massima n. P.A.12 - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
DELIBERA CHE APPROVA LA DOMANDA DI CONCORDATO “CON RISERVA” EX ART. 161 VI COMMA L. FALL. ED INTERVENTO NOTARILE.
La verbalizzazione Notarile, prevista dal IV comma dell’art. 161 L. Fall., della dichiarazione dell’organo societario competente a deliberare la presentazione di un domanda di concordato “in bianco” o “con riserva” ai sensi del VI comma dell’art. 161 L. Fall. deve intendersi riferita alla sola domanda e non (anche) alla proposta, non necessitando quest’ultima di autonoma ed ulteriore verbalizzazione ai sensi del III comma dell’art. 152 L. Fall.
Normativa: artt.152, 161 e 182 bis legge fall., art.2436 c.c.
(Massima n.30/2013 elaborata dalla Commissione Orientamenti Societari del Consiglio Notarile di Firenze)
CRISI D'IMPRESA E DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO NETTO
(1) La causa di scioglimento della s.p.a. e della s.r.l. di cui all’art. 2484 n. 4) c.c. non opera allorché, in presenza di perdite che riducano il patrimonio netto al di sotto del limite minimo legale:
a) gli amministratori presentino, anche prima della riunione dell’assemblea la cui convocazione è comunque dovuta senza indugio ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. (se si tratti di s.p.a.) e degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. (se si tratti di s.r.l.), una domanda di concordato preventivo, una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis comma sesto;
b) gli amministratori convochino senza indugio l’assemblea ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c. (se si tratti di s.p.a.) e degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. (se si tratti di s.r.l.), e qualora questa non adotti uno dei provvedimenti rispettivamente previsti dagli artt. 2447 e 2482-ter, presentino una domanda di concordato preventivo, una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis comma sesto;
c) trascorso senza esito il termine di sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2447 e 2482-ter, gli amministratori presentino una domanda di concordato preventivo, una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione o una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182-bis comma sesto.
(2) Qualora lo statuto richieda per la presentazione della domanda di concordato preventivo la previa deliberazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 152 secondo comma l. fall., tale deliberazione non può essere adottata dall’assemblea genericamente convocata per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 2447 e 2482-ter, né può essere adottata, se non è oggetto di un apposito punto all’ordine del giorno, dall’assemblea che deliberi l’aumento di capitale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2447 e 2482-ter, per l’ipotesi che il termine di sottoscrizione decorra senza esito.
(3) Con l’omologazione del concordato preventivo o l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis quarto comma l. fall., riprendono pieno vigore gli obblighi di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. (se si tratti di s.p.a.) e degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. (se si tratti di s.r.l.). Ne consegue che gli amministratori devono a quella data, anche alla luce della ristrutturazione finanziaria prodotta dal concordato o dall’accordo di ristrutturazione dei debiti, accertare l’eventuale sussistenza di perdite rilevanti ai sensi di detti articoli e adottare i provvedimenti conseguenti a tale accertamento.
Normativa: artt.152, 160, 161, 182 bis e 182 sexies legge fall.; artt.2446, 2447, 2482 bis, 2482 ter, 2484, 2485, 2486 e 2545 duodecies c.c.
(Massima n. 32/2013 elaborata dalla Commissione Orientamenti Societari del Consiglio Notarile di Firenze)
PROCEDURE CONCORSUALI E SPESE DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE.
Il costo delle operazioni societarie straordinarie in pendenza di una procedura, ove non sia sostenuto da terzi diversi dalla società stessa, può essere fatto gravare sul patrimonio sociale solo nel rispetto delle regole della procedura in relazione alla fase in cui essa si trova.
Normativa: artt.161, 167, 181, 182, 185, 186 bis legge fall.
(Massima n.33/2013 elaborata dalla Commissione Orientamenti Societari del Consiglio Notarile di Firenze)
TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ FALLITA
(1) E’ legittima la decisione di trasformazione di una società dichiarata fallita nei limiti di compatibilità con la finalità e lo stato della procedura sanciti dall’art. 2499 c.c. .
(2) La decisione di trasformazione deve essere preventivamente autorizzata con decreto del Tribunale Fallimentare ai sensi degli artt. 23 e 24 L.F., espressione della competenza generale sulla procedura propria di tale organo, ai fini della preventiva valutazione di compatibilità ai sensi dell'art. 2499 c.c.
(3) Nelle società di capitali la dichiarazione di fallimento non determina ex se lo scioglimento della società né la decadenza degli organi sociali i quali mantengono le rispettive prerogative pur con il filtro della compatibilità con le regole della procedura fallimentare. Sicché la convocazione dell’assemblea e la redazione della relazione ex art. 2500 sexies c.c. restano di competenza dell’organo amministrativo (e non del curatore) e la decisione sulla trasformazione è adottata dalla assemblea dei soci.
(4) La Società per Azioni fallita che si trovi in stato di liquidazione può trasformarsi in società a responsabilità limitata, senza il ripianamento delle eventuali perdite e la ricapitalizzazione della società.
(5) Considerato che, a seguito della dichiarazione di fallimento, il patrimonio sociale è indisponibile per gli organi sociali e destinato alla soddisfazione dei creditori, in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dei soci non consenzienti alla delibera di trasformazione: i) il valore della partecipazione è determinato in conformità agli articoli 2437-bis (per le Spa) e 2473 (per le Srl) c.c. alla data del recesso e dunque tiene conto del presumibile eccesso di debiti rispetto all'attivo; ii) anche qualora il valore determinato nell'ambito del procedimento di liquidazione dagli amministratori fosse positivo e, ex artt. 2437-bis e 2473 c.c., non si addivenga all'acquisto da parte di altro socio o di un terzo, non è comunque possibile procedere al rimborso della partecipazione se non dopo la chiusura del fallimento, e comunque applicandosi la disciplina ordinaria.
Normativa: artt.23, 24, 31, 42, 182 sexieslegge fall.; artt.2330, 2436, 2437 bis, 2437 ter, 2437 quater, 2446, 2447, 2473, 2482 bis, 2482 ter, 2484, 2487 ter, 2499 c.c..
(Massima n.35/2013 elaborata dalla Commissione Orientamenti Societari del Consiglio Notarile di Firenze)
FUSIONE E CONCORDATO PREVENTIVO
1. E’ legittima la fusione di società in funzione o in esecuzione di un concordato preventivo, come desumibile dalle disposizioni degli artt. 2501 c.c. e 160 e 186 bis l. fall.
2. Gli effetti giuridici della fusione – sul piano societario ed organizzativo - derivano unicamente dalla stipula e successiva iscrizione dell’atto di fusione. Pertanto, anche se la società ha depositato una domanda di concordato preventivo:
a) non necessita di alcuna autorizzazione degli organi della procedura l’approvazione e il deposito del progetto di fusione da parte dell’organo amministrativo;
b) non necessita di alcuna autorizzazione degli organi della procedura la deliberazione che approva il progetto di fusione, condizionando la eseguibilità dell’atto di fusione all’intervenuta omologazione del concordato nel cui piano essa sia prevista.
3. Non richiede alcuna autorizzazione giudiziale, né la partecipazione del commissario giudiziale (o di altro soggetto cui venga affidata l’esecuzione del concordato), la stipulazione dell’atto di fusione di una società per la quale è stato omologato un concordato preventivo. Peraltro, in tal caso:
a) resta fermo il dovere di vigilanza ex art. 185 l. fall. del commissario giudiziale sull’esecuzione del concordato, che, qualora la fusione sia prevista dal piano di concordato, investirà la conformità della stessa alle previsioni del concordato approvato e omologato;
b) sono salve le diverse disposizioni o autorizzazioni eventualmente previste dal decreto di omologazione del concordato.
4. Non richiede alcuna autorizzazione giudiziale la deliberazione che approva il progetto di fusione senza condizionarlo all’omologazione del concordato, ma la stipulazione del relativo atto prima dell’omologazione deve essere autorizzata dal tribunale ex art. 161 comma 7° l. fall. o dal giudice delegato ex art. 167 l. fall., a seconda che la stipulazione medesima avvenga prima o dopo l’ammissione della società alla procedura.
Normativa: artt.160, 161, 163, 167, 177, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 186 bislegge fall.; artt.2436, 2501, 2501 quinques, 2503, 2503 bis, 2504 bis, 2506 quater c.c..
(Massima n.36/2013 elaborata dalla Commissione Orientamenti Societari del Consiglio Notarile di Firenze)
CONCORDATO PREVENTIVO E SCISSIONE DI SOCIETÀ
1. E’ legittima la scissione di società in funzione o in esecuzione di un concordato preventivo, come desumibile dalle disposizioni degli artt. 2506 c.c. e 160 e 186 bis l. fall.
2. Gli effetti giuridici della scissione –sul piano societario ed organizzativo -derivano unicamente dalla stipula e successiva iscrizione dell’atto di scissione. Pertanto, anche se la società ha depositato una domanda di concordato preventivo:
a) non necessita di alcuna autorizzazione degli organi della procedura l’approvazione e il deposito del progetto di scissione da parte dell’organo amministrativo;
b) non necessita di alcuna autorizzazione degli organi della procedura la deliberazione che approva il progetto di scissione, condizionando la eseguibilità dell’atto di scissione all’intervenuta omologazione del concordato nel cui piano essa sia prevista.
3. Non richiede alcuna autorizzazione giudiziale, né la partecipazione del commissario giudiziale (o di altro soggetto cui venga affidata l’esecuzione del concordato), la stipulazione dell’atto di scissione di una società per la quale è stato omologato un concordato preventivo. Peraltro, in tal caso:
a) resta fermo il dovere di vigilanza ex art. 185 l. fall. del commissario giudiziale sull’esecuzione del concordato, che, qualora la scissione sia prevista dal piano di concordato, investirà la conformità della stessa alle previsioni del concordato approvato e omologato;
b) sono salve le diverse disposizioni o autorizzazioni eventualmente previste dal decreto di omologazione del concordato.
4. Non richiede alcuna autorizzazione giudiziale la deliberazione che approva il progetto di scissione senza condizionarlo all’omologazione del concordato, ma la stipulazione del relativo atto prima dell’omologazione deve essere autorizzata dal tribunale ex art. 161 comma 7° l. fall. o dal giudice delegato ex art. 167 l. fall., a seconda che la stipulazione medesima avvenga prima o dopo l’ammissione della società alla procedura.
Normativa: artt.152, 160, 161, 167, 175, 177, 180, 181, 183, 184, 185, 186 bislegge fall.; artt.2436, 2501 quinques, 2503, 2503 bis, 2504 bis, 2506, 2506 bis, 2506 ter c.c..
(Massima n.37/2013 elaborata dalla Commissione Orientamenti Societari del Consiglio Notarile di Firenze)