SRL UNINOMINALE
Nel caso in cui la partecipazione rappresentante l’intero capitale di una s.r.l. appartenga a più soggetti in un’unica comproprietà indivisa (ad esempio per subentro degli eredi del socio unico defunto), si ritiene opportuno applicare integralmente la normativa riferita alla “società unipersonale”.
E’ infatti da rilevare che, ai sensi dell’art. 2468, comma 5, c.c., nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti sociali non spettano “uti singuli” ai comproprietari, disgiuntamente tra loro, bensì congiuntamente al “gruppo”, che li può esercitare esclusivamente attraverso un rappresentante comune. Così ad esempio non ci saranno tanti diritto di intervento all’assemblea, tanti diritti di voto o tanti diritti di impugnativa quanti sono i comproprietari della partecipazione, ma un unico diritto di intervento, un unico diritto di voto e un unico diritto di impugnativa da esercitarsi dai comproprietari congiuntamente per il tramite del rappresentante comune.
Normativa: artt. 2463, primo comma, 2470, quarto comma, cc.
(Massima I.M.1 - 1ˆpubbl. 9/10 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)