FUSIONE TRANSFRONTALIERA
Il notaio rilascia il certificato preliminare di cui all'art. 11, d. lgs. 108/2008, prima del perfezionamento dell'atto pubblico di fusione se la società risultante dalla fusione è una società italiana o è una società straniera la cui legge richiede il perfezionamento dell'atto di fusione per atto pubblico (per contro, ove la società risultante dalla fusione sia una società straniera la cui legge non richiede l'atto di fusione o non richiede la sua redazione per atto pubblico, il notaio rilascia il certificato preliminare non prima del perfezionamento dell'atto pubblico di fusione nel rispetto della normativa italiana).
Il notaio rilascia l'attestato del controllo finale di cui all'art. 13 d. lgs. 108/2008, al ricorrere dei presupposti ivi indicati, dopo il perfezionamento dell'atto pubblico di fusione o contestualmente allo stesso; ma, ove all'atto di fusione sia apposta una condizione sospensiva, il rilascio non potrà avvenire prima dell'avveramento dell'evento dedotto in condizione.
Normativa: artt.11, 12, 13, 14, 15 D.lgs.108/1998; art.2504 c.c. (Massima n.108 POST RIFORMA elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano)
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA SULLA G.U.
Le informazioni di cui all'art. 7 d. lgs. 108/2008 possono essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana prima della redazione completa, da parte dell'organo amministrativo, del progetto comune di fusione e della relativa relazione accompagnatrice, nel rispetto del termine di trenta giorni di cui al primo comma dell'art. 7.
Il predetto termine è derogabile con il consenso di tutti i soci e di tutti i creditori, anteriori all'iscrizione del progetto, della società italiana interessata.
Normativa: art.7 D.lgs.108/1998 (Massima n.109 POST RIFORMA elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano)
FUSIONE TRANSFRONTALIERA IN PRESENZA DI AZIONI DI SPECIALI CATEGORIE
Se è straniera la società risultante da una fusione transfrontaliera a cui partecipa una s.p.a. con capitale suddiviso in diverse categorie di azioni, la delibera dell'assemblea generale di approvazione del progetto comune di fusione deve essere approvata dall'assemblea speciale degli appartenenti alla o alle categorie interessate ove dalla fusione derivi a questi ultimi un pregiudizio che - per il combinato disposto degli artt. 2376 c.c. e 6 d. lgs. 108/2008 - deve essere diverso dal mero assoggettamento ad altra legge dei diritti di categoria riconosciuti dalla società risultante.
Normativa: artt.5 e 6 D.lgs.108/1998; art.2376 c.c. (Massima n.110 POST RIFORMA elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano)
FUSIONE TRANSFRONTALIERA CON INDEBITAMENTO.
Nella fusione con indebitamento l'art. 2501-bis c.c. deve essere osservato da tutte le società, di diritto sia italiano sia straniero, partecipanti ad una fusione transfrontaliera se è italiana la società il cui controllo è stato acquisito con indebitamento. In tal caso il notaio deve verificare il rispetto dell'art. 2501-bis c.c. anche da parte delle società straniere partecipanti alla fusione transfrontaliera.
Se è straniera la società il cui controllo è stato acquisito con indebitamento, il notaio deve verificare che la normativa applicabile in base all'ordinamento cui tale società è soggetta venga rispettata nel procedimento seguito dalla società italiana partecipante alla fusione in relazione alle eventuali previsioni da tale normativa direttamente indirizzate a tutte le società, e ai rispettivi organi, coinvolte nella fusione con indebitamento.
Normativa: artt.4 D.lgs.108/1998; art.2501 bis c.c. (Massima n.111 POST RIFORMA elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano)
FUSIONE DI SOCIETÀ ITALIANE CON SOCIETÀ STRANIERE SOGGETTE AD ORDINAMENTO CHE NON HA ATTUATO LA DECIMA DIRETTIVA.
Il difetto di un'autorità competente a rilasciare il certificato preliminare e l'attestato del controllo finale per le società comunitarie non italiane partecipanti ad una fusione transfrontaliera (a causa della mancata attuazione della direttiva 2005/56/CE nell'ordinamento cui sono soggette) non impedisce il perfezionamento e l'efficacia della fusione nel rispetto delle applicabili normative nazionali e comunitaria.
In questo caso il ricevimento dell'atto di fusione presuppone il rispetto di tali normative anche da parte delle società straniere partecipanti alla fusione transfrontaliera.
Normativa: artt.2, 3, 4, 10, 11, 12 D.lgs.108/1998; art.25 L.218/1995 (Massima n.112 POST RIFORMA elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano)
FUSIONE TRANSFRONTALIERA: RELAZIONE DELL'ORGANO GESTORIO.
Non è ammessa rinunzia alla relazione dell'organo gestorio di cui all'art. 8 d. lgs. 108/1998. Con il consenso unanime dei soci si può rinunziare alla integrale decorrenza del termine di trenta giorni ivi previsto, purché detto termine sia rispettato con riguardo all'informazione data ai rappresentanti dei lavoratori o, in mancanza, ai lavoratori stessi, salvo che anche questi ultimi vi rinunzino.
Normativa: artt.8, 18 D.lgs.108/1998; art.2501 septies, 2505 c.c.; art.25 L.218/1995 (Massima n.113 POST RIFORMA elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano)
FUSIONE TRANSFRONTALIERA SEMPLIFICATA E ORGANO DELIBERANTE.
Nella fusione transfrontaliera per incorporazione tra società, delle quali una possiede una partecipazione totalitaria nell'altra o nelle altre, la deliberazione di fusione della società italiana, sia essa incorporante o incorporata, potrà essere adottata dal proprio organo amministrativo alle condizioni previste, con gli opportuni adattamenti, dall'art. 2505, commi 2 e 3, c.c. Tuttavia, per l'art. 18, comma 2, d.lgs. 108/1998, la non necessità della deliberazione assembleare della società incorporata, ove italiana, prescinde dall'esistenza di una clausola statutaria in tal senso.
Nella fusione transfrontaliera per incorporazione tra società, delle quali una possiede una partecipazione almeno pari al novanta per cento del capitale dell'altra o delle altre, la deliberazione di fusione della società incorporante italiana potrà essere adottata dal proprio organo amministrativo alle condizioni previste, con gli opportuni adattamenti, dall'art. 2505-bis, commi 2 e 3, c.c.
Normativa: artt.11, 15, 18 D.lgs.108/1998; art.2501 septies, 2505, 2505 bis c.c. (Massima n.114 POST RIFORMA elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano)
FUSIONE DI SOCIETA' DI PERSONE DALLA QUALE RISULTI UNA SOCIETA' DI CAPITALI - PRESUPPOSTI PER LA NECESSITA' DELLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI STIMA EX art. 2501-sexeis, comma 6 E 2343 C.C. - CASI CHE NE CONSENTONO L'OMISSIONE.
Relazione di stima e relazione sulla congruità del rapporto di cambio — diversità di funzioni determinante la necessità della prima anche in assenza della seconda — applicazione analogica dell'art. 2500-ter, comma 2, c.c.
S.r.l. risultante dalla fusione o incorporante — art. 2343, commi 3 e 4, c.c. — non applicabilità
Nomina di più esperti distinti per ciascuna società — redazione e sottoscrizione per la società di persone da parte del solo esperto da essa nominato.
I) Nella fusione la redazione della relazione di stima a norma dell'alt 2343, prevista dal comma 6 dell'art. 2501-sexies, è necessaria solamente quando concorrono i seguenti presupposti:
- che si tratti di fusione, propria o per incorporazione, alla quale partecipi almeno una società di persone ed al contempo la società incorporante o quella risultante dalla fusione sia una società di capitali;
- che il capitale della società incorporante o risultante dalla fusione venga determinato imputando ad esso elementi patrimoniali della società di persone.
II) La relazione di stima non è quindi necessaria: nei casi di fusione c.d. "semplificata" (art. 2505); in tutti i casi in cui non si faccia luogo ad aumento di capitale dell'incorporante; quando il capitale viene aumentato utilizzando elementi del netto patrimoniale già esistenti nel bilancio dell'incorporante, ovvero, nella fusione propria, quando il capitale della nuova società di capitali originata dalla fusione è uguale al capitale o al netto patrimoniale della società di capitali partecipante alla fusione.III) La relazione di stima del patrimonio della società di persone, se necessaria, deve essere redatta anche se non si fa luogo alla redazione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio, stante la diversità di funzione tra le due relazioni.
In tali casi, per le modalità di nomina o designazione dell'esperto e di redazione della relazione di stima, troverà applicazione analogica l'art. 2500-ter, comma 2, che rinvia alternativamente agli artt. 2343 o 2465.
IV) Qualora la società incorporante o quella risultante dalla fusione sia una società a responsabilità limitata, non trovano applicazione i commi 3 e 4 dell'art. 2343, e non si deve pertanto procedere alla revisione della stima, in applicazione analogica dell'art. 2500-ter, comma 2, ovvero dello stesso art. 2465.
V) In caso di nomina di esperti distinti per ciascuna società partecipante alla fusione, la relazione di stima del patrimonio della società di persone potrà essere redatta e sottoscritta dal solo esperto nominato dalla stessa società di persone.
Normativa: artt.2343, 2465, 2500 ter, 2501 sexies c.c. (Massima n.7 elaborata dalla Commissione Studi societari del Comitato Notarile della Regione Campania)
TRASFORMAZIONE E FUSIONE DI SOCIETA' DI PERSONE DALLE QUALI RISULTI UNA SOCIETA' PER AZIONI - RELAZIONE DI STIMA ex art. 2501-sexies, comma 6 - art. 2343-ter c.c. – APPLICABILITA'.
I) In caso la società incorporante o quella risultante dalla fusione sia una società azionaria ed occorra procedere alla stima del patrimonio di una società di persone ai sensi dell'alt. 2501-sexies, comma 6, in alternativa al procedimento previsto dall'art. 2343 si potrà fare ricorso a quello previsto dall'art. 2343-ter, comma 2, lett. b).
II) II) In caso di trasformazione progressiva da società di persone in società per azioni per la relazione di stima di cui all'art. 2500-ter, in alternativa al procedimento previsto dall'art. 2343, si potrà fare ricorso a quello previsto dall'art. 2343-ter comma 2, lett. b).
Normativa: artt.2343, 2343 ter, 2465, 2500 ter, 2501 sexies c.c. (Massima n.8 elaborata dalla Commissione Studi societari del Comitato Notarile della Regione Campania)
RINUNCIA ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE NELLE FUSIONI DI SOCIETÀ NEO-COSTITUITE, NELLE FUSIONI CON INDEBITAMENTO E NELLE FUSIONI TRANSFRONTALIERE.
Si reputa legittima la rinuncia alla situazione patrimoniale ai sensi dell'art. 2501-quater, comma 3, c.c., quindi con il consenso di tutti i soci e di tutti i possessori di strumenti finanziari aventi diritto di voto nelle società coinvolte, anche quando alla fusione partecipano una o più società per le quali non sia stato ancora approvato il primo bilancio di esercizio: con riferimento a tali società la segnalazione degli amministratori di cui all'art. 2501-quinquies, comma 3, c.c. va riferita al periodo intercorrente tra la costituzione della società e la data della decisione di fusione.
Tale rinuncia unanime è legittima anche in caso di fusione con indebitamento ai sensi dell'art. 2501-bis c.c. e, almeno per quanto alla società italiana, in ipotesi di fusione transfrontaliera.
(Artt. 2501-quater, comma 3, 2501-quinquies, comma 3 e 2501-Bis C.C.; Art. 4, comma 1, D.Lgs. 108/2008) (Massima n.137 POST RIFORMA elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano)
FUSIONE E SCISSIONE TRANSFRONTALIERA CON INCORPORANTE O BENEFICIARIA EXTRA UE, LA CUI LEGGE NON PREVEDE L'ATTO DI FUSIONE O SCISSIONE
La fusione per incorporazione in una società soggetta a legge diversa da quella italiana, ancorché soggetta alla legge di uno Stato non membro dell'UE la quale non richieda l'atto di fusione, si perfeziona e ha effetti per l'ordinamento italiano solo in forza di un atto di fusione avente i requisiti di cui agli artt. 2504 c.c. e 12 d.lgs. 108/2008.
Normativa: art. 2504 c.c.; artt. 2, 4 e 12 d.lgs. 108/2008; art. 25, comma 3, l. 218/1995) (Massima n. 140 aggiorn. 12.4.2015 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)