SRL SEMPLIFICATA

MODELLO STANDARD TIPIZZATO DELL'ATTO COSTITUTIVO-STATUTO DELLA S.R.L. SEMPLIFICATA E SUA INDEROGABILITA’ SOSTANZIALE

Le clausole negoziali del modello standard tipizzato dell’atto costitutivo-statuto della s.r.l.s sono inderogabili, mentre le formule dell’atto pubblico con esso proposte hanno valore meramente indicativo.
Tali formule appaiono infatti inserite nel modello standardizzato al solo scopo di semplificarne la lettura, tant’è che risultano incomplete (ad esempio manca l’intestazione “Repubblica Italiana” e l’espressa menzione del distretto notarile di iscrizione del notaio rogante), oltre che riferite ad un’unica ipotesi tipo (quella dell’atto pubblico in cui intervengono soggetti non rappresentati, che conoscono la lingua italiana, che sanno leggere e scrivere, che non richiedono l’assistenza di testimoni, ecc.).
Nel caso concreto il notaio rogante potrà dunque utilizzare le formule dell’atto pubblico che riterrà più opportune, anche discostandosi da quelle contenute nel modello tipizzato, il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto della disciplina legale sulla forma degli atti pubblici contenuta nella Legge Notarile e nelle altre norme speciali.
Il medesimo notaio rogante e/o le parti non potranno, invece, apportare alcuna modifica alle clausole negoziali tipizzate del negozio costitutivo della s.r.l. semplificata, a meno che non sia necessario adeguarle a disposizioni di legge sopravvenute non ancora recepite dal modello ministeriale.

Normativa: art.2463 bis c.c.
(Massima n. R.A.1 - 1° pubbl. 9/12 - modificato 9/13 - motivato 9/13 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

LEGITTIMITA’ DEL TRASFERIMENTO MORTIS CAUSA DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI S.R.L.S. A SOGGETTI NON AVENTI I REQUISITI PREVISTI DAL COMMA 1 DELL’ART. 2463-BIS C.C.

Il divieto di cessione di quote di s.r.l.s. contenuto nel comma 4 dell’art. 2463-bis c.c. appare riferito ai soli atti negoziali tra vivi, per cui, nel caso di morte di un socio la sua quota si trasferirà agli eredi accettanti anche se questi siano persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età, ovvero altri soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, compreso lo Stato.
Il divieto di cessione contenuto nell’art. 2463-bis c.c. è, infatti, con tutta evidenza, una disposizione antielusiva, tendente ad evitare la costituzione di una s.r.l.s. da parte di soggetti compiacenti aventi i requisiti di legge che successivamente trasferiscano le loro quote a soggetti non aventi tali requisiti. Lo stesso può pertanto trovare applicazione nei soli trasferimenti volontari tra vivi.
Quanto sopra è confermato dalla circostanza che il divieto di trasferimento a soggetti diversi dalle persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età contemplato nell’art. 2463-bis c.c. è accompagnato dalla previsione della nullità dell’atto di cessione posto in essere in violazione di tale divieto, con ciò presupponendo la stipula di un atto di trasferimento tra vivi nella fattispecie vietata.
Anche il modello tipizzato dell’atto costitutivo e dello statuto delle s.r.l.s., adottato con il Decreto del Ministro della Giustizia 138/2012, prevede espressamente il solo divieto di trasferimento per atto tra vivi delle quote a persone fisiche che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione.

Normativa: art.2463 bis c.c.
(Massima n. R.A.2 - 1° pubbl. 9/12 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CONSEGUENZE DEL COMPIMENTO DEL TRENTACINQUESIMO ANNO DI ETA’ DA PARTE DI UNO, PIU’ O TUTTI I SOCI DI S.R.L.S.

La L. 27/2012, di conversione del D.L. 1/2012, ha tra l’altro soppresso dall’art. 2463-bis c.c. la disciplina legale dell’ipotesi in cui uno, più o tutti i soci di s.r.l.s. compiano il trentacinquesimo anno di età.
Stante quanto sopra, e dovendosi applicare alla s.r.l.s., per quanto non specificatamente previsto, la disciplina della s.r.l. ordinaria contenuta nel capo VII del titolo V del libro V del c.c., deve ritenersi che la perdita da parte di uno, più o tutti i soci di s.r.l.s. dei requisiti di età previsti dal comma 1 dell’art. 2463-bis c.c. non comporti alcuna conseguenza giuridicamente rilevante.
Tale vicenda non può dunque integrare una causa di esclusione del socio o una causa di scioglimento della società, e nemmeno produrre la perdita ex lege della qualifica di s.r.l. semplificata.
Da quanto sopra consegue che alla s.r.l.s. in cui uno, più o tutti i soci abbiano compiuto i trentacinque anni di età continueranno ad applicarsi integralmente le regole proprie di tale modello societario previste dall’art. 2463-bis c.c. e dal Decreto del Ministro della Giustizia 138/2012, compreso il divieto di trasferimento delle quote a soggetti non aventi i requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 2463-bis c.c.

Normativa: art.2463 bis c.c.
(Massima n. R.A.3 - 1° pubbl. 9/12 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

FORMALITA’ PER IL MUTAMENTO DEL MODELLO DI S.R.L. SEMPLIFICATA

Il modello di s.r.l. semplificata può essere mutato solo in forza di una formale, espressa, delibera dei soci in tal senso, adottata ai sensi dell’art. 2480 c.c.
Stante la tipicità di tale modello societario, avente una specifica disciplina normativa incompatibile con altri tipi o modelli societari, è infatti da ritenere che non possano sussistere atti o fatti idonei a produrre implicitamente il suo mutamento (si pensi all’adozione di delibere incompatibili con la disciplina legale della s.r.l.s., quali la nomina di un amministratore non socio o l’approvazione di uno statuto diverso da quello tipizzato; al compimento del trentacinquesimo anno di età da parte dei soci; al trasferimento mortis causa delle quote a soggetti non aventi i requisiti previsti dal comma 1 dell’art. 2463-bis c.c., ecc.).
E’ inoltre da ritenere che qualora il mutamento del modello di s.r.l. semplificata avvenga con l’adozione di quello di s.r.l. a capitale ridotto o di s.r.l. ordinaria non si ponga in essere una “trasformazione” in senso tecnico, in quanto la s.r.l. semplificata e la s.r.l. a capitale ridotto costituiscono dei sotto tipi della s.r.l. ordinaria, e non dei tipi autonomi, essendo le stesse soggette, per quanto non espressamente derogato, alla disciplina legale di quest’ultima.
A quanto sopra consegue che il mutamento del modello di s.r.l. semplificata in quello di s.r.l. a capitale ridotto o di s.r.l. ordinaria avviene senza che trovino applicazione le regole di cui agli artt. 2498 e ss. c.c., mentre in tutti gli altri casi di mutamento del tipo troverà sempre applicazione la disciplina legale sulle trasformazioni.

Normativa: artt.2463 bis, 2480 e 2498 c.c.
(Massima n. R.A.4 - 1° pubbl. 9/12 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

PORTATA DEL DIVIETO DI CESSIONE DI QUOTE DI S.R.L.S A SOGGETTI CHE HANNO COMPIUTO I TRENTACINQUE ANNI DI ETA’

Poiché il divieto di cessione delle quote di s.r.l.s. a soggetti non aventi i requisiti di età di cui al primo comma dell’art. 2463-bis c.c., contenuto nel comma 4 del medesimo articolo, è formulato in maniera generica, senza prevedere alcuna limitazione, si ritiene che lo stesso comprenda anche gli atti di cessione o costituzione dei diritti di usufrutto o di nuda proprietà sulle partecipazioni sociali, ciò anche nell’ipotesi in cui l’atto di cessione o di costituzione preveda che il diritto di voto sia mantenuto in capo al socio infratrentacinquenne cedente o costituente.

Normativa: art.2463 bis c.c.
(Massima n. R.A.5 - 1° pubbl. 9/12 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

RISERVA LEGALE NELLE SRL SEMPLIFICATE

Si ritiene che nelle s.r.l. semplificate la riserva legale segua le regole previste dall’art. 2463, comma 4, c.c. per le s.r.l. ordinarie.
Ne consegue che anche in dette società deve essere destinato a riserva legale almeno un quinto degli utili netti di esercizio fino a quando la stessa non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di diecimila euro, dopodiché, ricorrendone i presupposti, si applicherà la regola ordinaria prevista dall’art. 2430 c.c.

Normativa: artt.2430, 2463 e 2463 bis c.c.
(Massima n. R.A.6 - 1° pubbl. 9/14 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

LIMITI DI AMMISSIBILITÀ DI CLAUSOLE CONVENZIONALI NELLA S.R.L. SEMPLIFICATA.

L'atto notarile col quale viene costituita una s.r.l. semplificata ai sensi dell'art. 2463-bis c.c. può contenere, oltre a quanto espressamente previsto nel modello standard tipizzato, adottato con D.M. Giustizia 138/2012:
(a) le dichiarazioni, le menzioni e le attestazioni di carattere formale, con particolare riguardo a quelle richieste dalla legge notarile in ordine all'intervento delle parti, alla loro capacità e ad altri aspetti della formazione dell'atto pubblico;
(b) le dichiarazioni che le parti rivolgono al notaio al fine della redazione della domanda di iscrizione della società nel registro delle imprese, quali ad esempio l'indicazione dell'indirizzo della sede sociale, ai sensi dell'art. 111-ter disp.att.c.c., o l'indicazione della data di scadenza degli esercizi sociali;
(c) le clausole meramente riproduttive di norme di legge, quand'anche redatte in documento separato, eventualmente contenente anche gli elementi non contingenti e transitori dell'atto costitutivo.
La presenza di clausole convenzionali aggiuntive - ove compatibili con la disciplina generale della s.r.l. e con la disciplina della s.r.l. a capitale ridotto - non incide sulla legittimità dell'atto costitutivo né sulla validità delle clausole stesse. Non si ritiene in ogni caso che si collochino al di fuori del perimetro del modello della s.r.l. semplificata, tenuto conto del disposto dell'art. 1, comma 2, D.M. Giustizia 138/2012, le eventuali clausole concernenti la durata della società, la scelta del modello di amministrazione (collegiale, unipersonale, pluripersonale congiunta o disgiunta) e la previsione della possibilità di decisioni non assembleari.

Normativa: artt.2463, 2463 bis, 2468, 2475, 2479 c.c.
(Massima del 5 marzo 2013 elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano)

REQUISITI SOGGETTIVI E PARTECIPAZIONI IN S.R.L. SEMPLIFICATA (ART. 2463-BIS C.C.).

La circostanza che i soci fondatori della s.r.l semplificata debbano essere persone fisiche di età inferiore a 35 anni non costituisce un requisito soggettivo di carattere permanente per l'assunzione e la detenzione di partecipazioni in s.r.l. semplificate. Il superamento dell'età di 35 anni da parte di uno o anche tutti i soci di tale modello societario non comporta pertanto alcuna conseguenza né in capo al socio (che mantiene i propri diritti e non può essere per ciò solo escluso, salva apposita clausola in tal senso), né in capo alla società (che permane ad essere una s.r.l. semplificata).
Si deve ritenere che il divieto di "cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età" (art. 2463, comma 4, c.c.):
(a) sia applicabile a tutti gli atti tra vivi che comportino, a qualsiasi titolo il trasferimento delle partecipazioni sociali;
(b) abbia ad oggetto, oltre che il trasferimento della piena proprietà della partecipazione, anche il trasferimento o la costituzione di diritti parziali di godimento o il trasferimento della nuda proprietà da essi gravata;
(c) comporti anche il divieto di porre in essere operazioni societarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni, etc.) in esito alle quali una o più partecipazioni della s.r.l. semplificata venga attribuita a persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni o a soggetti diverse dalle persone fisiche.

Normativa: artt. 2463 bis, 2473 bis c.c.
(Massima del 5 marzo 2013 elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano)