PARTECIPAZIONI SOCIALI

AZIONI E QUOTE «AUTO-ESTINGUIBILI»

Sono legittime le clausole statutarie di s.p.a. o s.r.l. che prevedono l'automatica estinzione di azioni o quote al decorso di un termine o al verificarsi di una condizione non meramente potestativa - ivi compreso il conseguimento di un ammontare complessivo di utili calcolati nel corso del tempo, a decorrere da un determinato momento - anche senza alcun diritto di liquidazione a favore del titolare delle azioni o quote mede- sime.

Se si tratta di azioni senza indicazione del valore nominale o di quote di s.r.l., e non viene previsto alcun diritto di liquidazione a favore del loro titolare, l'estinzione delle azioni o quote avviene automaticamente, senza limite alcuno e senza modificazione dell'ammontare del capitale sociale (fatta salva la modificazione statutaria concernente il numero delle azioni in circolazione, che dà luogo all'obbligo di deposito dello statuto sociale aggiornato, ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c., a cura degli amministratori).

Se si tratta di azioni con indicazione del valore nominale, l'estinzione delle azioni comporta o la riduzione del capitale sociale, subordinatamente al rispetto dell'art. 2445 c.c., o l'incremento del valore nominale di tutte le altre azioni, con gli eventuali arrotondamenti ove necessari.

Se l'estinzione delle azioni o quote dà luogo a un diritto di liquidazione in denaro o in natura a favore dei rispettivi titolari, l'esecuzione della liquidazione è subordinata al rispetto delle norme che disciplinano le distribuzioni ai soci, in dipendenza della natura e della composizione delle voci del patrimonio netto della società.

Normativa: artt. 2351 e 2468 c.c.
(Massima n. :::::: pubblicata il 16 giugno 2020 dal Consiglio Notarile di Milano) 

NATURALE DIVISIBILITÀ DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN S.R.L.

Si ritiene che le quote di partecipazione di S.r.l. siano naturalmente divisibili senza alcun limite.
L'assenza di un loro valore nominale esplicito e il divieto di suddividerle in unità di misura predeterminate comporta che le stesse possano essere anche divise in partecipazioni aventi valori nominali periodici ove individuate attraverso una percentuale o una frazione.
A quanto sopra consegue che il socio titolare di una partecipazione unitaria, in assenza di limiti statutari alla sua circolazione, può disporre della medesima sia per porzioni divise che per porzioni indivise.
È dunque, ad esempio, possibile che il socio costituisca un usufrutto o un pegno sul 20% diviso della sua partecipazione, come anche che lo costituisca sul 20% indiviso della medesima.
Nel primo caso ciascun titolare dei diritti reali parziali sulla quota divisa eserciterà i diritti sociali ad esso spettanti individualmente, nel secondo caso sarà necessario nominare un rappresentante comune.

Normativa: art. 2468 c.c.
(Massima n. I.I. 35 pubblicata 9/17 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie) 

LEGITTIMITÀ DELLE PARTECIPAZIONI DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI IN SOCIETÀ

Appare legittima l'assunzione di partecipazioni, anche in società di capitali, da parte di associazioni fra professionisti.

Normativa: art. 2361 c.c.
(Massima n. A.A. 11 pubblicata 9/18 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie) 

REGIME DI CIRCOLAZIONE ORDINARIO - EFFICACIA DEL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

Ai sensi dell’art. 2470, comma 1, c.c. il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi o mortis causa ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito rispettivamente dell’atto di trasferimento o della documentazione prevista dall’art. 7 del r.d. n. 239/1942 nel registro delle imprese.
Poiché il registro delle imprese non pubblicizza l’avvenuto deposito ma solo la successiva iscrizione, nelle more di quest’ultima sarà onere del cessionario documentare alla società l’avvenuto deposito dell’atto di trasferimento o della documentazione comprovante il suo acquisto a causa di morte al fine di legittimarsi e di esercitare i diritti sociali.

In difetto la società deve ritenere legittimati all’esercizio dei diritti sociali, con particolare riferimento a quelli di intervento nelle assemblee e di voto, coloro che risultano essere i suoi soci per effetto di iscrizioni nel registro delle imprese.

Normativa: art. 2470, comma 1 c.c.
(Massima n. I.I.36 pubblicata 9/20 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie) 

REGIME DI CIRCOLAZIONE ALTERNATIVO EX ART. 100 TER T.U.F. - EFFICACIA DEL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ

Ai sensi dell’art. 100 ter, comma 2 bis, del T.U.F. il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi (e si ritiene anche mortis causa) originariamente sottoscritte da un intermediario abilitato per conto di terzi investitori, e per il quale vige l’opzione per il sistema di circolazione alternativo, ha effetto nei confronti della società, nel caso in cui l’acquirente intenda esercitare personalmente i diritti sociali, dal momento dell’espletamento di entrambi i seguenti adempimenti:

1) avvenuto deposito nel registro delle imprese della certificazione attestante che l’intermediario ha originariamente sottoscritto le quote per conto di terzi prevista dal primo periodo della lett. b) dell’art. 100 ter, comma 2 bis, T.U.F.;

2) avvenuto rilascio della certificazione comprovante la titolarità delle partecipazioni prevista dal n. 2) lett. b) del suddetto art. 100 ter, comma 2 bis.

Fino a quando l’intermediario non ha effettuato il deposito di cui al precedente n. 1) sarà solo questi che potrà esercitare i diritti sociali in nome proprio.

Sarà onere di colui che intende esercitare personalmente i diritti sociali in luogo dell’intermediario di esibire alla società la documentazione comprovante l’avvenuto espletamento degli adempimenti previsti dai precedenti nn. 1) e 2). In difetto la società deve ritenere legittimati all’esercizio dei diritti sociali, con particolare riferimento a quelli di intervento nelle assemblee e di voto, coloro che risultano essere i suoi soci per effetto di iscrizioni nel registro delle imprese.

Normativa: art. 2470, comma 1 c.c.; art. 100 ter. T.U.F.
(Massima n. I.I.37 pubblicata 9/20 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie) 

REGIME DI CIRCOLAZIONE ORDINARIO – MOMENTO DI OPPONIBILITÀ DEL PEGNO DI QUOTE ALLA SOCIETÀ

Poiché le quote di partecipazione di s.r.l. non hanno natura né di beni mobili materiali né di crediti ma costituiscono beni immateriali rappresentanti la complessa posizione partecipativa del socio, alle stesse è applicabile la disciplina di costituzione in pegno prevista dall’art. 2806 c.c.

A quanto sopra consegue che il pegno sarà opponibile alla società da quando saranno espletate le formalità previste per il trasferimento delle partecipazioni dall’art. 2470 c.c. (vedasi Orientamento I.I.36).
Fino a quando il pegno non sarà iscritto nel registro delle imprese il creditore pignoratizio potrà esercitare i suoi diritti nei confronti della società solo esibendo la documentazione comprovante l’avvenuto deposito in detto registro dell’atto costitutivo del pegno. In difetto la società deve ritenere legittimati all’esercizio dei diritti sociali, con particolare riferimento a quelli di intervento nelle assemblee e di voto, coloro che risultano esserne i titolari per effetto di iscrizioni nel registro delle imprese.
Stante il regime di opponibilità legale alla società previsto dall’art. 2470 c.c. (a cui rinvia l’art. 2806 c.c.) e la non assimilabilità delle quote di partecipazioni di s.r.l. ai crediti, si ritiene che perché operi la prelazione non occorra la notifica prevista per il pegno di crediti né l’accettazione da parte della società previsti dall’art. 2800 c.c.

Normativa: artt. 2806, 2470 c.c.
(Massima n. I.I.38 pubblicata 9/20 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie) 

REGIME DI CIRCOLAZIONE ALTERNATIVO EX ART. 100 TER T.U.F. - MOMENTO DI OPPONIBILITÀ DEL PEGNO DI QUOTE DI SRL ALLA SOCIETÀ

Si ritiene che la costituzione in pegno di quote di s.r.l. sia soggetta alla disciplina di costituzione prevista dall’art. 2806 c.c. (vedi orientamento I.I.38).

Qualora le stesse siano sottoposte al regime di circolazione alternativo previsto dall’art. 100 ter, comma 2 bis, T.U.F., il pegno sarà validamente costituito con l’esecuzione dell’annotazione nei registri dell’intermediario prevista dalla lettera c) di detto comma e sarà opponibile alla società, nel caso in cui il creditore pignoratizio intenda esercitare personalmente i diritti sociali, dal momento dell’espletamento di entrambi i seguenti adempimenti:

1) avvenuto deposito nel registro delle imprese della certificazione attestante che l’intermediario ha originariamente sottoscritto le quote per conto di terzi prevista dal primo periodo della lett. b) dell’art. 100 ter, comma 2 bis, T.U.F.;

2) avvenuto rilascio della certificazione comprovante la titolarità del pegno sulle partecipazioni in applicazione analogica di quanto previsto dal n. 2) lett. b) del suddetto art. 100 ter, comma 2 bis.
Fino a quando l’intermediario non ha effettuato il deposito di cui al precedente n. 1) sarà solo questi che potrà esercitare i diritti sociali in nome proprio.

Sarà onere del creditore pignoratizio che intende esercitare personalmente i diritti sociali in luogo dell’intermediario di esibire alla società la documentazione comprovante l’avvenuto espletamento degli adempimenti previsti dai precedenti nn. 1) e 2). In difetto la società deve ritenere legittimati all’esercizio dei diritti sociali, con particolare riferimento a quelli di intervento nelle assemblee e di voto, coloro che risultano esserne i titolari per effetto di iscrizioni nel registro delle imprese.

Stante il regime di opponibilità legale alla società previsto dall’art. 2470 c.c. e dall’art. 100 ter, comma 2 bis, T.U.F. (a cui rinvia l’art. 2806 c.c.) e la non assimilabilità delle quote di partecipazioni di s.r.l. ai crediti, si ritiene che perché operi la prelazione non occorra la notifica prevista per il pegno di crediti né l’accettazione da parte della società previsti dall’art. 2800 c.c.

Normativa: artt. 2806, 2470 c.c.; art. 100 ter T.U.F.
(Massima n. I.I.39 pubblicata 9/20 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)