SRL - PMI

I DIVERSI DIRITTI ATTRIBUIBILI ALLE CATEGORIE DI QUOTE NELLE S.R.L.-PMI

In assenza di specifiche previsioni di legge si deve ritenere che i diritti diversi caratterizzanti le categorie di quote nelle S.r.l.-PMI possano essere liberamente determinati nell'atto costitutivo, rispettando unicamente i limiti previsti dall'art. 2265 c.c., in analogia con quanto previsto dall'art. 2348 c.c. per le categorie di azioni.

È comunque necessario che le quote appartenenti alla medesima categoria conferiscano i medesimi diritti.

Inoltre, nelle S.r.l.-PMI in cui siano stati attribuiti particolari diritti a singoli soci ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., non appare possibile creare categorie di quote il cui ambito operativo contrasti, anche solo potenzialmente, con quello dei particolari diritti.

Normativa: art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.
(Massima n. I.N.2 pubblicata 9/18 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie) 

ASSENZA DI LIMITI QUANTITATIVI NELLA CREAZIONE DI CATEGORIE DI QUOTE A VOTO LIMITATO NELLE S.R.L.-PMI

Nel dettare la norma che ammette le categorie di quote a voto limitato nelle S.r.l.-PMI (art. 26, comma 3, del d.l. n. 179/2012) il legislatore ha sostanzialmente riprodotto per intero la analoga disposizione contenuta nell'art. 2351, comma 2, c.c. in materia di S.p.a., fatta eccezione per il limite quantitativo del 50% previsto dall'ultimo periodo di detto comma.

Tale mancata riproduzione porta a ritenere che le S.r.l.-PMI possano creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto, o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta, ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, in misura anche eccedente il 50% del totale delle partecipazioni

Normativa: art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.
(Massima n. I.N.3 pubblicata 9/18 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie) 

PERDITA DA PARTE DI S.R.L. DEI REQUISITI DI PMI E SORTE DELLE CATEGORIE DI QUOTE ESISTENTI

Nel caso in cui l'atto costitutivo di una S.r.l.-PMI abbia previsto la creazione di categorie di quote (ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, del d.l. n. 179/2012) e successivamente la società perda i requisiti di PMI, le previsioni sulle categorie di quote manterranno la loro efficacia con riferimento alle sole partecipazioni esistenti a tale data, in analogia con quanto previsto per le start-up innovative dall'art. 31del d.l. n. 179/2012.

Normativa: art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.
(Massima n. I.N.4 pubblicata 9/18 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie) 

DIRITTO DI PRELAZIONE NEGLI AUMENTI DI CAPITALE DI S.R.L.-PMI IN PRESENZA DI CATEGORIE DI QUOTE

Si ritiene che negli aumenti di capitale delle S.r.l.-PMI che abbiano creato categorie di quote, in assenza di una specifica disposizione statutaria sul punto, non ricorra alcun obbligo di offrire in sottoscrizione a ciascun socio "nuove" quote della medesima categoria di quelle già in suo possesso.

La delibera di aumento di capitale potrà dunque liberamente determinare la categoria o le categorie delle nuove quote che dovranno essere offerte ai soci, senza aver alcun riguardo a quelle esistenti.

In dette società il diritto di prelazione spetterà a ciascun socio indistintamente e
proporzionalmente su tutte le nuove quote.

Conseguentemente:
- nel caso di aumento di capitale mediante offerta di quote di un'unica categoria spetterà a ciascun socio il diritto di sottoscrizione in proporzione al totale delle sue quote di partecipazione, prescindendo dalla categoria o categorie cui queste ultime appartengono;
- nel caso di aumento di capitale mediante offerta di quote di diverse categorie spetterà a ciascun socio il diritto di sottoscrizione su ciascuna categoria di quote offerta in proporzione al totale delle sue quote di partecipazione, prescindendo dalla categoria o categorie cui queste ultime appartengono.

Si ritiene possibile derogare statutariamente a quanto sopra, prevedendo che la società sia obbligata in sede di aumento di capitale ad offrire in sottoscrizione a ciascun socio partecipazioni della stessa categoria di quelle da esso già detenute, ovvero che i soci abbiano il diritto di sottoscrizione solo nel caso in cui siano offerte quote delle medesime categorie di quelle da essi già detenute (con conseguente attribuzione, in tale ultima ipotesi, del diritto di recesso qualora nel caso concreto non spetti loro il diritto di sottoscrizione).

Normativa: art. 26, comma 2, d.l. 179/2012; art. 2468 c.c.
(Massima n. I.N.5 pubblicata 9/18 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)