LIBRO DEI SOCI
EFFETTI DEL DEPOSITO NEL REGISTRO IMPRESE DI UN ATTO DI CESSIONE DI PARTECIPAZIONE EFFETTUATO IN VIOLAZIONE DEI LIMITI STATUTARI AL SUO TRASFERIMENTO
La cessione di partecipazione avvenuta in violazione degli eventuali limiti statutari al suo libero trasferimento (art. 2469 c.c.: prelazione, gradimento, divieto assoluto, ecc.) è inefficace, pertanto la stessa non legittima l’esercizio dei diritti sociali da parte del cessionario, ancorché depositata nel registro imprese ai sensi dell’art. 2470, comma 1, c.c. (nel testo novellato dal D.L. n. 185/2008). In ciò nulla è cambiato rispetto al sistema previgente la novella, in quanto anche in vigenza della vecchia disposizione di cui all’art. 2470, comma 1, c.c., l’eventuale illegittima iscrizione al libro soci di un atto di cessione di partecipazione avvenuto in violazione dei limiti statutari non legittimava l’esercizio dei diritti sociali.
Normativa: artt. 2469, 2470, c.c. (Massima I.L.1 - 1ˆpubbl. 9/09 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
EFFETTI DEL DEPOSITO NEL REGISTRO IMPRESE DI UN ATTO DI CESSIONE DI PARTECIPAZIONE AFFETTO DA VIZI
Il deposito nel registro imprese ai sensi dell’art. 2470, comma 1, c.c. (nel testo novellato dal D.L. n. 185/2008) di un atto di trasferimento di partecipazione affetto da vizi, non è idoneo a sanare in alcun modo detti vizi.Gli stessi, pertanto, continueranno a produrre le conseguenze che sono loro proprie (nullità, annullabilità, inefficacia, ecc.) e saranno opponibili ai contraenti, alla società o ai terzi nei limiti e secondo le regole che attengono a ciascuno di essi.
Normativa: artt. 2469, 2470, c.c. (Massima I.L.2 - 1ˆpubbl. 9/09 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
NATURA DELLA DISPOSIZIONE DI CUI ALL’ART. 2470, COMMA 1, C.C. E SUA DEROGABILITÀ
La disposizione di cui all’art. 2470, comma 1, c.c. (nel testo novellato dal D.L. n. 185/2008, come del resto anche nella versione previgente) ha natura di “condicio juris”, volta a differire l’efficacia del trasferimento delle partecipazioni nei confronti della società ad un momento successivo rispetto a quello del suo perfezionamento.
E’ dunque possibile, in omaggio ai principi generali dell’ordinamento, apporre ad un contratto di trasferimento di partecipazioni ulteriori elementi accidentali di natura convenzionale (termini o condizioni), che non si sostituiscano alla condicio juris di cui all’art. 2470, comma 1, c.c. ma si sommino ad essa.In tal caso, ovviamente, il trasferimento diverrà pienamente efficace al verificarsi di tutte le condizioni e allo spirare di tutti i termini ad esso apposti (siano essi legali o convenzionali).
Normativa: art. 2470, c.c. (Massima I.L.3 - 1ˆpubbl. 9/09 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
OBBLIGO DI TENUTA DEL LIBRO SOCI NELLE COOPERATIVE CUI SI APPLICHINO LE NORME SULLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
La disposizione contenuta nel D.L. 185/2008 relativa all’abolizione del libro soci per le società a responsabilità limitata, non appare compatibile con il modello della società cooperativa.In quest’ultima società, infatti, l’iscrizione del trasferimento delle partecipazioni nel libro soci è volta a consentire il controllo che l’organo amministrativo deve obbligatoriamente effettuare sulla regolarità formale (art. 2530 c.c.) e sostanziale (art. 2527 c.c.) di ogni singola cessione, al fine di renderla opponibile alla società.
Si ritiene quindi che per le società cooperative che adottino le norme sulla società a responsabilità limitata permanga l’obbligo di tenuta del libro soci.
Normativa: art. 2470, c.c.; D.L: 185/2009 (Massima I.L.4 - 1ˆpubbl. 9/09 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
LEGITTIMAZIONE ALL’ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI IN CASO DI FUSIONE O SCISSIONE DI SOCIETÀ SOCIA DI SRL
La società che all’esito di un’operazione di scissione o fusione risulti titolare di una o più partecipazioni di srl, che anteriormente a tale operazione appartenevano ad altra società coinvolta in detta operazione, è legittimata all’esercizio dei diritti sociali dalla data in cui la fusione o scissione è divenuta efficace, indipendentemente dalla circostanza che risulti aggiornato nel registro imprese l’elenco soci della partecipata.La pubblicità prevista dall’art. 2470 c.c. è infatti riservata ai trasferimenti in senso tecnico (onerosi, gratuiti o mortis causa), trasferimenti che non avvengono nelle fusioni e scissioni, risolvendosi le stesse in mere vicende evolutive dei soggetti coinvolti piuttosto che dei loro patrimoni (vedi orientamento L.A.15).
Normativa: art. 2470, c.c. (Massima I.L.5 - 1ˆpubbl. 9/10 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
CLAUSOLE STATUTARIE SUL LIBRO DEI SOCI NELLA S.R.L. DOPO IL D.L. 29 NOVEMBRE 2008 N. 185
L'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci nelle s.r.l. non ne impedisce la facoltativa adozione per scelta statutaria.
Sono valide ed efficaci le clausole statutarie che, pur dopo l'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci nella s.r.l., subordinino l'efficacia delle cessioni di quote nei confronti della società e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali alla iscrizione nel libro dei soci facoltativamente istituito o mantenuto, ferma restando la necessità di previamente assolvere all'obbligo del deposito nel registro delle imprese di cui all'art. 2470 c.c.Le clausole statutarie relative al libro dei soci, già esistenti alla data di entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 2470 c.c., se non si riducono a meri rinvii alla legge recettivi delle modifiche intervenute, rimangono in vigore con l'efficacia desumibile in via interpretativa dal tenore delle stesse clausole: esse pertanto sono idonee a mantenere all'iscrizione nel libro dei soci la funzione di regola organizzativa per l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali soltanto se il testo delle medesime clausole ricollega a quella iscrizione l'efficacia della cessione nei confronti della società e/o la legittimazione all'esercizio di almeno uno dei diritti connessi alla quota ceduta.
Normativa: Artt. 2470, 2478 e 2479-bis c.c.; D.L. 29 novembre 2008 n. 185. (Massima 115 del 10 marzo 2009elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)