START UP

COSTITUZIONE DI START UP INNOVATIVA

(1) Prima dell’iscrizione nella sezione speciale delle start up innovative la s.r.l. non può avvalersi delle esenzioni dal diritto comune e pertanto non può essere organizzata in conformità all’art. 26 D.L.179/2012.(2) E’ legittimo prevedere nell’atto costitutivo di una s.r.l. che aspiri programmaticamente alla qualificazione di “start up innovativa” la conversione automatica delle partecipazioni di alcuni soci in “quote di categoria” di valore standardizzato, oggettivamente dotate di diritti particolari, ai sensi dell’art.26 comma 2 D.L.179/2012, subordinatamente alla condizione dell’iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell’art.25, comma 8, D.L.179/2012.

(3) Stante la deroga concessa nell’art.26, comma 5, D.L.179/2012 all’art.2468 primo comma c.c., nelle “s.r.l.- start up innovative” il rapporto sociale può essere scomposto in unità minime di valore omogeneo (alla stregua di azioni).
(4) In assenza di un divieto testuale espresso (analogo a quello previsto nel primo comma dell’art.2348 c.c.), è legittimo scomporre solo parte del rapporto sociale in unità minime omogenee, e prevedere che la restante parte sia divisa in quote commisurate alle persone dei soci in conformità ai principi di diritto comune.

Normativa: D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. L. 221/2012; art. 2468 cc.
(Massima n. 41 aggiorn. 6/2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)

CATEGORIE DI QUOTE ED AUMENTO DI CAPITALE

(1) Qualora la start up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata deliberi un aumento di capitale, il diritto di sottoscrizione attribuito ai titolari di categorie di quote ex art. 26 comma 2 D.L. 179/2012 è regolato dagli stessi principi relativi alla società per azioni.
(2) Venuta meno la qualità di impresa start-up innovativa ai sensi dell’art. 31 comma 4 del D.L. 179/2012 (per sopravvenuta mancanza dei requisiti di legge e, comunque, per decorso del termine quadriennale), eventuali aumenti di capitale aventi ad oggetto categorie di quote “standardizzate” non possono essere ulteriormente sottoscritti. Conseguentemente, in caso di aumento inscindibile, le sottoscrizioni perfezionate prima della cancellazione della società dalla sezione speciale del registro delle imprese perdono efficacia. Qualora sia stato deliberato un aumento scindibile restano efficaci le sottoscrizioni perfezionate anteriormente alla data di cancellazione della società dalla sezione speciale valendo quest’ultima come termine finale di esecuzione dell’aumento.
(3) Venuta meno la qualità di impresa start up innovativa ai sensi dell’art. 31 comma 4 del D.L. 179/2012 e, dunque, cancellata la società dalla sezione speciale del registro delle imprese, in caso di successiva delibera di aumento di capitale, il diritto di sottoscrizione spettante ai soci già titolari di categorie di quote “standardizzate” ha ad oggetto partecipazioni “ordinarie”.

Normativa: D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. L. 221/2012; art. 2481 cc.
(Massima n. 40 aggiorn. 6/2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)

LIMITI ALLA TRASFERIBILITÀ DELLE PARTECIPAZIONI ED ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI RECESSO

La start up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può statutariamente prevedere ai sensi dell’art. 26 comma 2 D.L. 179/2012 categorie di quote caratterizzate da intrasferibilità tout court o il cui trasferimento sia subordinato al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza che siano previsti condizioni o limiti. Con riferimento a tali categorie di quote, può essere escluso il diritto di recesso del socio finché la società mantenga la qualità di impresa start up innovativa e, dunque, finché la stessa sia iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.

Normativa: D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. L. 221/2012; art. 2469 cc.
(Massima n. 39 aggiorn. 6/2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)

CATEGORIE DI QUOTE CON ESCLUSIONE DEI DIRITTI DI CONTROLLO EX ART. 2476 COMMA 2 C.C.

(1) La start up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può statutariamente prevedere, ai sensi dell’art. 26 comma 2 D.L. 179/2012, l'emissione di categorie di quote per le quali è limitato o escluso il diritto di avere notizie dall’organo amministrativo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di fiducia i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione (art. 2476 comma 2 c.c.). In ogni caso spetta ai soci titolari di dette partecipazioni il diritto di ispezionare il libro delle decisioni dei soci, in quanto documenti espressione della volontà dei soci stessi.
(2) Ai sensi dell’art. 31 comma 4 D.L. 179 /2012 - convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 – le categorie di quote di cui sopra “mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte” in costanza della sussistenza dei requisiti di impresa start up innovativa.

Normativa: D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. L. 221/2012; art. 2468 cc.
(Massima n. 38 aggiorn. 6/2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)