DURATA DELLE SOCIETA'
È legittimo prevedere negli atti costitutivi di una società di capitali una clausola che determini una durata particolarmente lunga.
In una società di capitali la cui durata sia stata statutariamente prevista è sicuramente legittima la deliberazione dell’assemblea dei soci con la quale, prima della scadenza, ovvero anche dopo, revocando in tal caso lo stato di liquidazione, si proceda alla modifica statutaria prevedendo la durata a tempo indeterminato della società. Il tutto, ovviamente, nei termini e con la garanzia del recesso attualmente concessa dalla legge ai soci.
Normativa: artt.2328, 2437 c.c.
(Massima F.A.2 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
NON NECESSITÀ DI INDICAZIONE DEL TERMINE DI DURATA
Il legislatore ha reputato pleonastico l’inserimento della durata tra gli elementi costitutivi della s.r.l., ben potendo la società essere validamente costituita anche senza alcun riferimento alla durata della stessa. In tal caso la società è a tempo indeterminato.
Normativa: art. 2463 c.c.
(Massima F.A.3- 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
DURATA DELLA SOCIETÀ ECCEDENTE LA VITA DEL SOCIO E RECESSO
La previsione di una durata della società di capitali eccedente l’aspettativa di vita di un socio (persona fisica) non legittima l’esercizio libero del recesso, come consentito nel caso di società contratta a tempo indeterminato. L’alternativa posta dal legislatore è tra termine fisso e assenza di termine e solo la seconda opzione consente il recesso
Normativa: artt. 2473, 2437, 2328 c.c.
(Massima Luglio 2016 elaborata dalla Commissione del Consiglio Notarile di Roma)