Commissione Massime di Diritto Societario – Consiglio Notarile di Roma

Società a responsabilità limitata semplificata. Acquisto della partecipazione sociale da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 2463 bis c.c.)

Commissione Massime di Diritto Societario – Consiglio Notarile di Roma

(approvata il 18 luglio 2024)

 

Società a responsabilità limitata semplificata. Acquisto della partecipazione sociale da parte di soggetti diversi dalle persone fisiche (art. 2463 bis c.c.)

 

La titolarità delle quote di partecipazione ad una s.r.l. semplificata può intestarsi, a mezzo circolazione durante societate, su enti; in tal caso, la società perde la qualifica di “semplificata” e diventa soggetta all’applicazione esclusiva ed integrale della disciplina della s.r.l., c.d. a capitale esiguo o non, ciò dipendendo dal quantum di capitale sociale destinato. 

In assenza di una previa o contestuale modifica in s.r.l., c.d. a capitale esiguo o non, l’atto di trasferimento di quota di partecipazione ad una s.r.l. semplificata a favore di un ente risulta valido, ma produce effetti immediati solo tra le parti e non nei confronti dei terzi. Tale trasferimento, effettuato senza la previa o contestuale modifica societaria, può avere eccezionalmente una rilevanza non solo tra le parti ma anche verso la società, ove lo stesso venga comunque iscritto al Registro delle Imprese; in questo caso alla delibera di recepimento formale della intervenuta modifica societaria sarà legittimato ad intervenire e votare il rappresentante dell’ente cessionario.  

 

MOTIVAZIONE

L’art. 2463 bis, comma 1, c.c. dispone che «la società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche».

Il legislatore non ha affrontato il problema dell’“ingresso” in una società a responsabilità limitata semplificata, posteriore alla sua costituzione, di persone giuridiche o comunque di enti. 

Concentriamo la nostra analisi sulla fattispecie che può presentarsi con maggiore frequenza, costituita dall’ingresso di un ente in una s.r.l.s., post costituzione.

È stata abrogata nel 2013 la disposizione del testo originario del comma 4 dell’art. 2463 bis c.c. che recitava: «è fatto divieto di cessione delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e l’eventuale atto è conseguentemente nullo». La norma originaria, risalente al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, prevedeva che la s.r.l.s. potesse essere costituita solo da persone fisiche che non avessero compiuto i 35 anni di età. Ora tale abrogazione sembrerebbe prima facie deporre per l’attuale trasferibilità (non rileva se la cessione è a titolo oneroso o gratuito) a chiunque delle quote di partecipazione di s.r.l.s., dopo la sua costituzione.     

La fattispecie risulta però più complessa di ciò che sembra.

Le alternative che in linea astratta si potrebbero porre sono sostanzialmente le seguenti: A) ritenere durante societate il trasferimento di quote di partecipazione di s.r.l.s. ad enti sempre valido, efficace e dunque ricevibile dal notaio; B) ritenere detto trasferimento sempre invalido ed inefficace ed in particolare nullo; C) ritenere il trasferimento in esame valido e dunque ricevibile dal notaio ma come un trasferimento che (diventa ex lege) di quota di partecipazione di s.r.l. c.d. a capitale esiguo (già definite in passato e cioè prima della legge 9 agosto 2013, n. 99, società “a capitale ridotto”) o non (qualora vi fosse, contestualmente alla cessione, un aumento di capitale ad euro 10.000,00 o più).

Non è un caso che, con il parere del 15 febbraio 2016 prot. n. 39.365, il Mi.S.E. (a seguito di un quesito formulato dalla Camera di Commercio di Ancona) sia stato espressamente investito della questione, pervenendo ad una soluzione che, in modo sibillino, ha ritenuto da un lato legittimo tale trasferimento, “in quanto il divieto contenuto nel comma 1 dell’art. 2463 bis c.c., riguarda la sola fase di costituzione della società”, ma al contempo ha poi sostanzialmente affermato che si perdono le caratteristiche di società a responsabilità limitata semplificata, assumendosi quelle di società a responsabilità limitata c.d. a capitale esiguo.

Il tema della partecipazione, post costituzione, di enti (associazioni, società, consorzi, ecc.) ad una s.r.l.s. si può presentare non solo nel caso di trasferimento (del diritto di proprietà o di nuda proprietà o anche di taluni altri diritti reali parziari compatibili con la partecipazione sociale) di quote di partecipazione, ma anche in altre operazioni cc.dd. di mercato primario o straordinarie.

Si pensi ad esempio al caso di un aumento di capitale, nei limiti concessi dalla soglia massima inferiore ad euro 10.000,00, che consenta la collocazione dell’inoptato presso terzi ai sensi dell’art. 2481 bis, co. 1, c.c.: la collocazione dell’inoptato in favore di terzi permette infatti, al pari della circolazione con operazione c.d. di mercato secondario, l’ingresso in società di nuovi soci che potrebbero non possedere i requisiti soggettivi previsti dalla legge. Un altro esempio è costituito dall’esito di operazioni straordinarie (ad esempio di fusioni, scissioni, ecc.) che “sfocino” in s.r.l.s. partecipate proprio da enti, sempre che si ritenga lecita quest’ultima forma societaria quale approdo finale dell’operazione [così ad esempio, Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, Massima n. 132 del 5 marzo 2013, Modificazioni statutarie e "trasformazione" di s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto (art. 2463-bis c.c. e art. 44 d.l. 83/2012); contra Tassinari, Ne sexies in idem”: la ricerca del legislatore italiano di semplificare la costituzione delle srl., in Soc. contr., 9/2013, p. 21]. 

La questione si pone pertanto per ogni ipotesi da cui consegua volontariamente l’attribuzione di una quota di partecipazione di s.r.l.s. in favore di una persona giuridica e/o in generale di un ente.   

Ebbene anticipiamo subito che non pare tuttora legittimo l’“accesso” di soggetti diversi dalle persone fisiche ad una società a responsabilità limitata semplificata: a fortiori se successivo alla costituzione [contra, però, SPOLIDORO, Unica società a responsabilità limitata da tre soldi (o da un euro?), in Riv. soc., 2013, p. 1097 e p. 1109]; tuttavia l’eventuale trasferimento della quota in parola all’ente resta, come vedremo, valido ed efficace fin da subito tra le parti (seppure da considerare, per le ragioni dette, come di quota di s.r.l. a capitale marginale).

La tesi della nullità di tale trasferimento poteva essere sostenuta in passato, in base all’applicazione analogica della norma che statuiva tale sanzione per il trasferimento ad un soggetto avente età anagrafica superiore a quella consentita, ma oggi, dopo l’abrogazione di detta norma, di certo non può più essere condivisa.

L’opinione di chi scrive è dunque a favore della tesi in precedenza indicata sub C): il trasferimento di quota di partecipazione di s.r.l.s. ad un ente è valido e ricevibile dal notaio ma si “converte” (o meglio si “qualifica” tramite l’attività interpretativa di individuazione dell’esatta natura giuridica dell’atto) in un trasferimento di quota di partecipazione di s.r.l. c.d. a capitale esiguo o non, sulla base del quantum di capitale sociale destinato.

Depone in tale senso la ratio della normativa che ha introdotto le s.r.l.s., la quale, concedendo in via eccezionale una serie di agevolazioni sul piano fiscale ed amministrativo e prevedendo sempre in via straordinaria la gratuità della prestazione professionale del notaio, ha inteso favorire inizialmente l’accesso all’attività imprenditoriale dei giovani (quando in origine esisteva il limite anagrafico dei 35 anni per potervi partecipare) e poi delle altre fasce di persone per così dire socialmente deboli. Si è avuto sostanzialmente di mira un favor per l’imprenditoria cosiddetta di primo livello (cfr. BARTOLACELLI, L’insostenibile leggerezza dell’s.r.l.s., relazione al Convegno annuale dell’associazione italiana dei professori universitari di diritto commerciale Orizzonti del diritto commerciale, tema L’impresa e il diritto commerciale: innovazione, creazione di valore, salvaguardia del valore nella crisi, svoltosi a Roma, 21-22 febbraio 2014): quella che non gode già delle agevolazioni della responsabilità limitata tipiche delle società di capitali. L’idea di fondo era infatti che il beneficio della responsabilità limitata producesse generalmente effetti positivi sul sistema economico e produttivo nel suo complesso e così giustificasse il progressivo snellimento degli oneri della procedura costitutiva di questo tipo di società. Essendo questa la ratio indubbia della normativa che ha introdotto le s.r.l.s. con le note agevolazioni (semplificazioni amministrative, esenzioni fiscali e gratuità della prestazione notarile) nel nostro sistema giuridico, la stessa non può che essere interpretata in senso restrittivo, giacché norma eccezionale, non estensibile a fattispecie diverse rispetto a quella a cui si riferisce.

Va quindi ribadito che il trasferimento della quota di partecipazione di s.r.l.s. a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche non è tuttora consentito sic et simpliciter. D’altra parte, in caso contrario verrebbe frustrata la stessa previsione della costituzione iniziale necessariamente riservata a favore di persone fisiche, consentendosi così la pratica elusiva di costituire dapprima la società a responsabilità limitata semplificata, tramite ad esempio uno o più prestanomi persone fisiche, per poi trasferire immediatamente dopo le partecipazioni sociali della stessa a soggetti non autorizzati nella fase costitutiva. Il che rappresenterebbe per chi volesse aggirare la normativa de qua un indubbio vantaggio economico dato dal minore costo del trasferimento di partecipazione sociali notarile (costo che sarebbe ancor più contenuto, ove il trasferimento fosse ricevuto non dal notaio ma sottoscritto con firma digitale tramite intermediari abilitati alla presentazione in camera di commercio, come ad esempio un commercialista), seppur sommato alle spese di costituzione della s.r.l.s., rispetto al costo della costituzione ab initio di una s.r.l. In altri termini costituire fraudolentemente una s.r.l.s. e subito dopo effettuare un trasferimento di partecipazione sociale in favore di un ente, tramite per esempio un commercialista abilitato, costerebbe sempre meno che costituire da subito “a prezzo pieno” una s.r.l. c.d. a capitale esiguo o anche una s.r.l. ordinaria con capitale sociale minimo di 10.000,00 euro. La pratica elusiva potrebbe essere condotta all’estremo, se il trasferimento della partecipazione venisse per ipotesi effettuato, subito dopo l’atto costitutivo della s.r.l.s., ma ancor prima dell’iscrizione di quest’ultimo nel competente Registro delle imprese.  

L’intento normativo di circoscrivere le agevolazioni e le semplificazioni previste dalla legge a determinati soggetti ed in una determinata fase, quella costitutiva, dell’impresa in sviluppo sarebbe, come detto, facilmente aggirato, mediante successivi atti diretti volontariamente a determinare l’ingresso in società di soggetti “non agevolabili”.

Il poter essere soci di s.r.l.s. per le sole persone fisiche, anche ove fosse ritenuto retaggio della prima formulazione della norma premiale per gli infra-trentacinquenni (requisito che naturalmente non poteva essere posseduto da soggetti non persone fisiche), resta, per quanto sopra evidenziato, tuttora sensato ed attuale anche dopo l’abrogazione del requisito dell’età anagrafica, altrimenti venendosi a snaturare la detta ratio e la peculiarità della s.r.l.s. La conclusione, cui si è pervenuti per il trasferimento, va estesa agli aumenti di capitale ed alle operazioni straordinarie, indicati in precedenza, nonché sostanzialmente ad ogni altro atto volontario che consenta ad un soggetto sprovvisto dei requisiti soggettivi (di persona fisica) di divenire socio di una s.r.l.s.

La soluzione non muta neppure per la s.r.l.s. costituita on line in base alla recente normativa (art. 2 comma 3 del decreto legislativo dell’8 novembre 2021, n. 183, che è stato reso attuativo dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 luglio 2022, n. 155, in vigore dal 5 novembre 2022). Anche in tale ipotesi la costituzione è sempre espressamente riservata alle sole persone fisiche e, pur cambiando, seppure parzialmente, il modello uniforme ministeriale rispetto a quello previsto per la costituzione per atto pubblico notarile analogico, non prevedendosi più la gratuità assoluta della prestazione notarile, restano comunque le agevolazioni fiscali e quindi la necessità di interpretare la normativa in senso restrittivo, poiché eccezionale (sul tema, BOGGIALI, La costituzione on line di S.r.l. e S.r.l.s. con modello standard, in Focus e Novità normative del CNN del 16 dicembre 2022).

Quanto sostenuto non equivale però ad affermare che esista un divieto assoluto per il notaio di ricevere atti di trasferimento di partecipazioni di s.r.l.s. a favore di società e/o altri enti (né similmente di ricevere operazioni di aumento di capitale oppure straordinarie che conducano al medesimo risultato finale): il trasferimento in parola non può essere di certo ritenuto nullo, visto che la sanzione della nullità è un rimedio straordinario, a maggior ragione dopo l’abrogazione dell’ex quarto comma dell’art. 2463 bis c.c. e considerata altresì l’assenza di disposizioni imperative rispetto alle quali possa dimostrarsi la contrarietà dell’atto. Significa piuttosto che l’accesso a detta società da parte di soggetti che non siano persone fisiche comporterà automaticamente la “trasformazione” (da intendersi naturalmente in senso atecnico, non trattandosi della trasformazione di cui agli artt. 2498 e ss. c.c.) ex lege della s.r.l.s. in società a responsabilità limitata c.d. a capitale esiguo o marginale (salvo naturalmente un contestuale aumento, a titolo gratuito od a pagamento, del capitale ad un minimo di euro 10.000,00). In tal modo, anche in conformità al principio di interpretazione conservativa del negozio giuridico, andrà opportunamente apprezzata la cessione de qua.

Preventivamente o quanto meno contestualmente al trasferimento della quota di partecipazione si dovrà recepire la correlativa “modifica” societaria da s.r.l.s. a s.r.l. c.d. a capitale esiguo, con mutamento della denominazione sociale mediante l’eliminazione dell’aggettivo “semplificata” (e/o dell’eventuale acronimo “S.R.L.S.”) ed inserimento della disciplina statutaria in tema appunto di s.r.l. c.d. a capitale esiguo (salva naturalmente la contemporanea delibera di aumento del capitale sociale a 10.000 euro oppure ad una cifra superiore a detto importo).

Da un punto di vista logico, se non cronologico, il suggerimento è dunque di seguire sempre la via maestra del preventivo (o almeno contestuale) adeguamento societario in s.r.l. rispetto al trasferimento della partecipazione sociale di s.r.l.s. ad un ente.

In caso contrario (mancata modifica societaria preventiva o contestuale al trasferimento), la cessione di quota di s.r.l.s. comunque resterà, come detto, valida, venendo automaticamente qualificata ex lege quale cessione di partecipazione di s.r.l. a capitale esiguo. L’atto sarà efficace immediatamente tra le parti della cessione, in attesa che venga recepita e pubblicizzata al Registro imprese la citata modifica in s.r.l. c.d. a capitale esiguo.

Del resto, la s.r.l.s. e la s.r.l. c.d. a capitale esiguo costituiscono pur sempre di varianti disciplinari del medesimo tipo societario (in termine di variante disciplinare della s.r.l., con particolare riferimento alla s.r.l.s., già ONZA, L’”accesso” alla società per azioni e alla società a responsabilità limitata, in Giur. comm., 2020, p. 728). Per effetto della cessione di quota si verrebbe a creare sostanzialmente una situazione non molto dissimile a quella che si realizza (anche lì tramite cessione/i di quota) ad esempio in caso di passaggio da s.r.l. unipersonale a s.r.l. pluripersonale o viceversa.

Che si tratti sicuramente di varianti del medesimo tipo deriva in primo luogo dalla collocazione dell’art. 2463 bis c.c. all’interno del capo VII del Titolo V del Libro V del Codice civile e cioè tra le disposizioni inerenti alla disciplina della società a responsabilità limitata ed in secondo luogo dalla struttura tipica della s.r.l.s. che comprende tutti gli elementi generali caratterizzanti la disciplina della s.r.l. e su tutti la centralità del socio (parte della dottrina predilige parlare di “sottotipo”, al posto del “variante disciplinare” del medesimo tipo: per tutti, CAGNASSO, La s.r.l: un tipo societario “senza qualità”?, in Nuovo dir. soc., 2013, 5, p. 18; M. CIAN, Il tipo s.r.l.?, in Nuove leggi civ. comm., 2021, p. 304 ss.). Depone in tale senso il richiamo, nell’ultimo comma dell’art. 2463 bis c.c., proprio alla disciplina della s.r.l. in quanto compatibile. Del resto, ove non si fosse trattato di varianti dello stesso tipo ma di tipi sociali autonomi, ogni modifica da s.r.l.s. a s.r.l. ordinaria avrebbe dovuto inquadrarsi quale trasformazione in senso tecnico e conseguentemente sarebbe stata assoggettata alla relativa disciplina: il che viene negato dalla dottrina dominante (cfr. Massima n. 132 del 5 marzo 2013 del Consiglio Notarile di Milano, cit.; Orientamento R.A.4, settembre 2012, del Comitato Triveneto dei Notai).

Tornando all’ipotesi del trasferimento di partecipazioni sociale di s.r.l.s. ad un ente effettuata senza una previa (o contestuale) modifica societaria, pur restando valida ed efficace tra le parti, determinerà a carico dell’organo amministrativo il dovere di convocare tempestivamente l’assemblea per l’adeguamento/modifica dell’atto costitutivo originario, inserendo la denominazione corretta di s.r.l. anziché di s.r.l.s. e la normativa in genere tipica della s.r.l. a capitale esiguo (in sostanza la previsione di uno “statuto” che è inesistente nella s.r.l.s.).

Inoltre, da un punto di vista professionale le parti del trasferimento andranno naturalmente rese edotte dal notaio (rogante l’atto o autenticante le firme), pena l’eventuale responsabilità professionale di quest’ultimo che, non procedendosi, prima del trasferimento o almeno contestualmente allo stesso, alla modifica in s.r.l. c.d. a capitale esiguo o non, il trasferimento sarà inizialmente efficace soltanto tra le stesse.

Per i terzi è importante conoscere se la società, con cui si rapportino, è una s.r.l.s. o una s.r.l. c.d. a capitale esiguo (oppure una s.r.l. ordinaria): ferma la valenza della pubblicità dichiarativa del trasferimento nel Registro delle imprese (di cui all’art. 2470 c.c.), l’art. 2463 bis, comma 3, c.c., impone di pubblicizzare negli atti e nella corrispondenza l’indicazione nella denominazione dell’aggettivo “semplificata”, nonché la diffusione dei dati essenziali della società anche tramite lo spazio elettronico destinato alla comunicazione e collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Se la citata modifica societaria non venisse effettuata prima o recepita contestualmente al trasferimento de quo, il competente Registro delle imprese potrebbe rifiutarne l’iscrizione (impedendone così l’efficacia verso i terzi, arg. ex art. 2470, comma 3, c.c.); se invece il trasferimento per ipotesi fosse erroneamente iscritto, potrebbe procedere alla cancellazione d’ufficio. In entrambi i casi è comunque indubbio che l’atto di trasferimento di quota di s.r.l.s. sia valido come di quota di s.r.l. c.d. a capitale esiguo e sia efficace subito tra le parti.

D’altra parte, dopo la fase della costituzione della s.r.l.s., il confine tra quest’ultima e la s.r.l. c.d. a capitale esiguo diventa molto labile: salvo il nomen, l’unica differenza sarebbe data dalla possibilità, per la seconda variante disciplinare di società, di avere un vero atto costitutivo/statuto anziché quello “fantasma” della prima variante, di cui al modello uniforme ministeriale. Peraltro ciò sembra anche confermato dal fatto che il Legislatore nell’abrogare la s.r.l. a capitale ridotto, abbia riqualificato le società già esistenti che avevano adottato questo particolare assetto proprio come s.r.l. semplificate (cfr. art. 9, comma 15, del D.L. n. 76/2013).   

La conclusione, cui si è pervenuti, sembra valere nell’ipotesi di circolazione della quota da parte dell’unico socio di s.r.l.s. o da parte di tutti i soci della stessa a favore di un ente: l’atto di trasferimento effettuato dal socio è valido come trasferimento di partecipazione sociale di s.r.l. c.d. a capitale esiguo ed efficace immediatamente tra le parti ma inefficace, fino all’iscrizione della modifica/adeguamento al registro delle imprese (che sbloccherebbe peraltro anche l’iscrizione del trasferimento), nei confronti dei terzi in genere.

Ci si potrebbe chiedere se le cose mutino nel caso in cui, in assenza di formale modifica in s.r.l. c.d. a capitale esiguo, il trasferimento in parola venga effettuato soltanto da un socio o per ipotesi da qualche socio, ma non dall’unico né dall’intera compagine sociale. In questo caso il trasferimento potrebbe esplicare effetti immediati, oltre che tra le parti della cessione, anche verso gli altri soci?

Si potrebbe eccepire che il trasferimento di partecipazione sociale di s.r.l.s. di un socio pregiudichi l’eventuale altro e/o altri soci della medesima società, i quali siano rimasti inerti, non avendo effettuato alcun trasferimento. Questi ultimi soci (gli inerti) subirebbero di fatto la citata modifica ex lege in s.r.l. c.d. a capitale esiguo determinata dal trasferimento di quota di partecipazione altrui. Sì potrebbe sostenere, in vero, che quel trasferimento, provocando un mutamento di “variante” di s.r.l. legittimi il diritto di recesso in capo agli altri soci, considerando: (i) che costoro non hanno concorso a quel mutamento; e (ii) che tale mutamento si apprezzi siccome “cambiamento del tipo”, in grado di attivare il recesso secondo l’art. 2473, comma 1, c.c., assegnando alla parola “tipo” il significato di assetto pattizio voluto dalle parti, quello di s.r.l.s., e poi mutato in altro, e diverso, assetto pattizio, quello della s.r.l. ordinaria (c.d. a capitale esiguo o non), a cagione di un comportamento del socio trasferente.  

In contrario si potrebbe replicare che, trattandosi di una mera variante del medesimo tipo societario, non vi sarebbe alcun nocumento per gli altri soci (rimasti inerti) ed anzi che sarebbe ipotizzabile un miglioramento della loro situazione (si pensi, ad esempio, alla possibilità di adottare uno statuto plasmato sulle particolari esigenze dei soci, al posto del modello uniforme ministeriale di atto costitutivo, ecc.). Tanto più se si aderisse alla tesi che appare prevalente in dottrina (cfr., per tutti, FERRI Jr, La società a responsabilità limitata semplificata e la società a responsabilità limitata a capitale ridotto e semplificata, in Società, banche e crisi d’impresa. Liber amicorum Pietro Abbadessa, a cura di M. Campobasso, V. Cariello, V. Di Cataldo, F. Guerrera, A. Sciarrone Alibrandi, Torino, 2014, p. 1746; IBBA, Il nuovo diritto societario tra crisi e ripresa (diritto societario quo vadis?), in Riv. soc., 2016, pp. 1049, nota 105; MARASÀ, Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e start up innovative prima e dopo la L. n. 99/2013 di conversione del DL n. 76/2013, in Società, 2013, pp. 1092; TRONCI, La riserva legale a formazione accelerata: problemi vecchi e nuovi, in Riv. soc., 2014, pp. 194 ss.), secondo cui l’obbligo di formazione accelerata della riserva legale di cui all’art. 2463, ultimo comma, c.c., dettato per le s.r.l. a capitale esiguo, si applica di default anche alle s.r.l.s. In quest’ultimo senso si è sottolineato come le norme dettate in materia di s.r.l., ed a maggior ragione in tema di s.r.l. a capitale inferiore a 10.000 euro, sono generalmente tollerabili dalle s.r.l.s. e dunque a queste applicabili, stante il rinvio dell’ultimo comma dell’art. 2643 bis c.c. (anche il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio n. 892/2013, ha ritenuto estensibile alle S.r.l. semplificate la speciale disciplina prevista per le s.r.l. c.d. a capitale esiguo). Del resto, la soluzione opposta comporterebbe una disparità di trattamento fra i creditori sociali delle s.r.l. c.d. a capitale esiguo o non, i quali beneficerebbero dell’applicazione della norma in commento ed i creditori sociali delle s.r.l.s., che invece non se ne potrebbero avvantaggiare.

Peraltro se anche si ritenesse non estensibile il meccanismo di formazione della riserva legale accelerata per la s.r.l.s. (per l’inapplicabilità, BUSANI, La nuova società a responsabilità limitata semplificata e la nuova s.r.l. con capitale inferiore a 10mila euro, in Società, 2013, p. 1082; MAGLIULO, Le operazioni straordinarie nelle nuove fattispecie codicistiche di s.r.l., reperibile all’indirizzo:https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=42/4209&mn=39; similmente MARTINO, Interrogativi in tema di patrimonializzazione delle s.r.l., con particolare riferimento alle s.r.l. semplificate, in Riv. not., 2022, pp. 353-354.), in quanto modello a carattere “promozionale”, l’eventuale svantaggio, in termini di minori utili distribuibili ai soci a causa dell’obbligo di formazione accelerata di tale riserva, potrebbe essere controbilanciato dall’utilizzo di uno “statuto” più articolato ed adeguato alle esigenze di una società ormai radicata nel mercato, nonchè da una maggiore stabilità finanziaria di quest’ultima.    

Ciò riferito, coerenza e prudenza impongono di ritenere che, qualora non si raggiunga un accordo tra tutti i soci per il formale adeguamento della società (che recepisca la modifica ex lege in s.r.l. c.d. a capitale esiguo), frutto del trasferimento di quota effettuata da un solo componente della compagine, l’atto traslativo resti comunque valido, ma efficace ab initio soltanto tra le parti della cessione e giammai nei confronti degli altri soci.

La conclusione pertanto è la medesima cui si è già pervenuti relativamente al caso del trasferimento di quota effettuata dall’unico socio o dall’intera compagine della s.r.l.s. ad uno o più enti: l’atto di cessione, senza la previa o contestuale modifica/adeguamento della società, resterà valido come trasferimento di quota di s.r.l. c.d. a capitale esiguo ma non sarà efficace nell’immediato verso i terzi (compresi gli altri soci e la società).

In altri termini l’efficacia della cessione nei confronti dei terzi in genere (con la precisazione di cui infra per l’intervento nella delibera di recepimento della modifica), sarà subordinata al recepimento della modifica/adeguamento ed alla relativa pubblicità di quest’ultima nel Registro delle imprese, oltre che naturalmente alla pubblicità nel medesimo Registro della cessione stessa.      

D’altra parte, se così non fosse, si potrebbe avere la paradossale conseguenza che i soci non cedenti, ignari per ipotesi del trasferimento ad un ente e della conseguente “conversione” ex lege della società, continuino a trattare quest’ultima incolpevolmente come s.r.l.s.

Senza contare che l’esigenza di recepire formalmente con apposita delibera la modifica ex lege della società, frutto del trasferimento all’ente, potrebbe per ipotesi restare sconosciuta all’organo amministrativo, deputato a convocare proprio l’assemblea che dovrà deliberare la “modifica/adeguamento”.

Veniamo ora ad un altro aspetto connesso a quello in parola e di estrema rilevanza per il notaio. Si è concluso poc’anzi nei sensi dell’immediata efficacia inter partes del trasferimento di quota di partecipazione di s.r.l.s. ad un ente, finché non vi sia una formale modifica in s.r.l. c.d. a capitale esiguo o non. Si pone dunque il problema del soggetto che dovrà intervenire alla successiva delibera di recepimento della modifica ex lege in s.r.l. c.d. a capitale esiguo: sarà la persona fisica cedente o l’ente cessionario, debitamente rappresentato?

La risposta non può essere univoca: dipende se il trasferimento della quota di partecipazione sia stato già iscritto al Registro delle imprese e non cancellato d’ufficio; se sia stato solo depositato al Registro delle imprese e protocollato (l’art. 2470, primo co., c.c., stabilisce che il trasferimento della partecipazione ha effetto di fronte alla società dal momento del deposito all’ufficio del Registro delle imprese competente), ma non ancora iscritto; se infine detto trasferimento non sia stato neppure depositato nel citato Registro.

Nel primo caso, legittimato ad intervenire alla delibera assembleare di “modifica” è l’ente cessionario in persona del legale rappresentante.

Nel terzo caso invece - a meno di non voler aderire ad una opinione che, enfatizzando la facoltà di “re-introduzione” del libro soci ai fini della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, ritiene efficace, anche verso la società, il trasferimento a favore del cessionario, ancorchè non ancora depositato ed iscritto al Registro delle imprese, purché vi sia un consenso di tutti e ciascun socio nonché della società - sarebbe legittimato ad intervenire all’assemblea la persona fisica cedente.

E’ evidente che la fattispecie in grado di suscitare maggiori dubbi operativi sia la seconda: quella del mero deposito con protocollazione al Registro delle Imprese dell’atto di trasferimento della quota, senza che sia ancora avvenuta la relativa iscrizione.

Qualora si segua la soluzione che fa leva sul dato letterale dell’art. 2470, comma 1, c.c., il soggetto legittimato all’intervento ed al voto in assemblea sarà l’ente e poiché il Registro delle Imprese non pubblicizza l’avvenuto deposito bensì solo la successiva iscrizione, nelle more di quest’ultima, sarà onere dell’ente documentare alla società l’avvenuto deposito del trasferimento. Inoltre, nell’ipotesi in cui la richiesta di iscrizione della cessione venisse poi rifiutata dal Gerente del Registro delle Imprese, alla delibera di adeguamento/modifica adottata con l’intervento e il voto del cessionario sarà applicabile l’art. 2479 ter c.c.

La soluzione che fa leva sul tenore letterale dell’art. 2470, comma 1, c.c., già in passato avallata tra l’altro dalla Massima n. I.I.36 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, è stata però recentemente contrastata dalla Giurisprudenza di legittimità, la quale ha interpretato il lemma “deposito” in senso sostanziale, richiedendo che l’atto di trasferimento fosse anche iscritto nel Registro delle Imprese (per quest’ultima tesi si veda, ad esempio, Cass., 27 novembre 2019, n. 31051, in CNN notizie, 17 dicembre 2019, con nota di Boggiali, Efficacia degli atti di disposizione delle quote di s.r.l.).

Stante quanto evidenziato, motivi di prudenza e la funzione anti-processualistica notarile, di Carneluttiana memoria, suggeriscono nella fattispecie di seguire l’opzione interpretativa che attribuisce i diritti sociali in favore dell’ente dopo l’iscrizione dell’atto di trasferimento della quota.  

Qualora poi i soci della s.r.l.s. non intendessero per così dire evolvere in s.r.l. c.d. a capitale esiguo, naturalmente dovranno (contestualmente al trasferimento della quota) provvedere ad un aumento del capitale sociale fino ad un importo non inferiore a 10.000,00 euro, non essendo più possibile “sanare” la situazione, effettuando una (retro)cessione delle partecipazioni sociale intestate alla persona giuridica in favore di una persona fisica, visto che ormai il regime di s.r.l. c.d. a capitale esiguo si è ormai instaurato ex lege e di fatto irreversibilmente con l’acquisto della partecipazione di s.r.l.s. da parte dell’ente.

L’accesso di un ente ad una s.r.l.s. (durante societate) è stato in passato ammesso solo per effetto di atti “non volontari”: si è fatto l’esempio dell’acquisto di tali partecipazioni societarie a seguito della successione mortis causa, sia a titolo universale che particolare, del socio (cfr. Massima R.A. 2 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, secondo cui il trasferimento delle quote sociali di una s.r.l.s. è ammesso mortis causa in favore degli eredi o dei legatari, anche se questi sono soggetti diversi dalle persone fisiche; nella stessa linea v. anche Massima n. 128 del Consiglio Notarile di Milano del 5 marzo 2013). Difatti almeno nel caso di apertura della successione legittima e di assenza di successibili entro il sesto grado, la regola del subentro (artt. 565 e 586 c.c.), quale erede, dello Stato ne rappresenta un’espressa conferma (anche in questo caso la società dovrà poi “adeguarsi” nella veste formale attraverso una modifica, essendo divenuta ex lege una s.r.l. c.d. a capitale esiguo).

Una chiosa meritano due ipotesi astrattamente realizzabili proprio nella fase genetica della s.r.l.s.

La prima è quella della previsione, già in sede di atto costitutivo, di diritti reali “minori” in favore di soggetti non persone fisiche. Basti pensare, ad esempio, al caso dell’usufruttuario persona giuridica e del nudo proprietario persona fisica: la circostanza per cui in sede di atto costitutivo i soci possano essere persone fisiche (ex art. 2463 bis, comma 1, e comma 2, n. 1 c.c.) non esclude la legittimità della citata eventualità, in quanto l’usufruttuario della quota non riveste la qualità di socio che rimane in capo al nudo proprietario (cfr. Angelici, Usufrutto di quota di s.r.l. in sede di costituzione della società, in Studi e materiali, Milano, 1995, pp. 149 ss., BOGGIALI - RUOTOLO, Le nuove s.r.l., Studio del CNN n. 892 del 12 dicembre 2013). Pertanto, in questo caso si avrebbe di fatto “la partecipazione” di un ente in s.r.l.s. valida ed efficace fin dall’inizio. Lo stesso vale per il pegno di quota di s.r.l.s., non assumendo il creditore pignoratizio la qualità di socio.

La seconda ipotesi invece concerne l’eventuale partecipazione di una società fiduciaria (e quindi non di una persona fisica) all’atto costitutivo di una s.r.l.s., magari esplicitandosi che la fiduciaria agisce per conto di una persona fisica, di cui però non riveli il nominativo. La soluzione positiva potrebbe essere qui ricercata nella ricostruzione giuridica dell’intestazione fiduciaria (fiducia romanistica o fiducia germanistica) oppure potrebbe forse risolversi attraverso il richiamo al noto brocardo ubi lex voluit dixit, dandosi cioè rilevanza ai soli casi in cui il rapporto fiduciario e sottostante sia stato espressamente contemplato dal Legislatore (ad es. artt. 2504 ter, 2357, 2358 e 2359 c.c.).