ORGANO DI CONTROLLO

CATEGORIE DI AZIONI A VOTO PLURIMO E NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

1) E’ legittima la clausola dello statuto di una società per azioni non quotata con sistema tradizionale di amministrazione e controllo, che preveda la divisione del capitale in due distinte categorie di azioni, attribuendo a ciascuna di esse un diritto di voto plurimo sulle deliberazioni aventi ad oggetto, rispettivamente, la nomina degli amministratori e la nomina del collegio sindacale.

2) E’ legittima la clausola dello statuto di una società per azioni non quotata con sistema tradizionale di amministrazione e controllo, che riconosca a due distinte categorie di azioni il diritto di nominare, rispettivamente, la maggioranza (o la totalità) dell’organo di amministrazione e la maggioranza (o la totalità) dell’organo di controllo, purché ciascuna di tali categorie sia titolare della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nelle deliberazioni aventi per oggetto, rispettivamente, la nomina degli amministratori e la nomina del collegio sindacale.

Normativa: art. 2348 cc. Massima n. 47 aggiorn. 6/2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI NELLA S.R.L.

In mancanza di diversa previsione statutaria, l’organo di controllo è costituito da un unico membro effettivo. Tuttavia i soci, nello statuto o nella delibera di conferimento dell’incarico,
possono prevedere la nomina:
- oltre che di un sindaco unico, anche di uno o più sindaci supplenti;
- di un collegio sindacale, in alternativa all’organo monocratico.
Nelle ipotesi in cui la s.r.l. è soggetta a vigilanza obbligatoria, essa deve essere sottoposta tanto a controllo sulla gestione, quanto a revisione legale dei conti. Queste funzioni possono essere attribuite, per scelta statutaria o all’atto della nomina:
- rispettivamente, ad un organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) e ad un revisore (persona fisica o società di revisione);
- ambedue al solo organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), i cui
membri devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.
Non si ritiene, invece, possibile demandare il controllo sulla gestione al revisore.

Normativa: Art. 2477 c.c. (Massima elaborata dal Consiglio Notarile di Roma)

INTRODUZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE FACOLTATIVO

In mancanza di previsione dell’atto costitutivo, non è ammissibile l’introduzione del collegio sindacale ove non sia obbligatoria la sua adozione per legge ai sensi dell’art. 2477 C.C.

Normativa: art. 2477 c.c. (Massima n I.D.1 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CLAUSOLE DI NOMINA FACOLTATIVA DEL COLLEGIO SINDACALE O DEL REVISORE

La nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore ai sensi del comma 1 dell’art. 2477 c.c., deve necessariamente essere accompagnata dalla determinazione delle competenze e dei poteri ad essi attribuiti.

Normativa: art. 2477 c.c. (Massima n. I.D.2 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

DATA DI EFFICACIA DELLA CESSAZIONE DEI SINDACI

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito (art. 2400, comma 1, c.c.).
In tutti gli altri casi: morte, rinunzia o decadenza, la cessazione ha effetto immediato, anche nell’ipotesi che con i sindaci supplenti non si completi il collegio sindacale.
E’ sempre possibile per uno o per tutti i sindaci in regime di prorogatio per scadenza del termine rinunciare alla carica, rendendo quindi immediatamente efficace la propria cessazione.
Qualora l’organo di controllo diventi incompleto e non sia possibile ricostituirlo integralmente, per incapacità dell’assemblea o per non reperibilità di sindaci disposti ad accettare l’incarico, la società si scioglie.

Normativa: artt. 2400 e 2477 c.c. (Massima n. I.D.3 - 1° pubbl. 9/06 motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

VERBALIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ALL’ASSEMBLEA, AL MOMENTO DELLA NOMINA DEI SINDACI, DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO DA ESSI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

La comunicazione che deve essere data all’assemblea, al momento della nomina dei sindaci, degli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2400 c.c., non deve obbligatoriamente risultare dal verbale di detta assemblea.
E’ comunque preferibile che il verbale dia conto dell’espletamento di tale obbligo di informazione, utilizzando anche formule sintetiche che non contengano la riproduzione analitica dell’eventuale elencazione degli incarichi resi noti all’assemblea.

Normativa: artt. 2400 e 2477 c.c. (Massima n. I.D.4 - 1° pubbl. 9/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

TERMINI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIO

Qualora, nel corso della vita di una società, si verifichino i presupposti di cui all’art. 2477, commi 2 e 3, c.c. per la nomina obbligatoria del collegio sindacale, la medesima deve avvenire nel corso dell’esercizio successivo, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio (art. 2477, comma 6, c.c.).
Tale regola vale anche nelle ipotesi in cui l’obbligatorietà della nomina non dipenda dal risultato di uno o più esercizi ma da presupposti “istantanei”, quali l’esecuzione di un aumento di capitale ad un importo pari o superiore a quello minimo per le società per azioni, ovvero l’acquisizione del controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Normativa: art. 2477 (Massima n. I.D.5 - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

FORME DELLA DECISIONE DEI SOCI DI NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E/O DEL REVISORE

La decisione dei soci di nomina del collegio sindacale e/o del revisore può essere assunta, se lo statuto lo prevede, anche mediante consultazione o consenso scritto, secondo le regole dell’art. 2479 c.c.

Normativa: art. 2479 c.c. (Massima n. I.D.6 - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

NOMINA, CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEI SINDACI E DEI REVISORI

Il collegio sindacale e il revisore legale sono organi distinti, pertanto la nomina, cessazione e sostituzione dei loro componenti avviene nel solo rispetto delle norme proprie di ciascuno di essi (codice civile per i sindaci, art. 13 D.Lgs. 39/2010 per i revisori) indipendentemente dalla circostanza che nel caso concreto la funzione di revisione legale sia esercitata dal collegio sindacale.

Normativa: art. 2477 c.c. e art. 13 del D.Lgs. n. 39/2010 (Massima n. I.D.7 - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

ATTRIBUZIONE O REVOCA DELLE FUNZIONI DI REVISIONE LEGALE AL COLLEGIO SINDACALE IN CARICA

La decisione dei soci di attribuire al collegio sindacale in carica anche le funzioni di revisione legale produce i suoi effetti solo dopo che sia stata accettata dai sindaci in carica, i quali hanno diritto di non vedere modificate unilateralmente le condizioni del loro rapporto contrattuale, anche in relazione alle conseguenti responsabilità ed eventuali diversi compensi.
Analogo principio si applica nell’ipotesi inversa di revoca dell’incarico di revisione al collegio sindacale in carica.

Normativa: art. 2477 c.c. (Massima n. I.D.8 - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

ATTRIBUZIONE STATUARIA DEL CONTROLLO CONTABILE

E' legittima, sia nella spa sia nella srl, la clausola statutaria che consente all'assemblea ordinaria la scelta se affidare il controllo contabile al collegio sindacale ovvero ad un revisore contabile o ad una società di revisione.

Normativa: artt. 2409 bis e 2477 c.c. (Massima n. 18 pubblicata il 18 marzo 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

INAMMISSIBILITÀ DELLE DIMISSIONI DEI SINDACI DAL SOLO INCARICO DI REVISIONE LEGALE O DAL SOLO INCARICO DI CONTROLLO DI LEGALITÀ

Nell’ipotesi in cui al collegio sindacale siano attribuite anche le funzione di revisione legale, non è ammissibile che un sindaco si dimetta dal solo incarico di revisione legale mantenendo quello di controllo di legalità, o viceversa.

Normativa: art. 2477 c.c. (Massima N. I.D.9 - 1° Pubbl. 9/11 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CONSEGUENZE DELLA MANCATA OD OMESSA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE OBBLIGATORIO

Nell’ipotesi in cui una srl sia priva del collegio sindacale obbligatorio successivamente al termine concesso dall’art. 2477, comma 6, c.c. per procedere alla sua istituzione, non sarà possibile adottare con piena efficacia quelle delibere che presuppongono una qualche attività da parte di tale organo (si pensi ad una approvazione del bilancio in assenza della relazione dei sindaci o a una riduzione di capitale per perdite in assenza delle osservazioni dei medesimi).
Quanto sopra vale indipendentemente dalla causa della mancata od omessa nomina: impossibilità di funzionamento dell’assemblea; volontà in tal senso dei soci, eventualmente in concorso con gli amministratori; mancata attivazione del procedimento di nomina giudiziale; irreperibilità di sindaci disposti ad accettare l’incarico.
La responsabilità e la competenza ad accertare la vacatio patologica del collegio sindacale in sede assembleare compete esclusivamente al presidente dell’assemblea e non al notaio verbalizzante, salvo nel caso in cui la nomina del collegio sindacale sia obbligatoria per la sussistenza di un capitale sociale superiore al minimo delle spa.

Normativa: art. 2477 c.c. (Massima n. I.D.10 - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

SRL CONTROLLATA DA ENTI DI INTERESSE PUBBLICO O SOTTOPOSTA CON QUESTI A COMUNE CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

Qualora un ente di interesse pubblico controlli una srl che non abbia i requisiti previsti dall’art. 2477, commi 2 e 3, c.c. per la nomina obbligatoria del collegio sindacale, non ricorre alcun obbligo di nomina di un revisore legale nella controllata.
Lo stesso principio si applica nel caso di srl sottoposte a comune controllo con enti di interesse pubblico.

Normativa: art. 2477 c.c. (Massima n. I.D.11 - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

LEGITTIMAZIONE DELL’ASSEMBLEA CHE APPROVA IL BILANCIO A NOMINARE IL COLLEGIO SINDACALE IN ASSENZA DI TALE ARGOMENTO NELL’ORDINE DEL GIORNO

La previsione contenuta nell’art. 2477, comma 6, c.c., nella parte in cui obbliga l’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati ai commi 2 e 3 del medesimo articolo, a provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale, implica la legittimazione di tale assemblea a deliberare in ordine alla nomina anche se ciò non sia espressamente indicato nell’ordine del giorno.
Qualora tale assemblea non provveda, la successiva decisione dei soci, anche se assunta entro trenta giorni, deve essere preceduta da rituale convocazione se adottata in forma assembleare, ovvero deve rispettare il normale procedimento di legge e di statuto se adottata mediante consultazione o consenso scritto.

Normativa: art. 2477 c.c. (Massima n. I.D.12 - 1° pubbl. 9/11 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

REGIME DEI CONTROLLI OBBLIGATORI

Al verificarsi delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c. le s.r.l. sono soggette tanto al controllo di legalità (art. 2403 c.c.) quanto alla revisione dei conti (art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010).
In dette ipotesi:
a) le s.r.l. che non sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato e che non rientrino tra gli enti di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010, possono attribuire tali controllo e revisione ad un unico soggetto, necessariamente coincidente con quello definito dall’art. 2477 c.c. come “organo di controllo”, ovvero, possono attribuire il controllo di legalità al suddetto “organo di controllo” e la revisione dei conti al “revisore legale” previsto dal D.Lgs. n. 39/2010;
b) le s.r.l. obbligate alla redazione del bilancio consolidato, o che rientrino tra gli enti di cui al comma 2 dell’art. 16 del D.Lgs. n. 39/2010, non possono istituire il solo “organo di controllo”, ma devono necessariamente istituire, in aggiunta ad esso, anche il “revisore legale” cui attribuire la funzione della revisione dei conti.
All’”organo di controllo”, anche monocratico, si applicano unicamente le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni, comprese quelle che disciplinano l’attribuzione al medesimo della revisione dei conti.
Al "revisore legale” si applicano unicamente le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 39/2010, in particolare quelle contenute nell’art. 13 in ordine al conferimento, revoca e dimissioni dall’incarico.

Normativa: artt. 2403, 2477 c.c. e art 16 D.Lgs n. 39/2010 (Massima n. I.D.13 - 1° pubbl. 9/12 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

ISTITUZIONE DEL “SINDACO UNICO” NELLE S.R.L. COSTITUITE ANTERIORMENTE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 5/2012 SENZA MODIFICA DELLO STATUTO

Le s.r.l. costituite anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 5/2012, convertito con la L. n. 35/2012, non devono modificare i loro statuti per poter istituire l’“organo di controllo” obbligatorio in composizione monocratica, ancorché i medesimi contemplino esclusivamente la nomina di un organo collegiale.
Quanto sopra vale solamente nel caso in cui le clausole statutarie adottate anteriormente alla novella si limitino ad operare la scelta sulla composizione numerica del collegio sindacale (tre o cinque membri), riproducendo per il resto le disposizioni di legge.
Qualora, invece, sia riservata ad una minoranza (ad es. mediante il voto di lista) o a determinati soci (ex art. 2468, comma 3, c.c.) la nomina di uno o più componenti del collegio sindacale, come in tutte le altre ipotesi in cui l’istituzione di un “organo di controllo” unipersonale sia incompatibile con precise disposizioni statutarie, non sarà possibile procedere a tale istituzione senza una preventiva, conforme modifica dello statuto.

Normativa: artt. 2468 e 2477 c.c. (Massima n. I.D.14 - 1° pubbl. 9/12 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

SINDACO UNICO E COLLEGIO SINDACALE

Il nuovo testo dell'art. 2477 c.c., come modificato dall'art. 14, comma 13, della legge 183/2011, in vigore dal giorno 1 gennaio 2012, non rende illegittime le clausole statutarie - sia preesistenti che di nuova introduzione - che prevedono la natura collegiale e non unipersonale dell'organo di controllo di s.r.l.. I collegi sindacali in carica nel momento di entrata in vigore della norma ora citata, pertanto, non cessano dalla propria carica per effetto della modifica legislativa.
Le clausole statutarie di s.r.l., presenti in statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2011, che prevedono solo la composizione collegiale dell'organo di controllo - in ossequio alla disciplina vigente sino a tale data - non impediscono la nomina del sindaco unico, ai sensi del novellato art. 2477 c.c., la cui disciplina deve intendersi integrativa delle regole statutarie che nella sostanza si limitavano a recepire le norme in vigore al momento della loro approvazione. Sono fatte salve le ipotesi in cui la composizione collegiale dell'organo, in base al complessivo contenuto dello statuto, sia il risultato di un'apposita scelta convenzionale dei soci (come è, a titolo di esempio, nel caso in cui la nomina di uno o più sindaci costituisca oggetto di un diritto particolare, ai sensi dell'art. 2468 c.c., o nelle ipotesi in cui la nomina dell'organo debba avvenire col sistema del voto di lista).
Nei casi in cui sia prevista la nomina di un sindaco unico - in forza della disciplina legale di cui al novellato art. 2477 c.c. in tema di s.r.l. ovvero in forza di apposita clausola statutaria di s.p.a. ai sensi del novellato art. 2397 c.c. - non trova applicazione la figura dei sindaci supplenti. Pertanto, non è necessario che la loro nomina sia prevista dallo statuto, né disposta dall'assemblea in sede di nomina del sindaco unico.

Normativa: art. 2477 c.c. (Massima n. 123 pubblicata il 6 dicembre 2011 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI NELLA S.R.L.

In base all'attuale formulazione dell'art. 2477 c.c. - come da ultimo modificato dall'art. 35 d.l. 5/2012, convertito dalla legge 35/2012, in vigore dal giorno 10 febbraio 2012 - il regime legale dei controlli nella s.r.l., in mancanza di diverse previsioni statutarie, è da intendersi nel senso che sia la funzione di controllo di gestione (ex art. 2403 c.c.) sia la funzione di revisione legale dei conti (ex art. 14 d.lgs. 39/2010) sono attribuite ad un unico organo monocratico, genericamente individuato con la locuzione "organo di controllo o revisore".
Si ritiene che l'organo monocratico investito della funzione di controllo e della funzione di revisione possa essere sia un revisore legale dei conti persona fisica, sia una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. E' pertanto legittima la clausola statutaria che espressamente preveda tale facoltà.
L'autonomia statutaria, rispetto a quanto disposto dal regime legale, può inoltre prevedere le seguenti "varianti" convenzionali:
(a) può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione siano svolte anche in via facoltativa, fuori dai casi in cui esse sono obbligatorie per legge, oppure può renderle obbligatorie anche oltre a tale ambito;
(b) può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo monocratico, siano affidate a un organo collegiale (collegio sindacale), per la composizione e il funzionamento del quale si applicano le norme dettate in tema di s.p.a.;
(c) può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo, da un lato, la funzione di controllo all'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale), e, dall'altro, la funzione di revisione ad un revisore (persona fisica o società di revisione);
(d) può prevedere che le scelte di cui ai due punti precedenti siano effettuate di volta in volta con decisione dei soci, senza modificazione statutaria.
La nuova formulazione del primo comma dell'art. 2477 c.c., là dove stabilisce che "Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo", impone un esame caso per caso degli statuti sociali, al fine di verificare se debba intendersi derogato il regime legale, impedendo così la nomina di un organo monocratico in mancanza di una preventiva modificazione dello statuto.

Normativa: art. 2477 c.c., modificato dal d.l. 5/2012 (Massima n. 124 pubblicata il 3 aprile 2012 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)