MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO NELLE SPA
Ai sensi del comma 6 dell’art. 2436 c.c., il testo integrale dello statuto, nella sua redazione aggiornata, non costituisce un allegato obbligatorio del verbale che recepisce la modifica, bensì un allegato obbligatorio al deposito nel registro imprese di detto verbale. È comunque opportuno che detto testo integrale dello statuto aggiornato sia allegato al verbale.
Normativa: art.2436, comma 6 c.c. (Massima H.F.1 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
VERBALI RECANTI MODIFICHE STATUTARIE DI SOCIETÀ DI CAPITALI - FACOLTATIVITÀ DI ALLEGAZIONE DELLO STATUTO NELLA VERSIONE AGGIORNATA - DISPENSA DALLA LETTURA IN CASO DI ALLEGAZIONE – AMMISSIBILITÀ.
Nei verbali contenenti modifiche statutarie di Società di capitali non è obbligatoria l'allegazione al verbale dello Statuto aggiornato; quando tale allegazione (ancorché facoltativa) avvenga, è legittima la dispensa dalla lettura, posto che il controllo di legalità del Notaio sulle modifiche statutarie avviene in un momento successivo alla redazione del verbale.
Normativa: art. 2436, comma 6 c.c. (Massima n. 2 del Comitato Notarile della Regione Campania del 27 maggio 2011)
ADEGUAMENTO DELLO STATUTO: LIMITI
L'obbligo di uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili entro il 30 settembre 2004, disposto per le società di capitali dal primo comma dell'art. 223 bis disp.att.c.c. non ha ad oggetto le disposizioni "contingenti" dell'atto costitutivo (ovverosia quelle contenute nei n. 1, 6 e 12 del previgente art. 2328 c.c., oltre al nome dei primi amministratori e sindaci), bensì unicamente le clausole "durature", normalmente contenute nello statuto allegato all'atto costitutivo.
Normativa: art. 223 bis disp.att.c.c. (Massima n. 2 del 9 dicembre 2003 elaborata dal consiglio notarile di Milano)
ADEGUAMENTI STATUTARI E DISCIPLINA TRANSITORIA
L'art. 223-bis, comma 3, disp. att. c.c., quale risultante dal D.Lgs. 6 febbraio 2004 n. 37, in vigore dal 29 febbraio 2004, permette di modificare l'atto costitutivo/statuto di società di capitali con deliberazione sorretta dalla maggioranza semplice dei legittimati al voto intervenuti in assemblea, in deroga alle più qualificate maggioranze previste dalla legge o dall'atto costitutivo/statuto per le modifiche dello stesso, nei seguenti casi:
a) mero adattamento a norme inderogabili introdotte dalla nuova normativa, anche laddove ciò comportasse l'adozione di scelte discrezionali, purché necessariamente dipendenti dalla modificazione imposta dalle nuove norme inderogabili;
b) inserimento di clausole miranti a disapplicare norme derogabili introdotte dalla nuova normativa in modifica della precedente, se (e solo se) l'inserimento sia finalizzato a continuare ad applicare - in quanto consentito dalla nuova legge - la vecchia disciplina, sinora applicabile nel silenzio dell'atto costitutivo/statuto ovvero in forza del generico rinvio alla legge, in esso contenuto.
In forza del medesimo art. 223-bis disp. att. c.c., come da ultimo modificato, le società di capitali costituite anteriormente al 1° gennaio 2004 sono regolate:
i) dalla nuova normativa, dal momento in cui il relativo atto costitutivo/statuto è stato adeguato alla stessa, nonché, in ogni caso, dal 1° ottobre 2004;
ii) nel periodo anteriore all'adeguamento e, in difetto, sino al 30 settembre 2004:
a) dai patti contenuti nell'atto costitutivo/statuto, ancorché contrastanti con la nuova normativa (anche inderogabile), purché conformi alla precedente; nonché
b) nel silenzio dei patti sociali o in presenza di un rinvio alla legge, ivi contenuto:
b1) dalla vecchia normativa, là dove la nuova normativa, pur disponendo diversamente, ammetta una regolamentazione conforme alla precedente normativa;
b2) dalla nuova normativa, nei restanti casi.
Normativa: art. 223 bis, c3, disp. att. c.c., (Massima n. 5 del 10 marzo 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
ADEGUAMENTO DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA
L'ultrattività prevista dal quarto comma [N.d.R. ora quinto comma] dell'art. 223 bis disp. att. c.c. (in base al quale le previgenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia sino al 30 settembre 2004, anche se non conformi alle nuove disposizioni inderogabili) è riferita unicamente alla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 6/2003 e pertanto la clausola compromissoria, contenuta in statuto societario, che non risulti conforme alla disciplina introdotta dal secondo comma dell'art. 34 del D.Lgs. n. 5/2003, deve essere considerata, dopo il 1° gennaio 2004, contraria a disposizioni inderogabili di legge.
La deliberazione assembleare di adeguamento di tale clausola, adottata dopo il 1° gennaio 2004, non richiede le maggioranze previste dall'art.34 del D.Lgs. n. 5/2003 e può essere adottata dall'assemblea straordinaria a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dagli intervenuti, ai sensi del secondo comma [N.d.R. ora terzo comma] dell'art. 223 bis citato.
Qualora invece la deliberazione assembleare preveda - anche mediante l'adozione di un nuovo testo di statuto - l'introduzione della clausola compromissoria sarà richiesta, limitatamente all'adozione di quest'ultima, la maggioranza qualificata prevista dall'art. 34, quinto comma, del D.Lgs. n. 5/2003.
Normativa: art. 223 bis disp. att. c.c., (Massima n. 3 del 21 gennaio 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
ESEGUIBILITÀ DELLE DELIBERE NON ISCRITTE
Le decisioni di modifica dello statuto sono sottoposte, ai sensi dell’art. 2436, comma 5, c.c., alla condizione sospensiva di efficacia della loro iscrizione nel registro delle imprese.
È quindi possibile, pendente la condizione sospensiva, ai sensi dell’art. 1357 c.c.:
a) adottare, anche non nella stessa assemblea, ulteriori delibere connesse o dipendenti da quella o da quelle ancora sospese (cosiddette “delibere a cascata”);
b) dare esecuzione alle delibere ancora inefficaci (ad esempio sottoscrivere un aumento di capitale contestualmente alla delibera che lo adotta);
c) adottare delibere da parte di altri organi sociali in forza di poteri attribuiti dallo statuto in virtù di una delibera modificativa non ancora iscritta.
In tutti questi casi gli atti ulteriori: connessi, dipendenti o esecutivi di delibere non ancora efficaci, sono a loro volta sottoposti alla medesima condizione di efficacia dell’atto da cui traggono legittimazione.
Normativa: artt. 2436, c 5, 1357 c.c. (Massima H.F.2 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
EFFICACIA DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLE MODIFICAZIONI STATUTARIE
Il principio - stabilito nell'art. 2436 c.c. - secondo cui le modifiche statutarie acquistano efficacia solo "dopo l'iscrizione" nel Registro delle Imprese non impedisce che vengano assunte, a cura degli organi sociali muniti della relativa competenza, delibere fondate sulla modificazione statutaria approvata ma non ancora iscritta; l'efficacia di tali delibere è subordinata all'iscrizione nel Registro delle Imprese della modificazione statutaria che ne costituisce il presupposto. Qualora una modificazione statutaria attribuisca ad un organo sociale una particolare competenza deliberativa, la competenza stessa può dirsi sussistente (e le relative delibere essere assunte) solo dopo che, con l'iscrizione nel Registro delle Imprese, la modificazione statutaria ha assunto efficacia.
Normativa: art.2436 c.c. (Massima n. 19 del 10 marzo 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
MODIFICA DELLA DURATA DELL’ESERCIZIO SOCIALE
E’ possibile modificare la data di chiusura dell’esercizio sociale a condizione che al fine di portare a regime tale modifica non sia previsto un esercizio ultrannuale.
Non sembra possibile adottare una delibera che riduca la durata di un esercizio sociale già chiuso, anche se il relativo bilancio non è stato ancora predisposto e approvato.
Normativa: art.2364 c.c. (Massima H.F.3 -1° pubbl. 9/04 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
DETERMINAZIONE DEL LIMITE DEL 10% DEL PATRIMONIO NETTO PER L’ISTITUZIONE DI UN PATRIMONIO DESTINATO
Nel valutare il rispetto del limite del 10% del patrimonio netto della società di cui all’art. 2447 bis, comma 2, c.c. si deve tener conto soltanto del valore complessivo dei beni e dei rapporti giuridici facenti capo alla società che la stessa segrega in uno o più patrimoni destinati, mentre non vanno computati nel relativo calcolo gli elementi patrimoniali apportati da soggetti diversi, siano essi soci o terzi, in quanto la destinazione in via esclusiva di tali apporti allo specifico affare non comporta alcun pregiudizio per i creditori generali della società.
Normativa: art. 2447-bis c.c.
(Massima n. H.J.4 pubblicata 9/20 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)