INTERVENTO IN ASSEMBLEA, QUORUM, DIRITTO DI VOTO

LEGITTIMAZIONE DELL'ACQUIRENTE DI PARTECIPAZIONI IN S.R.L.

Non si ritiene legittima, in quanto contraria a norme imperative a tutela di interessi pubblici, la clausola statutaria di s.r.l. che attribuisca all'acquirente di una partecipazione in s.r.l. la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali o parte di essi in virtù del solo atto pubblico o autentico di trasferimento della partecipazione, in mancanza di annotazione nel libro dei soci, nè la clausola statutaria che attribuisca agli amministratori la facoltà di eseguire tale annotazione prima dell'avvenuto deposito nel registro delle imprese. Si ritengono invece legittime le clausole statutarie di s.r.l. che subordinano la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali ad elementi ulteriori rispetto all'iscrizione a libro soci ex art. 2470 c.c., come ad esempio il decorso di un determinato termine da tale momento, purchè ciò non si traduca in una sostanziale privazione dei diritti sociali in capo all'acquirente (la qual cosa avverrebbe ad esempio allorchè il termine non fosse contenuto entro limiti ragionevoli).

Normativa: art. 2470 c.c. (Massima n. 10 pubblicata il 4 marzo 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL SOCIO DA ESCLUDERE

Non è ammissibile la clausola che impedisca al socio - di cui si vuole deliberare l'esclusione - la partecipazione all'assemblea relativa. Detto socio non avrà il diritto di voto ma avrà il diritto di impugnare la delibera.

Normativa: artt. 2473 bis e 2479 bis c.c. (Massima n. I.B.2 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA IN CASO DI USUFRUTTO E PEGNO SU PARTECIPAZIONI

Tra i "diritti amministrativi" che l'ultimo comma dell'art. 2352 c.c., richiamato per le s.r.l. dall'art. 2468 c.c., attribuisce sia al socio che al creditore pignoratizio e all'usufruttuario non rientra il diritto di intervento all'assemblea, posto che l'art. 2370 c.c. "lega" il diritto di intervento all'assemblea alla titolarità del diritto di voto ("Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto" l'art. 2370 c.c. benchè dettato in tema di s.p.a. e non richiamato per le s.r.l. va letto in stretta correlazione con l'art. 2352 c.c. del quale precisa il contenuto). Pertanto in caso di pegno o usufrutto su partecipazioni, il diritto di intervento all'assemblea non può essere riconosciuto sia al socio che al creditore pignoratizio e all'usufruttuario a sensi dell'art. 2352 ultimo comma c.c. ma esclusivamente al creditore pignoratizio e all'usufruttuario in quanto investiti del diritto di voto (ovvero al socio nel caso in cui si sia riservato il diritto di voto in forza della convenzione contraria di cui all'art. 2352 comma 1 c.c.)

Normativa: artt. 2352, 2370 e 2468 c.c. (Massima n. I.B.11 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

PIGNORAMENTO/SEQUESTRO DELLA QUOTA DI S.R.L E SPETTANZA/ESERCIZIO DI ALCUNI DIRITTI SOCIALI.

  1. Sia in caso di pignoramento sia in caso di sequestro della quota di s.r.l. l'esercizio dei diritti sociali ha una disciplina unitaria.
  2. L'autonomia privata - statutaria - non può "conformare" la disciplina dell'esercizio dei diritti sociali, amministrativi ed economici, in caso di pignoramento e di sequestro della quota di s.r.l.
  3. Ai sensi dell'art. 2471 bis e 2352, cod. civ., nel caso di sequestro (e pignoramento) di quota di srl il diritto di voto è esercitato dal custode. Tale norma è inderogabile e dunque non è ammissibile l'attribuzione esplicita del diritto di voto a soggetto diverso dal custode, ove questo sia nominato. In difetto tuttavia della nomina di un custode, deve ritenersi che il socio sia comunque legittimato all'esercizio di tale diritto in quanto investito tacitamente del ruolo di custode. Tale legittimazione permane fin quando il sequestro o il pignoramento contenenti la nomina del custode non siano notificati alla società a norma dell'art. 2471, cod. civ..
  4. L'esercizio dei diritti particolari - ex art. 2468, comma terzo, c.c. - spetta al socio la cui quota sia stata pignorata o sequestrata, salvo che la particolare configurazione del diritto particolare stesso - ad esempio afferenza agli utili - o la disciplina statutaria della sua circolazione - spettanza del diritto particolare al terzo acquirente della quota sociale - non rendano possibile il loro esercizio da parte del custode.
  5. Il diritto di recesso spetta al socio e la sua legittimazione non viene meno ove il custode - che "esercita" il diritto di voto - abbia "consentito" all'assunzione della deliberazione. In alcune particolari situazioni, quando per effetto della deliberazione - ad esempio trasformazione eterogenea della società in associazione o fondazione - svaniscono il valore economico o la possibilità di "realizzo" della partecipazione pignorata/sequestrata, anche il custode è legittimato all'esercizio del diritto di recesso.

Normativa: artt. 2468, 2471 e 2471 bis c.c. (Massima n. 43/2014 elaborata Commissione Società del Consiglio Notarile di Firenze)

DIRITTO DI VOTO DEL SOCIO TITOLARE DI UNA PARTECIPAZIONE INTERAMENTE LIBERATA CHE INCREMENTI LA MEDESIMA CON UNA QUOTA PER LA QUALE VENGA MESSO IN MORA CON I VERSAMENTI

La disposizione di cui al comma 4 dell'art. 2466 c.c., in base alla quale il socio in mora con i versamenti non può partecipare alle decisioni dei soci, deve essere interpretata nel senso che tale diritto è sospeso per l'intera partecipazione, anche nel caso che la stessa sia stata inizialmente liberata integralmente e successivamente incrementata con una quota per la quale si sia verificata la mora nei versamenti.

Normativa: : art. 2466 e 2479 bis c.c. (Massima n. i.b.25 - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)

MAGGIORANZA PARI ALLA META’ DEL CAPITALE SOCIALE

Le decisioni dei soci adottabili con il voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale, comunque formate (consenso o consultazione scritta, delibera assembleare), non sono approvate qualora detta metà non costituisca anche una maggioranza, il che avviene quando l'altra metà del capitale sociale abbia espresso voto contrario.Il contratto sociale non può derogare al principio esposto.

Normativa: art. 2479 bis (Massima n. I.B.6 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

DEROGA DEI QUORUM LEGALI PER LE DECISIONI DEI SOCI DI S.R.L. ARTT. 2479 E 2479 BIS C.C.)

Sono conformi alla legge le clausole statutarie che nella s.r.l. richiedano l'unanimità dei soci per l'adozione di decisioni assembleari ed extraassembleari.
Sono altresì conformi alla legge le clausole statutarie che stabiliscano quorum di-versi (più alti o più bassi) di quelli previsti dagli artt. 2479, comma 6°, e 2479 bis, comma 3°, c.c.

Normativa: artt. 2479 e 2479 bis c.c. (Massima n. 42 pubblicata il 19 novembre 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

DEROGABILITà DEI QUORUM DI CUI ALL'ART. 2479, COMMI 1 E 4, C.C.

Con apposita clausola statutaria è lecito derogare, tanto in diminuzione quanto in aumento, alla quota - 1/3 del capitale - stabilita dall'art. 2479 c.c. per avocare ai soci una decisione di competenza dell'organo amministrativo e per richiedere l'osservanza del procedimento assembleare nell'adottare decisioni che per statuto e per legge possono essere assunte in via extra assembleare. Normativa: art. 2479, 1° e 4° comma, c.c.

(Massima n. 79 pubblicata il 22 novembre 2005 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

QUORUM ASSEMBLEARI VARIABILI PREDETERMINATI DALLO STATUTO

(1) Sono ammissibili le clausole statutarie di società di capitali che prevedano la variazione automatica dei quorum, costitutivo e/o deliberativo, in funzione di determinati parametri o eventi oggettivamente verificabili, purchè nel rispetto di disposizioni normative inderogabili applicabili rispettivamente alla società per azioni e alla società a responsabilità limitata.

(2) Sono dunque legittime, ad esempio, clausole statutarie che prevedano la variabilità dei quorum in relazione:
1) a specifiche date prefissate dallo statuto
2) al raggiungimento di una soglia di partecipazione da parte di uno o più soci o gruppi di soci.

Normativa: art 2479 c.c. (Massima n. 42/2014 elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Firenze)

LIMITI AL DIRITTO DI VOTO

Non si ritiene possibile, in forza del disposto dell'art. 2479, comma 5, c.c., prevedere nella s.r.l. limitazioni al diritto di voto diverse da quelle consentite dalla legge.Non è quindi possibile subordinare l'esercizio di tale diritto al decorso di un termine dall'iscrizione nel libro soci.

Normativa: art. 2479 c.c. (Massima n. I.B.7 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

VOTO NON PROPORZIONALE NELLE S.R.L.

L'atto costitutivo delle s.r.l. può derogare, per tutte o alcune delle decisioni di competenza dei soci, al principio di proporzionalità del diritto di voto sancito dall'art. 2479, comma 5, c.c. Ciò può avvenire: (i) con clausole applicabili in via generale e astratta a tutti i soci (ad esempio: tetto massimo di voto, voto scalare, voto scaglionato, voto capitario, etc.), nonchè (ii) con clausole che attribuiscono a taluni soci particolari diritti che comportano una "maggiorazione" del diritto di voto (ad esempio: voto plurimo, casting vote, voto determinante, etc.) o che lo limitano (ad esempio: voto limitato, voto condizionato, etc.) non trovando in ogni caso applicazione il limite e il divieto di cui all'art. 2351, comma 2, ultimo periodo, e comma 4, c.c.Le clausole sub (i), applicabili in via generale e astratta a tutti i soci, costituiscono normali clausole "statutarie", la cui introduzione, modificazione e soppressione può essere decisa, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, con la maggioranza richiesta dall'art. 2479-bis, comma 3, c.c. Le clausole sub (ii), invece, danno luogo a diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., e possono essere introdotte, modificate e soppresse, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, solo con il consenso unanime di tutti i soci.

Normativa: art. 2479, comma 5°, c.c. (Massima n. 138 pubblicata il 13 maggio 2014 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

NOMINA DEI COMPONENTI GLI ORGANI SOCIALI A MEZZO SCHEDE CON NOMINATIVI PRESTAMPATI IN ASSENZA DI ESPRESSE PREVISIONI STATUTARIE

Si ha il voto a mezzo di schede prestampate quando dato un numero di posti da ricoprire negli organi societari, sulla scheda vengono prestampati altrettanti nomi di candidati, oppure meno, od anche eventualmente più.In assenza di previsioni statutarie che prevedano voti di lista o disciplinino detta modalità di votazione, se i nomi stampati siano in numero inferiore rispetto ai posti da ricoprire l'elettore potrà, discrezionalmente, limitare il proprio voto od integrare la scheda se in numero superiore, dovrà viceversa poterne cancellare alcuni, almeno sino alla coincidenza tra preferenze e posti vacanti, pena la perplessità del voto e l'inevitabile annullamento della scheda.La facoltà di cancellare i candidati prestampati sulla scheda per sostituirli con altri di proprio gradimento dovrà essere esplicitamente richiamata nel testo della scheda, diversamente sarà, comunque, necessario che il socio sia preventivamente informato, mediante qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, anche verbalmente dal presidente dell'assemblea, della facoltà di procedere ad autonoma designazione.

Normativa: art. 2479 bis c.c. (Massima n. I.B.22- 1° pubbl. 9/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

MOMENTO DELLA VERIFICA DEI QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Il quorum costitutivo deve essere verificato una sola volta all'inizio della riunione. Il quorum costitutivo deve ritenersi attestato nel momento in cui il presidente abbia esaurito le operazioni di accertamento della legittimazione degli intervenuti e ne abbia dato formalmente conto in assemblea. Pertanto, il socio presente e inizialmente computato durante le operazioni di verifica che si sia successivamente allontanato prima della dichiarazione degli esiti della stessa, deve ritenersi assente.L'ufficio di presidenza deve rimanere in funzione durante l'intero svolgimento dell'assemblea, al fine di consentire al socio giunto tardivamente di legittimarsi all'intervento in assemblea, partecipando alle votazioni non ancora avvenute. Ugualmente il socio sarà libero di abbandonare l'aula. In entrambi i casi il quorum costitutivo, accertato all'inizio dell'assemblea, rimarrà indifferente all'andirivieni dei soci.Infatti, la verifica dei presenti prima di ciascuna votazione non integra una nuova verifica del quorum costitutivo, ma serve per attestare il c.d. "quorum di base deliberativo", ossia il capitale in quel particolare momento rappresentato in assemblea, sul quale verrà poi conteggiata la maggioranza necessaria per adottare la deliberazione (nel caso ovviamente che lo statuto parametri le maggioranze deliberative sui presenti e non sul capitale). Quindi il socio intervenuto tardivamente non inciderà in alcun modo sul quorum costitutivo, visto che lo stesso o era stato già raggiunto all'inizio della riunione, o non può più essere raggiunto dopo che il presidente, verificata la sua mancanza, abbia dichiarata deserta l'assemblea.Inciderà, viceversa, sul quorum deliberativo, perchè il suo sopraggiungere alzerà il c.d. "quorum di base deliberativo" e quindi il numero di voti favorevoli necessari per adottare la deliberazione. Di conseguenza, una volta raggiunto il quorum costitutivo, sarà sufficiente che rimanga un unico socio per poter adottare la deliberazione, fatte salve le ipotesi in cui il legislatore o lo statuto richiedano dei quorum deliberativi rinforzati.

Normativa: art. 2479 bis c.c. (Massima n. I.B.23 - 1° pubbl. 9/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

RILEVANZA DELLE ASTENSIONI E DEROGABILITA’ DEI QUORUM ASSEMBLEARI NELLE S.R.L.

E' legittimo prevedere nello statuto di una srl che nel calcolo del quorum deliberativo dell'assemblea non si tenga conto delle astensioni volontarie, fatti salvi i casi in cui la legge prescriva quorum deliberativi minimi inderogabili rapportati ad aliquote del capitale sociale.

Normativa: art. 2479 bis (Massima n. 134 pubblicata il 17 settembre 2013 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI IN PRESENZA DI SOCI MOROSI

La disposizione di cui al comma 4 dell'art. 2466 c.c., in forza della quale il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci, deve essere interpretata, nel caso di decisione assembleare, nel senso che detto socio ha comunque il diritto di intervento in assemblea e, se intervenuto, di essere computato tra i presenti.Nelle decisioni assembleari, dunque, la partecipazione del socio moroso deve essere computata per il calcolo del quorum costitutivo, mentre non deve essere computata per il calcolo delle maggioranze e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Normativa: art. 2466 e 2479 bis c.c. (Massima n. I.B.24 - 1° pubbl. 9/09 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

IRRILEVANZA DEL SOCIO MOROSO NEL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Nella Srl il socio in mora nei versamenti ai sensi dell'art. 2466 del Codice Civile non deve essere computato nel quorum costitutivo ai fini della valida adozione delle decisioni dei soci e l'intera sua partecipazione non può essere computata ai fini del calcolo delle maggioranze e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della decisione.

Normativa: art. 2466 e 2479 bis c.c. (Massima n. 45/2014 elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Firenze)  

MORA PARZIALE DEL SOCIO DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA E CONSEGUENZE IN TEMA DI VENDITA A RISCHIO E PERICOLO, ESCLUSIONE, DIRITTI DI VOTO E DIRITTI PARTICOLARI

Il socio di società a responsabilità limitata, già titolare di una partecipazione integralmente liberata, che si renda moroso per i versamenti relativi ad un’ulteriore partecipazione successivamente acquisita:

  1. subisce ex art. 2466 la vendita della sola partecipazione per la quale è in mora e non di quella integralmente liberata e può essere escluso solo limitatamente alla partecipazione per la quale è in mora;
  2. è precluso dal partecipare alle decisioni dei soci limitatamente alla quota per la quale è in mora, mentre può intervenire e votare per la parte integralmente liberata;
  3. non può esercitare i particolari diritti amministrativi a lui spettanti ex art. 2468, comma 3, c.c. che siano idonei ad influire sui processi decisionali e gestionali della società di competenza dei soci, salvo il caso in cui detti diritti siano direttamente ricollegabili ad una partecipazione già integralmente liberata.

Normativa: artt. 2466, 2468, comma 3, c.c. (Massima n. 55/2015 elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Firenze)

DIRITTO DI VOTO "DETERMINANTE"

Si reputa legittima la clausola statutaria che attribuisce ad un singolo socio (nella s.r.l.) o ad una categoria di azioni (nella s.p.a.) il diritto di subordinare al proprio voto favorevole, o al voto favorevole di tutte o parte delle azioni della speciale categoria, l'approvazione di una o più deliberazioni assembleari, fatta eccezione (nella s.p.a.) per le de-liberazioni di approvazione del bilancio e di nomina e di revoca delle cariche sociali, ai sensi dell'art. 2369, comma 4, c.c..

Normativa: artt. 2348, 2351 e 2468 c.c. (Massima n. 73 pubblicata il 22 novembre 2005 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

LEGITTIMITà DI UNA CLAUSOLA STATUTARIA CHE RICONOSCA AD UNA MINORANZA IL DIRITTO DI CHIEDERE IL RINVIO DELL'ASSEMBLEA

Stante la meritevolezza dell'interesse tutelato (postulata per le società azionarie dalla disposizione contenuta nell'art. 2374 c.c.), si ritiene legittima una clausola statutaria che attribuisca ad una minoranza di soci, più o meno qualificata, la facoltà di richiedere il rinvio dell'assemblea di non oltre cinque giorni nel caso in cui si dichiarino insufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.In tal caso la nuova seduta si deve considerare una mera continuazione della prima e non richiederà un'autonoma convocazione.

Normativa: Artt. 2374 e 2479 bis c.c. (Massima n. I.B.31 - 1° pubbl. 9/10 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

APPLICABILITà DELL'ART. 2374 C.C. ALLA S.R.L. E AUTONOMIA STATUTARIA

Alla società a responsabilità limitata, in assenza di specifica clausola statutaria, non si ritiene applicabile, in via analogica, la disciplina di cui all'art. 2374 c.c., in materia di rinvio dell'assemblea.Lo statuto sociale della società a responsabilità limitata è libero di disciplinare l'istituto del rinvio dell'assemblea, anche in maniera difforme alla disciplina dettata dal codice civile per la società per azioni

Normativa: Artt. 2374 e 2479 bis c.c. (Massima n. 10/2009 elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Firenze)