DIRITTI PARTICOLARI DEL SOCIO

PIGNORAMENTO/SEQUESTRO DELLA QUOTA DI S.R.L E SPETTANZA/ESERCIZIO DI ALCUNI DIRITTI SOCIALI

(1) Sia in caso di pignoramento sia in caso di sequestro della quota di s.r.l. l'esercizio dei diritti sociali ha una disciplina unitaria.

(2) L'autonomia privata - statutaria - non può "conformare" la disciplina dell'esercizio dei diritti sociali, amministrativi ed economici, in caso di pignoramento e di sequestro della quota di s.r.l.
(3) Ai sensi dell’art. 2471 bis e 2352, cod. civ., nel caso di sequestro (e pignoramento) di quota di srl il diritto di voto è esercitato dal custode. Tale norma è inderogabile e dunque non è ammissibile l’attribuzione esplicita del diritto di voto a soggetto diverso dal custode, ove questo sia nominato. In difetto tuttavia della nomina di un custode, deve ritenersi che il socio sia comunque legittimato all’esercizio di tale diritto in quanto investito tacitamente del ruolo di custode. Tale legittimazione permane fin quando il sequestro o il pignoramento contenenti la nomina del custode non siano notificati alla società a norma dell’art. 2471, cod. civ..
(4) L'esercizio dei diritti particolari - ex art. 2468, comma terzo, c.c. - spetta al socio la cui quota sia stata pignorata o sequestrata, salvo che la particolare configurazione del diritto particolare stesso - ad esempio afferenza agli utili - o la disciplina statutaria della sua circolazione - spettanza del diritto particolare al terzo acquirente della quota sociale - non rendano possibile il loro esercizio da parte del custode.
(5) Il diritto di recesso spetta al socio e la sua legittimazione non viene meno ove il custode - che "esercita" il diritto di voto - abbia "consentito" all'assunzione della deliberazione. In alcune particolari situazioni, quando per effetto della deliberazione - ad esempio trasformazione eterogenea della società in associazione o fondazione – svaniscono il valore economico o la possibilità di "realizzo" della partecipazione pignorata/sequestrata, anche il custode è legittimato all'esercizio del diritto di recesso.

Normativa: art. 2471 bis, 2468, terzo comma, 2352 cc.
(Massima n. 43 aggiorn. 6/2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI A CUI SONO ATTRIBUIBILI DIRITTI PARTICOLARI

La facoltà prevista dal comma 3 dell’art. 2468 c.c. di prevedere l’attribuzione di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili a singoli soci non autorizza la creazione di “categorie di quote” aventi diritti diversi; è comunque possibile attribuire diritti particolari:
1) a singoli soci individuati nominativamente;
2) a singoli soci individuati per appartenenza a categorie omogenee (ad esempio ai titolari di una determinata partecipazione di minoranza o di maggioranza, a soci persone giuridiche, a residenti all’estero o in determinati comuni, a coloro che hanno compiuto una certa età o non l’hanno raggiunta, a cittadini di un determinato stato, e così via).

Normativa: art. 2468, terzo comma, cc.
(Massima I.I.9 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

DIRITTI PARTICOLARI E ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Qualora l’atto costitutivo non disponga diversamente i diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c., sono attribuiti al singolo socio prescindendo dall’entità della sua partecipazione, pertanto in caso di alienazioni parziali della partecipazione detti diritti rimangono attribuiti per intero in capo al socio alienante. Nel caso in cui il singolo socio alieni per intero la sua partecipazione i diritti particolari ad esso attribuiti si estinguono e conseguentemente si espandono quelli degli altri soci. È comunque possibile che l’atto costitutivo disponga diversamente nel senso di ammettere la trasferibilità dei diritti agli aventi causa del socio, a discrezione di quest’ultimo, o di altro socio, prescindendo o meno dall’entità della quota trasferita.

Normativa: art. 2468, terzo comma, cc.
(Massima I.I.10 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

DIRITTI PARTICOLARI E QUALIFICA DI SOCIO

Essendo i diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c., attribuiti a singoli soci, gli stessi non possono appartenere a chi non è più socio o deve ancora diventarlo. È illegittima una diversa previsione dell’atto costitutivo.

Normativa: art. 2468, terzo comma, cc.
(Massima I.I.11 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

ESEMPI DI DIRITTI PARTICOLARI ATTRIBUIBILI AI SOCI

Tra i diritti particolari attribuibili a singoli soci ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c., rientrano:
1) il diritto di nomina e/o revoca di uno o più amministratori;
2) il diritto di nomina di uno o più sindaci o revisori;
3) il diritto di veto su determinate decisioni riguardanti l’amministrazione della società.

Normativa: art. 2468, terzo comma, cc.
(Massima I.I.12 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

MODIFICA DEI SOCI A CUI SONO ATTRIBUITI DIRITTI PARTICOLARI E AGGIORNAMENTO DELLO STATUTO

Stante la necessità di salvaguardare l’attualità dello statuto sociale, è quanto mai opportuno che la clausola attributiva di particolari diritti amministrativi ai soci contenga anche una delega all’organo amministrativo (simile a quella prevista dall’art. 2481 bis, ultimo comma, c.c. in materia di aumento del capitale sociale) relativa al deposito presso il registro delle imprese, sotto la propria responsabilità, di un testo aggiornato dello statuto sociale, adeguato nella clausola attributiva di particolari diritti a singoli soci, qualora muti la persona del socio cui spettano detti diritti.

Normativa: art. 2468, terzo comma, cc.
(Massima I.I.15 - 1ˆpubbl. 9/04 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

DIRITTI PARTICOLARI EX ART. 2468, COMMA 3, C.C. NEL CASO DI USUFRUTTO O PEGNO DELLE PARTECIPAZIONI

Gli eventuali diritti particolari attribuiti dallo statuto a singoli soci ex art. 2468, comma 3, c.c., non sono in linea di principio incorporati nella partecipazione, e quindi trasferibili con essa, né possono spettare ad un non socio.
Si ritiene pertanto che in caso di usufrutto o pegno, in tutto o in parte, di una partecipazione societaria detti diritti continuino ad essere attribuiti in via esclusiva al socio. A detta fattispecie non è dunque applicabile la previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 2352 c.c.

Normativa: art. 2468, terzo comma, cc.
(Massima I.I.26 - 1ˆpubbl. 9/06 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

DIRITTI PARTICOLARI DEI SOCI NELLA S.R.L.

I "particolari diritti" che l'atto costitutivo di s.r.l. può attribuire a singoli soci, ai sensi dell'art. 2468, comma 3° c.c., possono avere ad oggetto materie non strettamente "riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili", cui espressa-mente si riferisce la norma, bensì ulteriori "diritti diversi", dovendosi ritenere concessa all'autonomia negoziale, al pari di quanto dispone l'art. 2348 c.c. per la s.p.a., la facoltà di "liberamente determinare il contenuto" delle partecipazioni sociali, "nei limiti imposti dalla legge".

In caso di attribuzione di particolari diritti a singoli soci, l'atto costitutivo può altresì liberamente stabilire sia il regime di circolazione delle loro partecipazioni, sia la sor-te dei particolari diritti in caso di alienazione parziale o totale delle partecipazioni medesime, nonché l'eventuale deroga alla norma dettata nell'art. 2468, comma 4°, c.c., in base alla quale i particolari diritti "possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci".
Qualora il trasferimento totale o parziale della partecipazione del socio cui sono stati attribuiti i particolari diritti comporti l'estinzione totale o parziale dei diritti medesi-mi, ovvero la variazione della loro misura, nonché qualora l'atto costitutivo disponga la successione dell'acquirente nei particolari diritti o in parte di essi, si deve ritenere legittima la clausola che attribuisce agli amministratori la facoltà di depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, ultimo comma, c.c., il testo aggiornato dell'atto costitutivo o dello statuto, riportante le modificazioni derivanti dal trasferimento della partecipazione (ossia, a seconda dei casi, l'estinzione totale o parziale dei particolari diritti, la variazione della loro misura, la modificazione del nome del socio che ne è in tutto o in parte titolare, etc.), senza che sia all'uopo necessaria una deliberazione assemblea-re che prenda atto dell'intervenuta modificazione del testo dell'atto costitutivo.

Normativa: art. 2468, terzo comma, cc.
(Massima n. 39 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

ATTRIBUZIONE DI DIRITTI DIVERSI AL RICORRERE DI CONDIZIONI «SOGGETTIVE» DEI SOCI

Anche al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (ad es. art. 2351, comma 3, c.c., artt. 127-quater e 127-quinquies, TUF), sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. mediante le quali, senza dar vita a una categoria di azioni ai sensi dell'art. 2348 c.c., vengono attribuiti diritti diversi in dipendenza di circostanze relative al singolo socio, astrattamente riferibili al socio non determinato, purché non diano luogo a condizioni meramente potestative o a differenziazioni illegittimamente discriminatorie. Le medesime clausole sono altresì legittime nella s.r.l., non determinando in tal caso la crea- zione di un diritto particolare ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., né la creazione di una categoria di quote.

In mancanza di diverse disposizioni dell'atto costitutivo o dello statuto, l'introduzione di tali clausole è deliberata dall'assemblea con le maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto per le modificazioni statutarie, a condizione che sia rispettato il principio di parità di trattamento, salvo il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, primo comma, lett. g), c.c. (per le s.p.a.) o dell'art. 2473, comma 1, c.c. (per le s.r.l.), ove ne ricorrano le condizioni.

Normativa: (artt. 2348, 2351 e 2468 c.c.; artt. 127-quater e 127-quinquies, TUF)
(Massima n. 184 pubblicata il 3 dicembre 2019 dal Consiglio Notarile di Milano) 

LEGITTIMITA’ DELL’ATTRIBUZIONE DI DIRITTI PARTICOLARI A SOCI INDIVIDUATI NELL’ATTO COSTITUTIVO IN MANIERA DETERMINABILE E/O DINAMICA

I nominativi degli eventuali singoli soci cui sono attribuiti diritti particolari ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c. non devono necessariamente essere determinati nell’atto costitutivo ma possono in esso essere anche semplicemente determinabili (secondo la regola generale dettata dall’art. 1346 c.c.).
Per rispettare la disposizione di legge è cioè sufficiente che l’atto costitutivo detti tutti gli elementi per individuare in maniera certa e oggettiva i soci ai quali sono attribuiti i diritti particolari.
Deve pertanto ammettersi che tale individuazione possa essere anche dinamica, cioè riferirsi indistintamente a tutte quelle persone che succedendosi nel tempo nella qualità di soci abbiano determinati requisiti.

A quanto sopra consegue che deve ritenersi legittimo che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione di diritti particolari a quello o quei soci che siano “designati” da altri soci o gruppi di soci, anche prescindendo da un contestuale trasferimento di partecipazioni.

I soci cui può essere attribuita la facoltà di designare i soci titolari dei diritti particolari possono essere determinati nell’atto costitutivo sia nominativamente sia attraverso la loro appartenenza ad un gruppo omogeneo, ad esempio:

- membri di una medesima famiglia;

- costituenti una determinata percentuale del capitale sociale;

- aventi determinate caratteristiche personali (quali l’anzianità o il possesso di qualifiche professionali).
Con clausole di questo tipo è possibile soddisfare l’interesse meritevole di tutela, spesso ricorrente nella pratica, di attribuire particolari diritti in funzione di interessi portati da raggruppamenti di soci piuttosto che da singoli, rendendo al contempo stabile l’attribuzione nonostante i componenti dei raggruppamenti possono mutare nel tempo per la fisiologica dinamica della composizione della compagine sociale.

Nel formulare tali clausole è peraltro opportuno disciplinare anche le modalità formali con cui deve essere operata la “designazione” e se la stessa possa essere eventualmente revocata.

Normativa: art. 2468, comma terzo, c.c.
(Massima n. I.I. 33 pubblicata 9/17 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie) 

I DIRITTI PARTICOLARI INTESI COME DIRITTI “DIVERSI”

Si ritiene possibile prevedere un diritto particolare ex art. 2468, co. 3, c.c. che non comporti necessariamente un vantaggio o un privilegio per il socio che ne è titolare.
Esso può quindi consistere in un “diritto diverso”, nel significato di “regola diversa” da quella derivante dal contratto sociale secondo il modello legale.

Normativa: art. 2468, comma terzo, c.c.
(Massima n. I.I. 34 pubblicata 9/17 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie) 

PARTICOLARI DIRITTI RIGUARDANTI L’AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Tra i diritti particolari attribuibili a singoli soci ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c. sono da ritenere ammissibili quelli che riguardano il potere di assumere all’interno della partecipante la decisione di come esercitare nelle partecipate l’eventuale potere di designazione e/o nomina di uno o più amministratori (o sindaci), così come di uno o più dirigenti di queste società.

Normativa: art. 2468, comma terzo, c.c.
(Massima n. I.I.42 pubblicata 9/20 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)