RECESSO NELLE S.R.L.
CAUSE CONVENZIONALI DI RECESSO.
L'atto costitutivo di s.r.l. e lo statuto di s.p.a. possono legittimamente prevedere il diritto di recesso, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge:
(i) al verificarsi di (altri) determinati eventi, siano essi rappresentati da delibera-zioni di organi sociali, ovvero da atti o fatti diversi, di qualsiasi natura;
(ii) (ii) al verificarsi di una "giusta causa", non specificamente determinata dall'atto costitutivo o dallo statuto;(iii) al mero volere del socio recedente (c.d. recesso "ad nutum");
salva la necessità, in quest'ultimo caso, del preavviso di almeno 180 giorni, pre-visto dagli artt. 2437, comma 3, c.c., e 2473, comma 2, c.c..
(iii) Il diritto di recesso derivante da cause convenzionali può essere attribuito dal-l'atto costitutivo o dallo statuto sia alla generalità dei soci, sia ad alcuni di essi (nella s.r.l.) o ad una o più categorie di azioni (nella s.p.a.).
(iv) La determinazione del valore di liquidazione delle quote o azioni, nelle ipotesi di cause convenzionali di recesso, può essere disciplinata da criteri liberamente stabiliti dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche in totale deroga rispetto ai criteri di liquidazio-ne fissati dalla legge per le cause legali di recesso.
Normativa: artt. 2437 e 2473 c.c. (Massima n. 74 pubblicata il 22 novembre 2005 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
MODIFICA DELL’OGGETTO E RECESSO
Per le s.r.l. si deve ritenere che non sia sufficiente una qualsiasi modifica dell’oggetto, anche se di lieve entità, per legittimare il socio non consenziente ad esercitare il recesso, benché l’art. 2473 c.c. parli semplicemente di “cambiamento dell’oggetto”, ma sia invece necessario un cambiamento significativo dell’attività sociale (così come prescrive espressamente l’art. 2437 c.c. per le società per azioni).
Normativa: artt. 2437 e 2473 c.c. (Massima n. I.H.1 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
DECORRENZA DEL TERMINE DI DUE ANNI DI "SOSPENSIONE" DEL DIRITTO DI RECESSO, IN CASO DI GRADIMENTO MERO O DI INTRASFERIBILITÀ DELLE PARTECIPAZIONI DI S.R.L.
Lo statuto della s.r.l., in presenza di una clausola di mero gradimento o di intrasferibilità delle partecipazioni, può prevedere che il termine (massimo) di due anni di "sospensione" del diritto di recesso decorra non solo dall'atto costitutivo o dalla sottoscrizione della partecipazione, come letteralmente previsto dall'art. 2469 comma 2, c.c., bensì anche dall'acquisto di una partecipazione già esistente.
La clausola di sospensione del diritto di recesso può essere introdotta anche in sede di modificazione dell'atto costitutivo, stabilendo in tal caso che il termine (massimo) di due anni decorra dalla introduzione della clausola ovvero dalla sottoscrizione della partecipazione ovvero ancora dall'acquisto di una partecipazione già esistente.
Normativa: art. 2469, 2° comma, c.c.. (Massima n. 119 pubblicata il 5 aprile 2011 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
APPLICAZIONE ANALOGICA DEI TERMINI PER L’ESERCIZIO DEL RECESSO PREVISTA DALL’ART. 2437 BIS, C.C.
In mancanza di una previsione dell’atto costitutivo disciplinante i termini di esercizio del recesso nei casi previsti dal primo comma dell’art. 2473 c.c. è applicabile per analogia la disciplina dettata dal primo comma dell’art. 2437 bis, c.c.
Normativa: artt. 2437 bis e 2473 c.c. (Massima n. I.H.2 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
MODIFICA DEL TERMINE DI DURATA DA INDETERMINATO A DETERMINATO E RECESSO
L’introduzione di un termine di durata in una società a tempo indeterminato, avendo come effetto l’eliminazione di una causa di recesso, attribuisce ai soli soci che non hanno consentito alla adozione di tale delibera il diritto di recesso.
Normativa: art. 2473 c.c. (Massima n. I.H.3 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
ADEGUAMENTO DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA: QUORUM E RECESSO
L’adeguamento della clausola compromissoria alle nuove disposizioni di legge effettuato dal 1° ottobre 2004 non richiede il voto favorevole dei due terzi del capitale e non dà il diritto di recesso ai soci non consenzienti posto che l’art. 34, comma 6, decreto legislativo 5/2003 si riferisce alle sole introduzione e soppressione di clausole compromissorie (per gli adeguamenti fatti sino al 30 settembre 2004 vi era, al riguardo, una norma, l’art. 41 D.Lgs. 5/2003, che confermava espressamente la non applicabilità dell’art. 34, comma 6, D.Lgs. 5/2003); la norma di cui all’art. 34 comma 6 D.Lgs. 5/2003, infatti, imponendo un quorum deliberativo particolarmente elevato, e riconoscendo il diritto di recesso al socio non consenziente, non può che trovare applicazione che per le clausole già redatte in conformità alla nuova normativa (in quanto relative a società costituite dopo il 1° gennaio 2004 o a società che hanno già adeguato il proprio statuto) e cioè quando i soci sono chiamati ad introdurre ovvero a sopprimere una clausola compromissoria la cui disciplina sia già conforme alla nuova disciplina normativa. È cioè ragionevole ritenere che la nuova disciplina in materia di introduzione e soppressione di clausole compromissorie si debba applicare alle sole clausole volute dai soci sulla base della medesima nuova disciplina. Non può invece, ragionevolmente, trovare applicazione nel caso di società preesistenti al 1° gennaio 2004, già dotate di clausola compromissoria, che non abbiano adeguato sul punto il proprio statuto, per le quali ogni “operazione” sulla clausola compromissoria (sia che si tratti di modificazione che di soppressione) va considerata, pertanto, alla strega di un “adeguamento” alla nuova normativa, che ha radicalmente innovato la disciplina in materia (mutando le condizioni ed i presupposti stessi sui quali in precedenza poteva basarsi la scelta in tema di clausola compromissoria). Non può, in particolare, condividersi l’opinione di chi ritiene che dal 1° gennaio 2004 la clausola compromissoria, essendo divenuta nulla, è come se non ci fosse, per cui un suo adeguamento equivarrebbe a “nuova introduzione” con conseguente applicabilità dell’art. 34, comma 6, D.Lgs 5/2003.
Normativa: 34 d.lgs. 5/2003 (Massima n. I.H.4 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
TERMINI DI EFFICACIA DEL RECESSO
La dichiarazione di recesso ha natura di atto unilaterale recettizio, risolutivamente condizionato ex lege alla revoca della delibera legittimante il recesso o alla messa in liquidazione volontaria della società, pertanto produce effetti dalla data del suo ricevimento.
Da tale data i diritti sociali connessi alla partecipazione per la quale è stato esercitato il recesso sono sospesi, conservando il socio recedente esclusivamente la titolarità formale della partecipazione finalizzata alla liquidazione della stessa.
Normativa: art. 2473 c.c. (Massima n. I.H.5 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI IN PRESENZA DI PARTECIPAZIONI PER LE QUALI È STATO ESERCITATO IL RECESSO
Le partecipazioni per le quali è stato esercitato il recesso, e quelle non trasferite mortis causa pendente il termine per la loro liquidazione, non sono computate nei quorum costitutivi e deliberativi previsti per le decisioni dei soci.
Normativa: artt. 2473 e 2479 bis c.c. (Massima n. I.H.6 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
TERMINE PER LA REVOCA DELLA DELIBERA LEGITTIMANTE IL RECESSO O PER LA MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ
In mancanza di un termine determinato per legge si ritiene che la società possa adottare la revoca della delibera che legittima il recesso, ovvero la delibera di scioglimento della società, entro il termine di centottanta giorni previsto per l’eventuale rimborso delle partecipazioni.
Normativa: art. 2473 c.c. (Massima n. I.H.7 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
LIMITI ALLA REVOCABILITÀ DELLA DELIBERA LEGITTIMANTE IL RECESSO
La revoca della delibera che legittima il recesso, ancorché adottata nei termini di legge, non rende inesercitabile tale diritto o inefficace quello già esercitato nell’ipotesi in cui la delibera revocata abbia prodotto effetti sostanziali nel periodo di validità (ad esempio sono stati compiuti atti di amministrazione finalizzati al perseguimento del diverso oggetto sociale deliberato e poi revocato).
Normativa: art. 2473 c.c. (Massima n. I.H.8 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
REVOCA DELLA DELIBERA DI SCIOGLIMENTO CHE AVEVA RESO INEFFICACE UN RECESSO
Nell’ipotesi in cui venga deliberato lo scioglimento della società, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2473 c.c., per rendere inesercitabile il recesso o inefficace quello già esercitato, la successiva revoca dello scioglimento è possibile solo nei seguenti casi:
a) che il socio originario recedente abbia manifestato il suo consenso, rinunciando al rimborso della partecipazione;
b) che il socio originario recedente abbia ottenuto il rimborso della partecipazione.
Normativa: art. 2473 c.c. (Massima n. I.H.9 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
REVOCABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE DI RECESSO
La dichiarazione di recesso è irrevocabile una volta pervenuta alla società. Il valore della partecipazione da liquidare deve essere effettuato con riferimento a detta data. Da tale momento inoltre decorrono:
a) il termine per la liquidazione della partecipazione;
b) il termine per adottare le eventuali delibere di revoca o di scioglimento.
Normativa: art. 2473 c.c. (Massima n. I.H.10 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
RECESSO PARZIALE
È ammissibile la clausola statutaria che ammette il recesso parziale perché migliorativa dei diritti del recedente.
Normativa: art. 2473 c.c. (Massima n. I.H.11 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
CLAUSOLA STATUTARIA LIMITATIVA DELLA FACOLTÀ DI REVOCA DELLA DELIBERA LEGITTIMANTE IL RECESSO
È legittima la clausola statutaria che preveda che la delibera di revoca della precedente deliberazione che ha originato il recesso debba essere la prima delibera utile, pena la perdita del diritto di revoca.
Normativa: art. 2473 c.c. (Massima n. I.H.12 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
LIMITI ALLE CLAUSOLE STATUTARIE VOLTE A DETERMINARE IL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE IN CASO DI RECESSO
Stante la tipicità della causa del recesso (disinvestimento) non è possibile prevedere statutariamente che al socio recedente venga rimborsato un importo diverso dal valore di mercato della partecipazione al momento della dichiarazione di recesso.
È tuttavia possibile, in assenza di un metodo legale e univoco di valutazione delle partecipazioni societarie, prevedere criteri statutari volti a determinare in maniera oggettiva il valore di mercato della partecipazione, dovendosi ritenere illegittime solo quelle clausole che determinano il rimborso della partecipazione secondo criteri diversi dal valore di mercato.
Sono quindi da ritenersi lecite le clausole volte a determinare il valore dell’avviamento secondo calcoli matematici rapportati alla redditività degli esercizi precedenti.
Sono invece da ritenersi illecite le clausole che determinano il rimborso della partecipazione in misura pari al valore nominale della stessa o che tengano in considerazione i soli valori contabili.
Sono del pari da ritenersi illecite le clausole che rimettono ad una decisione periodica dei soci, anche unanime, la predeterminazione del valore delle partecipazioni ai fini di un eventuale recesso.
Normativa: art. 2473 c.c. (Massima n. I.H.13 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
DEROGA STATUTARIA AL TERMINE DI LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEL RECEDENTE
Non è possibile derogare statutariamente al termine di centottanta giorni previsto dal quarto comma dell’art. 2473 c.c., per il rimborso della partecipazione al socio receduto.
Normativa: Art. 2473 C.C. (Massima n. I.H.14 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
FORMA DELL’ACQUISTO DELLE PARTECIPAZIONI AL FINE DI LIQUIDARE IL SOCIO RECEDENTE O GLI EREDI DEL SOCIO DEFUNTO
Nell’ipotesi in cui il rimborso delle partecipazioni al socio recedente, o agli eredi del socio deceduto, avvenga tramite acquisto da parte degli altri soci, o da un terzo da questi individuato, è necessario porre in essere un regolare negozio di trasferimento nelle forme e con gli adempimenti
previsti dall’art. 2470, comma 2, c.c.
Normativa: artt. 2470 e 2473 c.c. (Massima n. I.H.15 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
ESERCIZIO DEL RECESSO SUBORDINATO AD UNA LIQUIDAZIONE MINIMA
Stante l’oggettiva incertezza di risultato che caratterizza il procedimento di determinazione del valore di liquidazione della partecipazione del socio recedente, incertezza che si traduce in una difficile valutazione dell’opportunità di esercitare il diritto al disinvestimento, è possibile per il socio recedente - nel rispetto del procedimento legale di determinazione del valore di liquidazione - condizionare risolutivamente la propria dichiarazione di recesso all’ottenimento di una valutazione minima.
Non appare invece possibile che tale dichiarazione possa essere sospensivamente condizionata al verificarsi dei medesimi eventi.
Normativa: art. 2473 c.c. (Massima n. I.H.16 - - 1° PUBBL. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
RECESSO DEL SOCIO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Qualora, a seguito di recesso, il rimborso del socio receduto debba essere eseguito, ai sensi degli artt. 2437 quater, sesto comma, c.c. e 2473, quarto comma, c.c., mediante riduzione del capitale sociale, la misura della riduzione imposta dal legislatore in tale occasione e' pari al valore nominale della partecipazione del socio receduto che viene annullata e non all'importo che deve essere liquidato al receduto.
Qualora, a seguito di tale riduzione, il capitale sociale si riduca al di sotto del minimo legale, la societa’ puo’ procedere a tale riduzione purche’ contestualmente deliberi la trasformazione in un diverso tipo sociale compatibile con la ridotta misura del capitale ovvero proceda alla ricostituzione del capitale alla misura minima richiesta.
Normativa: artt. 2437 quater, 2473 e 2482 c.c (Massima n. 8/2009 elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Firenze)
ESCLUSIONE PER CAUSE STATUTARIE DEL SOCIO DI SRL, OSTRUZIONISMO ALLA VENDITA DEL SOCIO ESCLUSO E LEGITTIMAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI A PROCEDERE ALLA VENDITA
(1) Nei casi di esclusione per cause statutarie del socio di Srl, pur in assenza di uno specifico mandato contenuto nello statuto sociale, l’organo amministrativo è legittimato al trasferimento delle partecipazioni del socio escluso al prezzo determinato secondo le regole statutarie e le norme di legge.
(2) E’, quindi, legittima la clausola statutaria che disciplini tale potere dell’organo amministrativo prevedendo anche la facoltà, per l’amministratore che sia socio, di contrarre con se stesso ai sensi dell’art. 1395 del Codice Civile, previa definitiva determinazione del valore di liquidazione ai sensi delle regole statutarie e delle norma di legge.
Normativa : artt. 1395 c.c. e 2473 bis c.c. (Massima n. 44/2014 elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Firenze)
LEGITTIMITÀ DEL RECESSO RIFERITO AD UNA SOLA DELLE QUOTE DI CATEGORIA DETENUTE DA UN MEDESIMO SOCIO
Poiché l'interesse al disinvestimento tutelato dalle norme che consentono il recesso può ricorrere in maniera diversificata per ciascuna categoria di quote create dalla società, in quanto legato ai profili di rischio e di redditività propri di ciascuna di esse, si deve ritenere che al verificarsi di una causa che legittimi il recesso lo stesso possa essere esercitato anche con riferimento ad una sola delle quote di categoria possedute dal medesimo socio, prescindendo dalla circostanza che l'atto costitutivo consenta o meno il recesso parziale.
Normativa: art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2473 c.c.
(Massima n. I.N.12 pubblicata 9/18 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)
LIMITI ALLE CLAUSOLE DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE IN CASO DI RECESSO PER CAUSE CONVENZIONALI
E’ legittimo che le eventuali clausole che ammettono il recesso per cause diverse da quelle legali determinino il valore di liquidazione delle azioni del socio receduto in maniera inferiore rispetto a quello che risulterebbe applicando i criteri legali previsti dall’art. 2437 ter c.c..
In tale ipotesi il minor valore di liquidazione conseguito dal socio assolve sostanzialmente alla funzione del corrispettivo per il diritto di recesso ammesso in via generale dall’art. 1373, comma 3, c.c..
Normativa: art. 2437-ter c.c.
(Massima n. H.H.15 pubblicata 9/20 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)