OBBLIGAZIONI

EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI NEL PRIMO ESERCIZIO

La società può deliberare l’emissione di un prestito obbligazionario anche nel corso del primo esercizio. In tal caso l’assemblea deve approvare un bilancio straordinario.

Normativa: art. 2410 c.c. (Massima n. H.K.1 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

LIMITE ALL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI E ULTIMO BILANCIO APPROVATO

Per la determinazione del limite all'emissione di obbligazioni previsto dell'art. 2412 c.c., il riferimento all'ultimo bilancio approvato, contenuto nel primo comma della norma, va interpretato nel senso che l'importo complessivo per cui possono essere emesse le obbligazioni - non eccedente il doppio della somma del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili - deve essere determinato in base all'ultimo bilancio di esercizio approvato ovvero in base all'eventuale bilancio straordinario (se del caso approvato anche ai fini della stessa emissione) che costituisce, temporalmente, l'ultimo bilancio approvato.
Eventuali perdite risultanti dall'ultimo bilancio approvato devono essere imputate al patrimonio netto in conformità ai principi generali in materia e quindi a partire dalle riserve non vincolate o meno vincolate.

Normativa: art 2412 c.c. (Massima n. 78 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ DELLE DELIBERE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Le delibere dell’assemblea degli obbligazionisti non sono soggette a controllo di legittimità da parte del notaio ma devono avere le forme previste per le assemblee straordinarie (verbale redatto da notaio).

Normativa: artt. 2415 e 2436 c.c. (Massima n. H.K.2 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

DIRITTI DEGLI OBBLIGAZIONISTI CONVERTIBILI IN CASO DI AZZERAMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

In caso di azzeramento del capitale sociale i portatori di obbligazioni convertibili perdono il diritto di conversione ma mantengono quello di opzione sul successivo aumento volto a ricostituire il capitale sociale.

Normativa: artt. 2420 bis e 2447 c.c. (Massima n. H.K.3 - 1° pubbl. 9/04 - modif. 09/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

DETERMINAZIONE DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI DA PARTE DELL’AMMINISTRATORE UNICO E ASSISTENZA DEI SINDACI

La determinazione dell’amministratore unico di emissione di obbligazioni assunta ai sensi dell’art. 2410 c.c. non necessita della contestuale assistenza dei sindaci finalizzata a rendere l’attestazione di cui all’art. 2412, comma 1, c.c.
Detta ultima disposizione, infatti, impone che i sindaci attestino il rispetto del limite quantitativo di legge in relazione alla emissione di obbligazioni e non anche che detta attestazione sia contestuale alla decisione di emissione o resa nella stessa.

Normativa: art. 2410 c.c, art. 2412, comma 1, c.c. (Massima n. H.K.4 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

MODIFICA DEL RAPPORTO DI CAMBIO DELLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN SEGUITO AD AUMENTI GRATUITI O A RIDUZIONI PER PERDITE DEL CAPITALE SOCIALE

La modifica proporzionale del rapporto di cambio delle obbligazioni convertibili, nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve o di riduzione del capitale per perdite, avviene automaticamente ai sensi dell’art. 2420 bis, penultimo comma, c.c., senza necessità che la delibera relativa a dette operazioni lo preveda espressamente.

Normativa: art. 2420 bis, penultimo comma, c.c. (Massima n. H.K.5 - 1° pubbl. 9/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

COMPETENZA A DELIBERARE LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI ORDINARI EMESSI ANTERIORMENTE ALLA RIFORMA

Nel caso di modifica delle condizioni di prestiti obbligazionari ordinari, emessi prima dell’entrata in vigore della riforma in forza di delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, l’organo amministrativo è quello competente ad adottare la relativa delibera, posto che l’art. 2410 c.c., attribuisce ora agli amministratori, in via esclusiva, la competenza in ordine all’emissione di obbligazioni ordinarie (salvo che lo statuto disponga diversamente).
Resta, comunque, ferma la necessità che la modifica delle condizioni del prestito sia previamente approvata dall’assemblea degli obbligazionisti ai sensi dell’art. 2415 c.c.

Normativa: art. 2410 c.c., art. 2415 c.c. (Massima n. H.K.6 - 1° pubbl. 9/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

PROCEDIMENTO DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO E DETERMINAZIONE DEL MOMENTO DI EFFICACIA DELLA MODIFICA

Le modifiche alle condizioni di un prestito obbligazionario devono necessariamente essere approvate sia dalla società, tramite l’organo legalmente o statutariamente competente, sia dall’assemblea degli obbligazionisti, senza che assuma alcun rilievo l’ordine di adozione delle due deliberazioni.
Le modifiche saranno efficaci solo dopo che sarà stata iscritta nel registro imprese la delibera della società ex art. 2436 c.c. (richiamato dall’art. 2410, comma 2, c.c.) e sia stata adottata la conforme delibera dell’assemblea degli obbligazionisti, ancorché non iscritta.
Tale ultima delibera, infatti, pur essendo soggetta a iscrizione nel registro imprese, acquista efficacia immediata, non potendosi ad essa applicare il disposto dell’art. 2436 c.c. per assenza di richiamo.

Normativa: artt. 2410 e 2436 c.c. (Massima n. H.K.7 - 1° pubbl. 9/10 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI

In mancanza del rappresentante comune, l’assemblea degli obbligazionisti può essere presieduta dal presidente della società o da altro soggetto nominato direttamente dagli intervenuti.

Normativa: artt. 2415 e 2417 c.c. (Massima n. H.K.8 - 1° pubbl. 9/10 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

DEROGABILITA’ DEI TERMINI PER LA CONVERSIONE ANTICIPATA DELLE OBBLIGAZIONI DI CUI ALL’ART. 2420 BIS, COMMA 4, C.C.

L’art. 2420-bis comma 4 c.c. prevede un termine di complessivi 90 giorni per il procedimento di conversione anticipata delle obbligazioni nel caso in cui, prima della scadenza dei termini fissati per la conversione, la società voglia deliberare la riduzione reale del capitale sociale o modificare le disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili.
Detto termine di 90 giorni deve intendersi solo per i primi 30 giorni a favore degli obbligazionisti convertibili (trattandosi del periodo in cui possono richiedere la conversione), mentre il rimanente periodo di 60 giorni è un termine ordinatorio da considerarsi stabilito nell’interesse della società e quindi derogabile senza il consenso degli obbligazionisti, purché sia assicurato il diritto di intervento in assemblea di coloro che nel frattempo hanno convertito le obbligazioni in azioni.

Normativa: art. 2420 bis, comma 4, c.c. (Massima n. H.K.9 - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

OBBLIGAZIONI CHE DANNO DIRITTO DI ACQUISIRE OVVERO SOTTOSCRIVERE AZIONI

L'esenzione dal limite quantitativo all'emissione di obbligazioni contemplata dall'art. 2412, comma 5, secondo periodo, c.c. (come modificato dall'articolo 32 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012 n. 134), con riferimento alle "obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero sottoscrivere azioni", è applicabile a tutte le seguenti fattispecie:
a) obbligazioni convertibili, tali intendendosi le obbligazioni che attribuiscono all'obbligazionista il diritto di convertire le proprie obbligazioni: (i) sia in azioni di nuova emissione sia in azioni già emesse; (ii) sia in azioni della stessa società emittente sia in azioni di altra società;
b) obbligazioni cum warrant, tali intendendosi le obbligazioni che attribuiscono all'obbligazionista, fermo restando il diritto al rimborso delle obbligazioni stesse, il diritto: (i) di sottoscrivere azioni di nuova emissione, sia della stessa società emittente sia di altra società, mediante l'esecuzione di nuovi conferimenti; (ii) di acquistare azioni già emesse, sia della stessa società emittente sia di altra società, mediante il versamento di un ulteriore corrispettivo;
c) obbligazioni c.d. "convertende", tali intendendosi le obbligazioni che attribuiscono alla società emittente (e/o a soggetti diversi dagli obbligazionisti) il diritto di convertire le obbligazioni in azioni oppure che prevedono la conversione delle obbligazioni in azioni al verificarsi di eventi o situazioni predeterminate, sia che la conversione possa avvenire: (i) in azioni di nuova emissione o in azioni già emesse; ovvero (ii) in azioni della stessa società emittente o in azioni di altra società.

Normativa: art. 2412 cc. (Massima n. 139 aggiorn. 12.4.2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI PROPRIE GIA’ EMESSE E DETENUTE IN PORTAFOGLIO DALLA SOCIETA’ EMITTENTE

Si ritiene ammissibile l’emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie già emesse e detenute in portafoglio dalla società emittente.
In tal caso, posto che l’emissione non necessità di una contemporanea delibera di aumento di capitale, la competenza a deliberare l’emissione delle obbligazioni convertibili spetta all’organo amministrativo (salvo diversa disposizione statutaria), secondo la regola generale dell’art. 2410, comma 1, c.c., ovviamente nel rispetto dell’art. 2346 c.c. (e non all’assemblea straordinaria ex art. 2420 bis, comma 1, c.c.) e previa delibera dell’assemblea ordinaria che autorizzi la dismissione delle azioni proprie ex art. 2357 ter c.c.

Normativa: artt. 2346, 2410 e 2420 bis c.c. (Massima n. H.K.10 - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

OBBLIGAZIONI E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

1. Agli effetti dell’applicazione del primo comma dell’art.2413 c.c. è “volontaria” la riduzione del capitale sociale destinata ad attuarsi in via reale mediante rimborso del capitale sociale o mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti.
2. Ogni fattispecie di riduzione solo “nominale” del capitale sociale è soggetta alla disciplina del secondo comma dell’art.2413 c.c., poiché il rapporto fra poste del patrimonio netto indicate nell’art.2412 c.c. e ammontare delle obbligazioni in circolazione è calcolato prendendo in considerazione il valore delle prime al netto delle perdite.
3. E’ pertanto legittima, in pendenza di un prestito obbligazionario, la riduzione del capitale sociale per perdite deliberata in assenza dei presupposti che la rendono “obbligatoria” ex art.2446 c.c..
4. E’ legittima altresì, in quanto meramente nominale, la riduzione del capitale sociale effetto di operazioni di fusione (ma non di scissione).

Normativa: artt. 2410, 2412 e 2413 c.c. (Massima n. 19/2011 elaborata Commissione Società del Consiglio Notarile di Firenze)

RIDUZIONE FACOLTATIVA PER PERDITE IN PENDENZA DI PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE

L’ipotesi di riduzione del capitale sociale per perdite facoltativa (non obbligatoria ex artt. 2446 - 2447 c.c., per quanto volontaria) rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2420 bis, comma 5, c.c. e non del comma 4 di detto articolo.
E’ Infatti da ritenersi che l’espressione “riduzione volontaria” di cui al comma 4 dell’art. 2420 bis c.c. riguardi solo le ipotesi di riduzione reale del capitale sociale.

Normativa: art. 2420 bis, 5° comma, c.c. (Massima n. H.K.11 - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI CON DISAGGIO (ART. 2420-BIS C.C.)

Si reputa legittima la deliberazione di emissione di obbligazioni convertibili anche per somma inferiore al loro valore nominale, purché le condizioni di conversione non comportino violazione dell'art. 2346, comma 5, c.c. e quindi purché il valore nominale delle azioni da emettere in sede di conversione non ecceda il credito che spetterebbe agli obbligazionisti a titolo di rimborso delle obbligazioni stesse per il caso di mancata con-versione.

Normativa: art. 2420 bis c.c. (Massima n. 61 pubblicata il 15 novembre 2005 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

DELIBERA DI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CHE PREVEDA LA COSTITUZIONE DI GARANZIE EX ART. 2414-BIS C.C. E DESIGNAZIONE DEL NOTAIO

La deliberazione di emissione di obbligazioni che preveda la costituzione di garanzie reali a favore dei sottoscrittori, deve designare il notaio che, per conto dei sottoscrittori, compia le formalità necessarie per la costituzione di dette garanzie, anche nel caso in cui, per la costituzione delle garanzie, non sia prevista la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Il notaio designato può essere anche il medesimo che verbalizza la delibera di emissione delle obbligazioni.

Normativa: art. 2414 bis c.c. (Massima n. H.K.12 - 1° pubbl. 9/12 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN QUOTE DI S.R.L. CON PROCEDIMENTO “INDIRETTO”

Si ritiene ammissibile l’emissione di obbligazioni convertibili in quote di partecipazione di una società terza s.r.l.; le quote della società terza offerte in conversione possono essere già in possesso della società emittente il prestito, oppure possono essere di nuova emissione. In entrambi i casi la competenza a deliberare l’emissione del prestito spetta all’organo amministrativo (salvo diversa disposizione statutaria) ai sensi dell’art. 2410, comma 1, c.c. e nel rispetto dell’art. 2412 c.c.. Qualora la conversione si riferisca a quote già detenute nel portafoglio della società emittente il prestito sarà opportuno vincolare in maniera adeguata tali partecipazioni al servizio della conversione al fine di garantire il diritto degli obbligazionisti di poterla effettuare; il tutto compatibilmente con il rispetto dei vincoli di circolazione delle quote previsti dallo statuto della s.r.l.. Qualora, invece, la conversione si riferisca a quote di futura emissione sarà necessario che - precedentemente o contestualmente alla delibera di emissione del prestito, e comunque prima della collocazione delle obbligazioni - l’assemblea della società terza deliberi l’aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle quote da attribuire in conversione nel rispetto dei limiti indicati nell’art. 481, comma 2, c.c. e sarà pure necessario rispettare le norme di legge per realizzare l’offerta diretta a terzi egli aumenti di capitale della s.r.l.. Il regolamento del prestito dovrà indicare, nel rispetto della convenzione necessariamente stipulata fra le società coinvolte nell’operazione, il rapporto di cambio, nonché il periodo e le modalità di conversione. La liberazione dell’aumento di capitale della s.r.l. terza in caso di conversione potrà avvenire, a seconda dei casi, mediante rimborso da parte della società emittente il prestito direttamente alla società terza per conto dei convertitori, ovvero mediante compensazione di poste finanziarie tra la società emittente il prestito e la società terza, ovvero, ancora, attraverso qualunque altra modalità idonea ad estinguere sia l’obbligazione di liberazione in denaro dell’aumento di capitale che l’obbligo di rimborso della società emittente il prestito.

Normativa: artt. 2410, comma 1, 2468 e 2412 c.c.
(Massima n. H.K.13 pubblicata 9/20 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie) 

SUSSISTENZA DI PERDITE NON RIPIANATE – DIRITTO ALLA CONVERSIONE E RAPPORTO DI CAMBIO DELLE OBBLIGAZIONI

In presenza di perdite di qualunque entità, siano o meno formalmente accertate, gli obbligazionisti conservano inalterato il loro diritto di conversione secondo il rapporto di cambio originario fino a quando non sia ridotto il numero delle azioni emesse in dipendenza della riduzione (o azzeramento) del capitale a copertura delle medesime.

Il rapporto di cambio non subisce pertanto modifiche nel caso in cui le perdite vengano ripianate con utilizzo di riserve di patrimonio o mediante riduzione del capitale senza riduzione del numero delle azioni (dunque attraverso la diminuzione del solo loro valore nominale, implicito o esplicito che sia).
La disciplina dell’art. 2420 bis, comma 5, c.c. è volta a conservare inalterato il rapporto di cambio in relazione alle percentuali partecipative e non al capitale (anche in senso economico) da esse rappresentato, pertanto le perdite devono incidere nella stessa proporzione e contestualmente sul valore nominale complessivo delle partecipazioni (attuali) degli azionisti e (potenziali) degli obbligazionisti. Fino a quando il valore nominale complessivo delle prime non è ridotto non può essere ridotto nemmeno quello complessivo delle seconde.

Normativa: artt. 2420-bis, comma 5 c.c.
(Massima n. H.K.14 pubblicata 9/20 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie) 

AZIONI SENZA VALORE NOMINALE E MODIFICA DEL RAPPORTO DI CAMBIO DELLE OBBLIGAZIONI

Nelle società con azioni prive di valore nominale nelle quali siano eseguiti aumenti gratuiti o riduzioni per perdite del capitale senza emissione di nuove azioni il rapporto di cambio delle eventuali obbligazioni convertibili esistenti non muta, in quanto la disciplina dell’art. 2420 bis, comma 5, c.c. è volta a conservare inalterato il rapporto di cambio in relazione alle percentuali partecipative e non al capitale (anche in senso economico) da esse rappresentato.

Per lo stesso motivo il rapporto di cambio delle obbligazioni convertibili viene proporzionalmente modificato nel caso in cui, senza modificare l’entità del capitale sociale, venga aumentato o ridotto il numero delle azioni prive di valore nominale emesse.

Normativa: artt. 2420-bis, comma 5 c.c.
(Massima n. H.K.15 pubblicata 9/20 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)