PARTICOLARI FATTISPECIE DI FUSIONE E SCISSIONE

FUSIONE E SCISSIONE DI SOCIETÀ IN CONCORDATO PREVENTIVO CON LIQUIDAZIONE

Sono di competenza esclusiva dell’organo amministrativo, con il controllo del commissario giudiziale, gli atti del procedimento di scissione (o di fusione) che sia esecutiva di un concordato preventivo omologato con liquidazione dell’attivo, anche qualora sia nominato un liquidatore giudiziale del patrimonio sociale.

Normativa: art. 2501 bis, 2506 cc. (Massima n. 50 aggiorn. 6/2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)

SCISSIONE O FUSIONE NEGATIVA

E’ ammissibile la scissione, anche non proporzionale, mediante assegnazione ad una o più beneficiarie di un insieme di elementi patrimoniali attivi il cui valore contabile sia inferiore a quello dell’insieme degli elementi passivi (cosiddetta “scissione negativa”), sempreché il valore economico/reale di quanto complessivamente assegnato sia positivo.
In tal caso si ritiene che la beneficiaria della “scissione negativa” debba essere preesistente e l’operazione debba alternativamente attuarsi:
a) mediante riduzione delle riserve della beneficiaria (ovvero, in carenza di riserve capienti, del capitale) in misura tale da assorbire il netto contabile trasferito;
b) mediante rilevazione della minusvalenza.
Il principio esposto deve ritenersi applicabile, per l’identica ratio, anche all’ipotesi della fusione, laddove l’incorporata abbia un patrimonio contabile negativo ma reale positivo.
Al contrario, non si ritiene ammissibile una scissione o fusione “negativa” nell’ipotesi in cui anche il valore reale del patrimonio assegnato (comprensivo dell’eventuale avviamento) sia negativo, poiché in tal caso non potrebbe sussistere alcun rapporto di cambio.
E’ inoltre da rilevare che una scissione o una fusione “realmente negativa”, anche laddove non sia necessario determinare un rapporto di cambio, risulterebbe priva di utilità per la società beneficiaria/incorporante e produrrebbe comunque un’alterazione del valore economico delle partecipazioni preesistenti, in ciò contrastando con la causa stessa di tali operazioni.

Normativa: art.2504 bis c.c. (Massima n. L.E.1 - 1° pubbl. 9/08 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

SCISSIONE NON PROPORZIONALE E SCISSIONE ASIMMETRICA

Nella scissione tipica le azioni o quote delle società risultanti da tale operazione (scissa e beneficiarie) sono attribuite ai soci in misura proporzionale alla loro partecipazione originaria.
Costituiscono eccezioni a tale principio la scissione non proporzionale e la scissione asimmetrica.
La prima è disciplinata dal secondo periodo del comma 4 dell’art. 2506 bis c.c., e si concretizza ogni qualvolta il progetto di scissione preveda una assegnazione ai soci in misura non proporzionale, senza che tale disparità di trattamento sia interamente compensata con conguagli in denaro.
Perché ricorra tale fattispecie è tuttavia indispensabile che nessun socio sia escluso dalla assegnazione, anche se minima, di partecipazioni in tutte le società risultanti dalla scissione, compresa la scissa.
La scissione asimmetrica è invece disciplinata dal secondo periodo del comma 2 dell’art. 2506 c.c., il quale prevede che con il consenso unanime dei soci sia possibile non assegnare ad alcuni di essi partecipazioni in una delle società beneficiarie, ma partecipazioni della scissa.
Tale disposizione, stabilendo un principio generale circa la possibilità per i soci di disporre all’unanimità del loro diritto di partecipare a tutte le società risultanti da una scissione, può essere interpretata estensivamente.
Può quindi ritenersi legittimo che, con il consenso unanime dei soci, ad alcuni di essi non siano assegnate partecipazioni di una o più società risultati da una scissione (siano esse la scissa o le beneficiarie), compensando tale mancata assegnazione con maggiori partecipazioni in qualsiasi altra o altre società risultanti.
Ciò che deve ritenersi in ogni caso non consentito, seguendo il solo schema della scissione non proporzionale o della scissione asimmetrica, è la assegnazione di partecipazioni secondo un rapporto di cambio non congruo, provocando quindi un arricchimento o impoverimento di alcuni soci.
Tale eventualità è ovviamente lecita, ma deve essere posta in essere secondo uno schema negoziale tipico che enunci la causa del trasferimento di ricchezza: donazione, vendita, datio in solutum, ecc.

Normativa: artt.2506 e 2506 bis c.c. (Massima n. L.E.2 - 1° pubbl. 9/08 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

LEGITTIMITÀ DI UNA FUSIONE INVERSA IN CUI SI ATTUINO ASSEGNAZIONI PATRIMONIALI ANALOGHE A QUELLE DI UNA SCISSIONE

Si ritiene legittimo adottare una fusione inversa anche nel caso in cui la società incorporata sia a sua volta detenuta da una o più società, nonostante in questa ipotesi le assegnazioni patrimoniali che si verificano al termine dell’operazione siano analoghe a quelle di una scissione totale.
Così ad esempio se la società “A” detiene l’intero capitale della società “B”, che a sua volta detiene l’intero capitale della società “C”, le assegnazioni patrimoniali che si verificano al termine di un’operazione di fusione inversa in cui “B” venga incorporata in “C” (con conseguente assegnazione delle partecipazioni in quest’ultima detenute ai soci di “B”, e quindi alla società “A”), sono gli stessi che conseguono ad una scissione totale di “B” attuata mediante trasferimento della parte del suo patrimonio costituito dalla partecipazione in ”C” ad “A” e della residua parte a “C”.
In tali casi si ritiene legittimo ricorrere liberamente all’uno o all’altro schema negoziale, anche se quello della fusione inversa non è espressamente disciplinato da norme positive.
Peraltro gli effetti giuridici di una fusione inversa non sono esattamente coincidenti con quelli di una scissione, quantomeno sul piano delle responsabilità che ne conseguono.

Normativa: artt.2501, 2504 bis, 2506 e 2506 quater c.c. (Massima n. L.E.3 - 1° pubbl. 9/08 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

LEGITTIMITÀ DI SCISSIONE TOTALE O PARZIALE A FAVORE DELLA O DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI LA SCISSA

Si ritiene sempre legittimo adottare una scissione totale o parziale a favore della o delle società che possiedono la scissa, anche se all’esito di tali operazioni non è possibile procedere ad alcuna assegnazione di azioni o quote, e di fatto il procedimento comporta la restituzione dei conferimenti ai soci.
L’impossibilità di assegnare azioni o quote all’esito dell’incorporazione di una società posseduta è infatti espressamente prevista dall’art. 2504 ter c.c., mentre la facoltà di incorporare una società posseduta è ammessa dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c. (c.d. fusione impropria).
Tali norme, dettate in materia di fusione, sono espressamente richiamate per la scissione dall’art. 2506 ter, comma 5, c.c., come modificato dall’art. 24 del D.Lgs. 310/04.
Per quanto riguarda la restituzione dei conferimenti ai soci è da osservare che tale divieto opera esclusivamente nel caso in cui la società che restituisca i conferimenti continui ad operare esponendo un capitale fittizio, circostanza questa che non si verifica nel caso di specie.
L’art. 2506, comma 3, c.c. assimila infatti la scissione totale ad uno scioglimento senza liquidazione.
I creditori sociali, in dette ipotesi di “restituzione dei conferimenti”, sono tutelati con il diritto all’opposizione.
E’ infine da rilevare che anche la VI Direttiva Comunitaria (82/891/CEE), all’art. 20, ammette espressamente la scissione nell’ipotesi in cui le società beneficiarie siano titolari di tutte le azioni della società scissa.

Normativa: artt.2504 ter, 2505, 2506 e 2506 ter c.c. (Massima n. L.E.4 - 1° pubbl. 9/08 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

DECORRENZA DEL TERMINE DI CUI ALL’ART. 2505, COMMA 3, C.C.

Si ritiene che il termine di otto giorni concesso ai soci dall’art. 2505, comma 3, c.c. per avocare a sé la decisone di fusione, nell’ipotesi ivi prevista, non decorra dal deposito del progetto nel registro imprese, come letteralmente proposto dalla norma, bensì dalla sua successiva iscrizione.
Appare infatti contrario ai principi dell’ordinamento che un termine decorra da un evento non conoscibile.
Quanto sopra si ritiene valido anche nell’ipotesi in cui le disposizioni dell’art. 2505, comma 3, c.c. trovino applicazione per effetto del richiamo ad esse operato dall’art. 2505 bis, comma 3, c.c.

Normativa: artt. 2505 e 2505 bis c.c. (Massima n. L.E.5 - 1° pubbl. 9/09 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

RINUNCIA ALLA FACOLTÀ DI AVOCAZIONE DI CUI ALL’ART. 2505, COMMA 3, C.C.

Si ritiene legittimo, in conformità ai principi generali dell’ordinamento in ordine alla disponibilità dei diritti, che i soci delle società coinvolte rinuncino con la maggioranza di più del 95% del capitale sociale al diritto di avocare a sé la decisone di fusione per incorporazione di società interamente posseduta ai sensi dell’art. 2505, comma 4, c.c.
Quanto sopra si ritiene valido anche nell’ipotesi in cui le disposizioni dell’art. 2505, comma 3, c.c. si applichino per effetto del richiamo ad esse operato dall’art. 2505 bis, comma 3, c.c.

Normativa: artt. 2505 e 2505 bis c.c. (Massima n. L.E.6 - 1° pubbl. 9/09 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

RINUNCIA AL TERMINE PREVISTO DALL’ART. 2501 TER, COMMA 4, C.C. NEL CASO DI DECISIONE DI FUSIONE RIMESSA ALL’ORGANO AMMINISTRATIVO

Il termine di trenta giorni previsto dall’ultimo comma dell’art. 2501 ter c.c. non è posto nell’interesse dei soci in quanto tali, bensì nell’interesse dei soggetti cui è demandata in concreto l’approvazione della decisione di fusione.
A ciò consegue che, nell’ipotesi di incorporazione di società interamente posseduta, o posseduta almeno al 90%, la cui decisione sia rimessa statutariamente agli organi amministrativi delle società coinvolte (artt. 2505 e 2505 bis, c.c.), è possibile rinunciare validamente a tale termine:
a) fino a quando i soci conservino, anche solo potenzialmente, il diritto di adottare la decisione (vedi orientamenti L.E.5 e L.E.6), con il consenso di tutti soci e di tutti gli amministratori;
b) successivamente a tale momento, con il consenso unanime dei soli amministratori.

Normativa: artt. 2501 ter, 2505 e 2505 bis c.c. (Massima n. L.E.7 - 1° pubbl. 9/09 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

FUSIONE, SCISSIONE E RIDUZIONE VOLONTARIA DI CAPITALE SOCIALE

La fusione e la scissione sono negozi tipici la cui definizione è contenuta rispettivamente negli artt. 2501 e 2506 c.c.
All’esito di dette operazioni tipiche è possibile che la somma dei capitali sociali delle società risultanti sia inferiore a quella delle società originarie (vedi orientamento L.A.31), senza che ciò integri una fattispecie autonoma di riduzione reale del capitale ai sensi degli artt. 2445 e 2482 c.c.
Ciò accade:
a) nella fusione propria sempre, qualunque sia l’entità del capitale sociale della società di nuova costituzione;
b) nella fusione per incorporazione solo quando il capitale della società incorporante non sia inferiore alla misura preesistente, ancorché non aumentato del capitale dell’incorporata;
c) nella scissione propria, nel limite in cui il capitale sociale della scissa non si riduca di un importo eccedente il patrimonio contabile trasferito alla beneficiaria, e qualunque sia il capitale sociale della beneficiaria;
d) nella scissione a favore di beneficiaria preesistente, nel limite in cui il capitale sociale della scissa non si riduca di un importo eccedente il patrimonio contabile trasferito alla beneficiaria, ed il capitale sociale della beneficiaria non sia inferiore alla misura preesistente, ancorché non aumentato di un importo pari alla riduzione di capitale operata dalla scissa.
In dette ipotesi non è dunque necessario rispettare i maggiori termini di opposizione e le ulteriori cautele imposte dagli artt. 2445 e 2482 c.c. per la fattispecie della riduzione reale del capitale, in quanto la tutela dei creditori non può che essere quella tipica del procedimento di fusione o scissione posto in essere (60 o 30 giorni, a seconda dei casi, salve le leggi speciali).
In tutti gli altri casi la riduzione reale del capitale sociale delle società preesistenti potrà essere attuata (e quindi stipulato il relativo atto) solo dopo che siano decorsi i termini di 90 giorni di cui agli artt. 2445 e 2482 c.c., e nel rispetto degli altri limiti imposti da detti articoli.

Normativa: artt. 2445, 2482, 2501 e 2506 c.c. (Massima n. L.E.8 - 1° pubbl. 9/10 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

LEGITTIMITÀ DELL’EMERSIONE DI UN AVANZO O DI UN DISAVANZO DI FUSIONE O SCISSIONE

La previsione contenuta nell’art. 2504 bis, comma 4, c.c., (richiamata per la scissione dall’art. 2506 quater, comma 1, ultimo periodo, c.c.), nella parte in cui disciplina l’appostamento di eventuali disavanzi o avanzi di fusione o scissione, è volta esclusivamente a dettare un principio contabile e non anche a consentire che una di tali operazioni possa essere posta in essere con modalità che contemplino una rivalutazione o svalutazione di poste di bilancio, ovvero la creazione di nuove poste (avviamento), in deroga alle regole sostanziali del diritto societario.
Si ritiene pertanto che gli annullamenti di partecipazioni e le variazioni del capitale (a servizio o meno del concambio) non possano essere realizzati nell’ambito di una fusione o scissione se non nei limiti imposti dallo specifico procedimento nei quali sono inclusi e nell’integrale rispetto di tutte le norme positive che ordinariamente li disciplinano.

Normativa: artt.2504 bis e 2506 quarter c.c. (Massima n. L.E.9 - 1° pubbl. 9/10 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

PARTICOLARI CONFIGURAZIONI DELLA SCISSIONE.

L'art. 2504-septies c.c. disciplina le ipotesi più frequenti di scissione, ma non eleva ad elementi caratterizzanti e imprescindibili della fattispecie tutte le modalità attuative ivi previste. In particolare, tenuto conto della funzione economico-sociale dell'istituto, deve ritenersi che sia possibile attuare una scissione anche:
a) con assegnazione delle azioni o quote della o delle società
beneficiarie solo ad alcuni soci della scissa e conseguente aumento della
percentuale della partecipazione degli altri soci della scissa;
b) con trasferimento di tutto o parte del patrimonio della scissa ad una o più società beneficiarie che non procedono alla emissione di nuove azioni o quote in quanto i soci della scissa e della o delle beneficiarie sono gli stessi con la medesima percentuale di partecipazione in tutte le società partecipanti alla scissione;
c) quando la società beneficiaria o una delle beneficiarie partecipa al capitale della scissa, nel qual caso non si potranno attribuire a tali società azioni o quote della beneficiaria stessa ai sensi dell'art 2504-ter c.c. (richiamato dall'art. 2504-novies c.c.).

Normativa: artt.2504 ter, 2504 septies, 2504 novies c.c. (Massima n.XVI ANTE RIFORMA elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano)

DELIBERAZIONI DI FUSIONE E DI SCISSIONE SUBORDINATE ALL'ESISTENZA DI DETERMINATI PRESUPPOSTI.

Si reputano legittime le deliberazioni assembleari di fusione e di scissione la cui attuazione sia subordinata ad eventi futuri (come ad esempio il possesso della totalità del capitale sociale dell'incorporata, l'omogeneità della ripartizione del capitale sociale fra gli stessi soci o il verificarsi di un'altra fusione o scissione), l'avveramento dei quali sia da accertarsi in sede di stipulazione dell'atto di fusione o di scissione.

Normativa: artt.2502, 2504 quinques, 2504 novies c.c. (Massima n.XVII ANTE RIFORMA elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano)

APPLICABILITÀ DEGLI ARTT. 2505 SECONDO COMMA E 2505 BIS SECONDO COMMA C.C. ANCHE NEL CASO IN CUI IL POSSESSO DEL CAPITALE DELLA INCORPORANDA INTERVENGA NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO.

La possibilità eventualmente prevista nell'atto costitutivo o nello statuto, che la fusione sia deliberata, anziché dall'assemblea, dall'organo amministrativo, nei casi previsti dagli artt. 2505 secondo comma c.c. e 2505 bis secondo comma c.c. trova applicazione anche nel caso in cui il possesso dell'intero capitale o del 90% del capitale della incorporanda non preesista alla approvazione del progetto, ma intervenga nel corso del procedimento comunque prima della stipulazione dell'atto di fusione.

Normativa: artt.2505, 2505 bis c.c. (Massima n.24 POST RIFORMA elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano)

SCISSIONE NON PROPORZIONALE CON FACOLTÀ DI SCELTA DI ASSEGNAZIONE PROPORZIONALE

Nel caso di scissione non proporzionale il cui progetto preveda la facoltà di ciascun socio di optare per la partecipazione a tutte le società interessate all'operazione di scissione in proporzione alla sua quota di partecipazione originaria non appare necessario che il progetto stesso preveda il diritto per i soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, con indicazione di coloro a cui carico é posto l'obbligo di acquisto e neppure l'esistenza di un consenso unanime all'operazione.

Normativa: art.2506 c.c. (Massima n.30 POST RIFORMA elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano)

COMBINAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI FUSIONE E DI TRASFORMAZIONE ETEROGENEA

E' legittima la combinazione del procedimento di fusione (o scissione) con quello di trasformazione eterogenea a condizione che, nell'ambito del procedimento complesso che in tal modo si pone in essere, sia verificata la ricorrenza dei presupposti e sia data puntuale esecuzione agli adempimenti pubblicitari stabiliti tanto per la trasformazione quanto per la fusione (o scissione).

Normativa: art.2500, 2500 septies, 2500 octies, 2500 novies, 2503, 2545 decies c.c. (Massima n.52 POST RIFORMA elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano)

INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ POSSEDUTE ALMENO AL NOVANTA PER CENTO

Nel caso in cui in una fusione per incorporazione di una o più società in un'altra che possiede almeno il novanta per cento delle loro azioni o quote, si intenda omettere, ai sensi dell'art. 2505 bis c.c., la relazione degli esperti di cui all'art. 2501 sexies c.c., il progetto di fusione dovrà contenere, comunque, sia la determinazione del rapporto di cambio e la eventuale previsione dell'aumento di capitale della società incorporante necessario per assicurare il concambio sia l'impegno rivolto agli altri soci della o delle società incorporande di acquistare o fare acquistare le loro azioni o quote per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
Il progetto di fusione o, successivamente, la deliberazione dovranno contenere le modalità e il termine per l'esercizio di tale diritto; nel caso di incorporazione di s.p.a., inoltre, i soci avranno diritto di conoscere la determinazione del prezzo nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea, in applicazione dell'art. 2437 ter, 5° comma, c.c.
L'atto di fusione potrà essere stipulato, successivamente alla scadenza del ter-mine fissato per l'acquisto, anche in caso di mancata formalizzazione dell'acquisto medesimo e anche in pendenza di contestazioni relative alla misura del corrispettivo da corrispondere ai soci di minoranza della o delle società incorporande.
La competenza dell'organo amministrativo della società incorporante a deliberare la fusione di società possedute al 90% trova il suo fondamento nella prescrizione contenuta nell'atto costitutivo e nello statuto della sola società incorporante e potrà essere esercitata a condizione che:
a) si sia proceduto al deposito presso la sede sociale della società incorporante dei documenti (tutti) di cui all'art. 2501 septies c.c. durante i trenta giorni che precedono la decisione dell'organo amministrativo della società incorporante (con facoltà di rinunzia al termine da parte dei soci della società incorporante stessa);
b) il progetto di fusione sia stato iscritto nel registro delle imprese in cui ha sede la società incorporante almeno trenta giorni prima della data fissata per la decisione di fusione da parte della societa incorporanda (termine rinunziabile da parte dei soci della o delle società incorporande) e comunque purché siano decorsi almeno otto giorni dal deposito di cui al terzo comma dell'art. 2501 ter c.c. effettuato presso il registro delle imprese della società incorporante, termine rinunziabile da parte dei soci della incorporante stessa.

Normativa: artt.2437 bis, 2501 sexies, 2501 septies, 2505, 2505 bis, c.c. (Massima n.58 POST RIFORMA elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano)

SCISSIONE A FAVORE DI BENEFICIARIA CHE POSSIEDE ALMENO IL NOVANTA PER CENTO DEL CAPITALE DELLA SCISSA.

E' applicabile alla scissione a favore di una società beneficiaria già esistente la norma dell'art. 2505 bis c.c. (incorporazione di società posseduta al novanta per cento) per effetto del richiamo contenuto nell'art. 2506 ter, ultimo comma, c.c.
Per effetto di tale richiamo, nel caso in cui la società beneficiaria detenga almeno il novanta per cento del capitale della società scissa, è possibile omettere la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501 sexies c.c. a condizione che il progetto di scissione preveda, oltre alla determinazione del rapporto di cambio e alla eventuale previsione dell'aumento di capitale della società beneficiaria necessario per assicurare il concambio, l'impegno rivolto agli altri soci della società scissa di acquistare o di fare acquistare le loro azioni o quote per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.
Il progetto di scissione o, successivamente, la delibera dovranno contenere le modalità e il termine per l'esercizio di tale diritto; nel caso la scissa sia una s.p.a., inoltre, i soci avranno diritto di conoscere le determinazione del prezzo nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea, in applicazione dell'art. 2437 ter, 5° comma, c.c..
L'atto di scissione potrà essere stipulato, successivamente alla scadenza del termine fissato per l'acquisto, anche in caso di mancata formalizzazione dell'acquisto medesimo e anche in pendenza di contestazioni relative alla misura del corrispettivo da corrispondere ai soci di minoranza della società scissa.
L'atto costitutivo o lo statuto della società beneficiaria possono prevedere la competenza dell'organo amministrativo della società a deliberare scissioni a favore della società stessa operate da società scissa partecipata al novanta per cento con le modalità e nel rispetto dei termini di cui all'art. 2505 bis c.c..

Normativa: artt.2437 bis, 2501 sexies, 2501 septies, 2505 bis, c.c. (Massima n.59 POST RIFORMA elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano)

INCORPORAZIONE DI SOCIETÀ POSSEDUTA AL NOVANTA PER CENTO DALLA CONTROLLANTE TOTALITARIA DELL'INCORPORANTE

La disciplina relativa alla incorporazione di società possedute al novanta per cento (art. 2505 c.c.) deve ritenersi applicabile in via analogica anche in caso di fusione in cui la società incorporante sia interamente posseduta da altra società che detenga almeno il novanta per cento della società incorporanda.

Normativa: artt.2505 bis, 2505, c.c. (Massima n.98 POST RIFORMA elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano)

SCISSIONE "DOPPIA" A FAVORE DI UNA MEDESIMA SOCIETÀ BENEFICIARIA

E' legittima la scissione contemporanea di due società mediante assegnazione di una parte del loro patrimonio a favore di una medesima società beneficiaria, sia essa preesistente (nel qual caso potrà darsi luogo o a due distinti atti di scissione o a un unico atto di scissione con la partecipazione di tutte le società coinvolte nell'operazione), ovvero di nuova costituzione (nel qual caso si darà luogo necessariamente ad un unico atto di scissione con il quale si dà esecuzione ad un unico progetto di scissione approvato da tutte le società coinvolte nell'operazione).
La scissione "doppia" a favore di una medesima beneficiaria può inoltre essere configurata, per ciascuna delle società scisse, sia come scissione parziale che come scissione totale.

Normativa: art.2506 c.c. (Massima n.103 POST RIFORMA elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano)

 SCISSIONE NEGATIVA (I)

E’ ammissibile, alle condizioni di seguito indicate, la scissione mediante assegnazione alla o alle beneficiarie di un netto patrimoniale avente valore negativo dal punto di vista contabile, ma positivo a valori correnti.

In tal caso la determinazione del rapporto di cambio segue le regole ordinarie, atteso che siffatto rapporto non può che tenere conto dei valori effettivi degli elementi patrimoniali considerati nell’operazione.

Sul piano patrimoniale l’operazione è ammissibile laddove ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

1)      si proceda a rivalutare il netto assegnato a valori correnti sulla base di una perizia redatta ai sensi dell’art. 2343 c.c. o dell’art. 2343-ter, secondo comma lett. b), c.c. ovvero dell’art. 2465 c.c.;

2)      si tratti di una scissione a favore di beneficiaria preesistente il cui patrimonio netto presenti un saldo positivo idoneo ad assorbire il netto negativo assegnatole, senza dar luogo nella beneficiaria stessa alla fattispecie di cui all’art. 2447 c.c. o dell’art. 2482-ter c.c.;

3)      si tratti di una scissione a scopo meramente liquidativo, siccome effettuata a favore di società preesistente in stato di liquidazione e prevedendosi che la società beneficiaria continui ad essere una società in stato di liquidazione.

SCISSIONE NEGATIVA (II)

E’ ammissibile, alle condizioni di seguito indicate, la scissione mediante assegnazione alla o alle beneficiarie di un netto patrimoniale avente valore negativo sia dal punto di vista contabile sia a valori correnti.

In tal caso, quanto alla determinazione del rapporto di cambio, l’operazione è attuabile laddove ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

1)      non si debba procedere a concambio in quanto ricorrano i presupposti di applicazione del combinato disposto dell’art. 2506-ter, ultimo comma, e dell’art. 2505 c.c. (scissione in favore di beneficiaria preesistente che possiede l’intero capitale della scissa) ovvero di taluna delle altre ipotesi assimilabili a tale fattispecie, quale quella in cui sussista l’identità delle compagini sociali della scissa e della beneficiaria preesistente;

2)      si assegnino in concambio, in ipotesi di scissione parziale, solo azioni o quote della scissa non già in favore di soci della scissa medesima, bensì in favore dei soci della beneficiaria preesistente;

3)      si attribuiscano in concambio, in ipotesi di scissione totale, ai soci della beneficiaria preesistente assegnataria del netto negativo, partecipazioni nell’altra o nelle altre beneficiarie.

Sul piano patrimoniale l’operazione è ammissibile laddove ricorra almeno una delle seguenti circostanze:

1)      il patrimonio netto della beneficiaria preesistente presenti un saldo positivo idoneo ad assorbire il netto negativo assegnatole, senza dar luogo nella beneficiaria stessa alla fattispecie di cui all’art. 2447 c.c. o dell’art. 2482-ter c.c.;

2)      si tratti di una scissione a scopo meramente liquidativo, siccome effettuata a favore di società preesistente in stato di liquidazione e prevedendosi che la società beneficiaria continui ad essere una società in stato di liquidazione.

(Massima Luglio 2016 elaborata dalla Commissione del Consiglio Notarile di Roma)

ARTICOLO 42 BIS C.C. E OPERAZIONI STRAORDINARIE ENTI

I - FORMA E PUBBLICITA’ 1. Non vi sono prescrizioni di legge in ordine alla forma (sia essa per la validità sia essa per la pubblicità) della delibera di fusione e scissione assunta dall'associazione non riconosciuta (nè ETS). 2. L'atto di fusione e di scissione in operazioni nelle quali partecipano esclusivamente associazioni non riconosciute né ETS deve rivestire la forma pubblica ai sensi dell’art. 2504 c.c. (e 2506 ter ultimo comma c.c.) come richiamato dall’art. 42 bis c.c. 3. A differenza di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 42 bis c.c. con riferimento all'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche e nel Registro unico nazionale del Terzo settore, per le operazioni di fusione e scissione alle quali partecipano (sia come enti di partenza che come enti di destinazione) esclusivamente associazioni non riconosciute né ETS non sussiste alcun onere pubblicitario con effetti analoghi a quelli conseguenti all'iscrizione nel Registro delle Imprese. Ne consegue: a) non occorre attendere alcun termine tra delibera (di fusione o scissione) e atto pubblico per l’esercizio dell’opposizione; b) non trova applicazione la preclusione di cui all’art. 2504 quater comma 1 c.c. e l’efficacia “sanante” della pubblicità ivi prevista.

Normativa: artt 14 e ss e 2500, 2501 e ss c.c.
(Massima n. 76/2020 pubblicata dal Consiglio Notarile di Firenze) 

FUSIONI ASSOCIAZIONI NON ETS

Nel caso di fusione di associazioni, riconosciute o non riconosciute, non qualificabili quali Enti del Terzo Settore, competente a deliberare è l’assemblea con le maggioranze previste dallo statuto per le modificazioni statutarie. Nel caso di fusione per incorporazione di associazione, riconosciuta o non riconosciute, non qualificabile quale Ente del Terzo Settore, in fondazione non di partecipazione, competente a deliberare è l’assemblea con le maggioranze rafforzate di cui al 3° comma dell’art. 21 c.c. ovvero con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle fusioni di associazioni riconosciute o non riconosciute, non qualificabili quali Enti del Terzo Settore, nelle ipotesi di cui all’art. 2505 c.c. comma 1 del c.c., la mancanza di un rapporto di cambio determina l’inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 2501-ter, primo comma, n. 3) 4) e 5 e degli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies c.c. Alle fusioni di associazioni riconosciute o non riconosciute non qualificabili quali Enti del Terzo Settore, ove ricorrano i relativi presupposti, si applica l’art. 2505 comma 2 c.c., per cui l'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che la fusione per incorporazione sia decisa, con deliberazione risultante da atto pubblico, dai rispettivi organi amministrativi.

Normativa: artt 14 e ss e 2501 e ss c.c.
(Massima n. 77/2020 pubblicata dal Consiglio Notarile di Firenze)

OBBLIGO DI MENZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA IN CASO DI SCISSIONE REALIZZATA MEDIANTE AUMENTO DI CAPITALE CON CONFERIMENTO DI BENI IN NATURA O DI CREDITI

L'obbligo di menzione imposto dall'art. 2506-ter, comma 2, c.c., quando "la scissione si realizza mediante aumento di capitale con conferimento di beni in natura o di crediti", è diretto unicamente a rendere nota l'avvenuta elaborazione della relazione di stima di cui all'art. 2343 c.c., ove prevista, e il registro delle imprese presso il quale essa è depositata. Tale prescrizione non impone invece la redazione della relazione di stima in ogni ipotesi in cui all'esito della scissione il capitale della società beneficiaria venga aumentato. La relazione di stima è pertanto necessaria solo nei casi in cui essa sia dovuta ai sensi dell'art. 2501-sexies, comma 7, c.c. (scissione di società di persone a favore di beneficiaria società di capitali, salvo quanto precisato nella massima n. 27), nonché negli altri casi imposti dall'ordinamento, tra cui quello individuato dalla massima n. 72 (imputazione a capitale del disavanzo "da concambio" nelle scissioni mediante incorporazione).

L'obbligo di menzione imposto dall'art. 2506-ter, comma 2, c.c., non fa venir meno la facoltà di rinunciare, ai sensi dell'art. 2506-ter, comma 4, c.c., alla redazione della relazione illustrativa degli amministratori di cui all'art. 2501-quinquies c.c. In tal caso, la menzione imposta dall'art. 2506-ter, comma 2, c.c., è effettuata nel progetto di scissione.

L'obbligo di indicare il registro delle imprese presso il quale è depositata la relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c. è assolto con l'indicazione del registro delle imprese presso il quale sarà depositata la decisione di scissione, con allegata la relazione di stima stessa.

L'obbligo di menzione imposto dall'art. 2506-ter, comma 2, c.c., non è applicabile al di fuori dei casi di scissione a favore di una società per azioni, stante l'espresso riferimento alla relazione di stima di cui all'art. 2343 c.c. e la circostanza che la norma dà attuazione a quanto previsto dalla Direttiva CE 2009/101 (ora art. 141 della Direttiva UE 2017/1132), con riferimento alle sole società per azioni.

Normativa: artt. 2506-ter, comma 2, e 2343 c.c.
(Massima n. 182 pubblicata il 17 settembre 2019 dal Consiglio Notarile di Milano) 

FUSIONE PROPRIA DI SOCIETÀ DI PERSONE CON COSTITUZIONE DI SOCIETÀ DI CAPITALI E DETERMINAZIONE DEL CAPITALE

Nel caso di una fusione propria alla quale partecipino una o più società di persone con risultante una società di capitali si ritiene applicabile il disposto dell’art. 2500 ter, comma 2, c.c., trattandosi di fusione trasformativa. Il patrimonio della o delle società di persone fuse oggetto di stima potrà dunque essere imputato in tutto o in parte a capitale sociale della società risultante sulla base dei valori evidenziati dalla perizia. Non è possibile imputare a capitale l’avviamento delle società di persone se queste non lo hanno acquistato a titolo oneroso. Le attività e le passività delle società di persone oggetto di stima saranno imputate ex novo (ai soli fini civilistici e non fiscali) nel bilancio della società risultante sulla base dei valori attuali evidenziati dalla perizia di stima; non può pertanto formarsi alcun avanzo o disavanzo. In tale fattispecie non trova applicazione l’art. 2504 bis, comma 4, c.c.

Normativa: art. 2500-ter c.c.
(Massima n. L.A. 44 pubblicata 9/20 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)