MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO - OPERAZIONI SUL CAPITALE E OPERAZIONI DI RIPIANAMENTO PERDITE DI S.P.A.
In relazione al nuovo ammontare minimo del capitale sociale di s.p.a., fissato dall'art. 2327 c.c. in euro 120.000, si deve ritenere che, stante la norma transitoria contenuta nell'art. 223-ter disp. att. c.c.:
a) le s.p.a. costituite prima del 1° gennaio 2004, dotate di un capitale pari o superiore ad euro 120.000:
- non possono ridurre il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2445 c.c., al di sotto dell'ammontare di euro 120.000;
- debbono ricostituire il capitale sociale, nelle ipotesi di riduzione per perdite al di sotto del minimo legale, ad un ammontare almeno pari ad euro 120.000;
b) le s.p.a. costituite prima del 1° gennaio 2004, dotate di un capitale inferiore ad euro 120.000:
- non possono ridurre il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2445 c.c., al di sotto dell'ammontare del loro capitale sociale alla data del 1° gennaio 2004, né al di sotto del minimo legale di euro 120.000 qualora successivamente al 1° gennaio 2004 si siano adeguate a tale nuovo ammontare;
- debbono ricostituire il capitale sociale, nelle ipotesi di riduzione per perdite al di sotto del minimo legale, ad un ammontare almeno pari al loro capitale sociale alla data del 1° gennaio 2004, ovvero al minimo legale di euro 120.000 qualora successivamente al 1° gennaio 2004 si siano adeguate a tale nuovo ammontare;
- si sciolgono se allo scadere del termine di durata (previsto dallo statuto alla data del 1° gennaio 2004) non provvedono ad aumentare (e sottoscrivere) il capitale sociale sino ad almeno euro 120.000;
- possono legittimamente prorogare il termine di durata della società, solo se il capitale viene contestualmente aumentato (e sottoscritto) sino ad almeno euro 120.000;
c) le s.r.l. costituite prima del 1° gennaio 2004 (nonché le società di persone o gli altri enti ex artt. 2500 ss.):
- possono trasformarsi in s.p.a. solo se il capitale viene contestualmente aumentato (e sottoscritto) sino ad almeno euro 120.000 o viene comunque determinato in misura pari ad almeno euro 120.000.
Normativa: artt. 2327, 223-ter disp. att. c.c. (Massima del 26 febbraio 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
PRESUPPOSTI DELL'ATTUAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE
L'avvenuta liberazione di tutte le azioni precedentemente emesse (art. 2438, comma 1, c.c.) e l'avvenuta esecuzione di tutti i conferimenti precedentemente dovuti (art. 2481, comma 2, c.c.) non rappresentano presupposti della deliberazione di aumento del capitale sociale, bensì unicamente della sua "esecuzione" o "attuazione". In presenza di azioni non ancora interamente liberate (nella s.p.a.) o di conferimenti non ancora interamente eseguiti (nella s.r.l.), i citati articoli 2438, comma 1, e 2481, comma 2, c.c., inibiscono pertanto agli amministratori di perfezionare la sottoscrizione ed emissione delle azioni o delle partecipazioni di compendio dell'aumento di capitale. Ne consegue che, in tali circostanze, la pur legittima dichiarazione dei soci o di alcuni di essi di voler contestualmente sottoscrivere l'aumento deliberato dall'assemblea con immediata esecuzione del conferimento è sospensivamente condizionata ex lege alla completa liberazione delle azioni o quote già emesse in precedenza e non consente, sino a tale momento: (i) l'imputazione a capitale dei conferimenti eseguiti; (ii) l'attestazione, da parte degli amministratori, dell'avvenuta sottoscrizione dell'aumento; (iii) il deposito dello statuto riportante il nuovo ammontare del capitale sociale; (iv) l'emissione delle azioni o quote. Nella s.r.l., l'esecuzione dei conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, ai sensi dell'art. 2464, comma 6, c.c., deve intendersi avvenuta una volta assunto l'obbligo da parte del socio e prestata la polizza di assicurazione o la fideiussione bancaria a garanzia dell'obbligo assunto dal conferente.
Normativa: artt. 2438, comma 1 e 2481, comma 2 c.c. (Massima del 22 novembre 2005 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
RISERVE SOPRAVVENUTE UTILIZZABILI PER L’AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE E SITUAZIONE PATRIMONIALE AGGIORNATA
Non è necessaria la redazione di una situazione patrimoniale aggiornata nel caso di aumento gratuito del capitale sociale, essendo all’uopo sufficiente l’attestazione dell’organo amministrativo che non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la redazione ed approvazione del bilancio di esercizio.
Tuttavia, qualora si volessero utilizzare per l’aumento gratuito di capitale riserve formatesi successivamente alla data di riferimento dell’ultimo bilancio approvato (ad es. versamenti soci in conto aumento capitale o riserve sovrapprezzo azioni), sarà necessaria la predisposizione da parte degli amministratori e l’approvazione da parte dell’assemblea di una situazione patrimoniale aggiornata redatta secondo i criteri del bilancio di esercizio.
In tale ultimo caso, peraltro, saranno utilizzabili per l’aumento gratuito solo quelle poste che possono essere qualificate come “riserve” anche prima della chiusura dell’esercizio sociale, in quanto già definitivamente acquisite al patrimonio della società (come la riserva versamenti soci in conto aumento capitale o la riserva sovrapprezzo azioni), e non quelle poste che non possono qualificarsi come “riserva” prima della chiusura dell’esercizio: tali sono gli utili conseguiti dalla data di chiusura dell’esercizio precedente (c.d. “utili di periodo”), che, secondo il letterale tenore del comma 4 dell’art. 2433-bis c.c., non possono considerarsi riserva disponibile.
Normativa: artt.2442, 2433 bis, c4 c.c. (Massima H.G.33 – 1° pubbl. 9/14 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
TERMINE PER L’ESERCIZIO DELL’OPZIONE SUGLI AUMENTI DI CAPITALE
Il termine non inferiore a 30 giorni dalla pubblicazione dell’offerta per l’esercizio del diritto di opzione in caso di aumento di capitale, termine previsto dall’art. 2441, comma 2, c.c., non può essere ridotto per disposizione statutaria o con deliberazione assembleare adottata a maggioranza. È tuttavia ammesso che tutti i soci della società rinuncino a tale termine di legge in riferimento allo specifico aumento di capitale deliberato.
Normativa: art.2441, c2 c.c. (Massima H.G.1- 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
AUMENTO DI CAPITALE IN PRESENZA DI AZIONI NON INTERAMENTE LIBERATE
L’art. 2438, comma 1, c.c., che prevede che la decisione di aumentare il capitale sociale non può essere “eseguita” fin quando le azioni precedentemente emesse non siano state interamente liberate, implicitamente consente che un aumento di capitale possa essere deliberato anche in presenza di un precedente aumento sottoscritto e non integralmente versato.
L’aumento di capitale gratuito, essendo per sua natura incompatibile con un’esecuzione differita, risolvendosi in una mera imputazione contabile, può essere deliberato ed attuato anche in presenza di azioni non integralmente liberate.
Normativa: art.2438, c1 c.c. (Massima H.G.2 -1° pubbl. 9/04 - modif. 9/11 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA REDAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE EX ART. 2446, COMMA 1, C.C.
I fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società di cui gli amministratori devono dare conto in assemblea ai sensi dell’art. 2446, comma 1, c.c., consistono in fatti che incidono sulle prospettive future della società e quindi sulla previsione di andamento della stessa (ad esempio: stipulazione di un importante contratto), possono anche riguardare eventi sopravvenuti che abbiano inciso sulla entità della perdita riducendola o aumentandola. In ogni caso il capitale, ai sensi del comma 2 dell’art. 2446 c.c., o dell’art. 2447 c.c., deve essere ridotto sempre in proporzione delle perdite accertate e l’accertamento delle perdite è affidato ad un documento contabile quale è la relazione sulla situazione patrimoniale della società e non al resoconto orale degli eventi sopravvenuti effettuato nella riunione assembleare da parte degli amministratori.
Normativa: art.2446 c.c. (Massima H.G.3 -- 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
AUMENTO DI CAPITALE CON VERSAMENTI SOCI IN CONTO CAPITALE
Non è necessaria la stima se si procede all’aumento mediante passaggio a capitale del fondo soci-aumento di capitale, o soci-conto capitale, trattandosi di mezzi propri della società.
Normativa: art.2442 c.c. (Massima H.G.4 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
SOTTOSCRIZIONE E VERSAMENTO DELL'AUMENTO DI CAPITALE PRIMA DELL'ISCRIZIONE AL REGISTRO IMPRESE DELLA RELATIVA DELIBERA
La sottoscrizione dell'aumento di capitale a pagamento (in denaro od in natura) può intervenire prima che la relativa delibera acquisti efficacia - ai sensi dell'articolo 2436 del Codice Civile - con l'iscrizione al Registro Imprese. L'esecuzione può quindi avvenire anche in corso di assemblea, facendosene menzione nel relativo verbale, cui pertanto può essere allegato il testo di statuto aggiornato con l'indicazione del nuovo capitale sociale.
Normativa: art.2436 c.c. (Massima del 10 marzo 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
AUMENTO DI CAPITALE E COMPENSAZIONE DI CREDITI.
L'obbligo di conferimento di denaro in esecuzione di un aumento di capitale di s.p.a. o s.r.l. può essere estinto mediante compensazione di un credito vantato dal sottoscrittore verso la società, anche in mancanza di espressa disposizione della deliberazione di aumento. Tale compensazione, qualora sia legale e abbia quindi a oggetto debiti certi, liquidi ed esigibili ai sensi dell'art. 1243 c.c., non richiede il consenso della società, nemmeno nel momento in cui viene eseguita la sottoscrizione. Qualora il sottoscrittore intenda invece avvalersi, a tali fini, di un credito certo e liquido, ma non esigibile, la compensazione richiede il consenso della società ai sensi dell'art. 1252 c.c. La compensazione tra il debito per il conferimento in denaro e un credito vantato dal sottoscrittore nei confronti della società può avere luogo, secondo quanto sopra esposto, anche qualora tale credito sia sorto da una prestazione di natura non finanziaria (ad esempio, la vendita di un bene alla società). In tal caso - allorchè ricorra sostanziale contestualità e corrispondenza tra la prestazione eseguita a favore della società e l'aumento di capitale sottoscritto dal creditore, ovvero quando risulti che le due operazioni sono tra loro preordinate - si reputa che la sussistenza di una relazione di stima eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 2343, 2343-ter o 2465 c.c. costituisca elemento idoneo ad assicurare l'osservanza dei principi che presiedono alla corretta formazione del capitale sociale.
Normativa: artt. 2342, 2343, 2343-ter e 2465 c.c. (Massima del 5 marzo 2013 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
Per procedere alla riduzione del capitale per perdite deve essere presentata ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c., in assemblea, una situazione patrimoniale redatta con i medesimi criteri dell’ultimo bilancio e dalla quale emergano le perdite. Tale situazione non può essere anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’assemblea.
L’esposta procedura non trova applicazione qualora le perdite emergano in sede di approvazione del bilancio e le stesse vengano ripianate nella medesima assemblea o in una successiva che si tenga nelle immediatezze della prima.
In ogni caso gli amministratori debbono dar conto nell’assemblea dei fatti di rilevo avvenuti dopo la redazione della situazione patrimoniale o del bilancio.
Trascorsi più di centottanta giorni dalla data di riferimento del bilancio lo stesso non può più essere utilizzato per la copertura delle perdite e dovrà, pertanto, essere redatta una apposita situazione patrimoniale, con le caratteristiche di cui sopra.
Normativa: artt.2446, 2447 c.c. (Massima H.G.6- 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05-9/11 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
COPERTURA DELLE PERDITE E RILEVANZA DEGLI "UTILI DI PERIODO"
L'abbattimento del capitale sociale per perdite può avere luogo solo previo utilizzo delle eventuali riserve, posto che, ove il capitale stesso fosse ridotto nonostante l'esistenza di altre voci di netto patrimoniale, si verserebbe nella diversa fattispecie della riduzione di cui agli articoli 2445 o 2482 c.c., e non in quella di riduzione per perdite.
Tale esigenza implica che l'utile di periodo (cioè il risultato di segno positivo crea-tosi nel tempo compreso tra la chiusura dell'ultimo esercizio e la data di riferimento della situazione infrannuale) debba essere conteggiato ai fini della determinazione della misura della perdita da coprire, tutte le volte che la sua mancata considerazione determinerebbe riduzione del capitale.
Normativa: artt. 2446, 2447, 2482 bis, 2482 ter c.c. (Massima del 22 novembre 2005 elaborata dal consiglio notarile di Milano)
RIDUZIONE PARZIALE DELLE PERDITE
Non è ammissibile in alcun caso la riduzione parziale delle perdite, neppure in caso di riduzione facoltativa del capitale sociale.
Normativa: art.2446 c.c. (Massima H.G.7 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
SOTTOSCRIZIONE DELLA RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE RIDOTTO PER PERDITE
Nell’ipotesi in cui l’assemblea riduca il capitale per perdite e ne disponga la ricostituzione non è necessaria la contestuale sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte dei soci ai quali deve comunque essere riconosciuto il diritto di opzione. Rimane inteso che, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 2484 n. 4 c.c., fino a quando il deliberato aumento non sia sottoscritto per un ammontare almeno pari a quello del capitale minimo legale, la causa di scioglimento è attuale.
Normativa: artt.2447, 2484, n.4 c.c. (Massima H.G.8 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
COPERTURA PERDITE E UTILE DI PERIODO
In caso di operazione di copertura perdite sulla base di situazione patrimoniale infra annuale, che oltre alle perdite relative agli esercizi precedenti registri anche un c.d. “utile di periodo”, nella determinazione delle perdite da coprire si deve tener conto anche di detto risultato positivo di periodo.
La perdita da coprire dovrà, pertanto, corrispondere all’importo delle perdite accumulate nell’esercizio e/o negli esercizi precedenti decurtato dell’importo del “risultato positivo” infra annuale (perdite da coprire = risultato negativo - risultato positivo).
Normativa: Artt. 2446, 2447 c.c. (Massima H.G.9 -1° pubbl. 9/05 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE - EFFICACIA ED ESEGUIBILITÀ
In caso di riduzione volontaria del capitale a sensi dell’art. 2445 c.c. bisogna distinguere tra efficacia della delibera e sua eseguibilità:
- per quanto riguarda l’efficacia, anche in questo caso si applica la disciplina generale dettata dall’art. 2436, comma 5, c.c., che non viene derogata dalla disposizione in commento; pertanto la delibera di riduzione volontaria del capitale produrrà i suoi effetti subito dopo la iscrizione al registro imprese;
- per quanto riguarda la eseguibilità della delibera, una volta che la stessa sia divenuta efficace, si applica la specifica disciplina dettata dall’art. 2445, comma 3, c.c., in base alla quale la deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell’iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.
Da ciò discende che:
- una volta avvenuta l’iscrizione al registro imprese della delibera di riduzione volontaria del capitale, producendo la stessa tutti i suoi “effetti”, il capitale da indicare nello statuto, negli atti della società, e che dovrà risultare anche nel registro imprese medesimo, dovrà essere il capitale nel suo minor importo, quale risulta dalla riduzione;
- l’importo della riduzione potrà essere materialmente distribuito ai soci (o i soci saranno definitivamente liberati dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti) solo dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla data di iscrizione al registro imprese della delibera, sempreché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione.
Normativa: artt. . 2445, 2436, comma 5 c.c. (Massima H.G.10 - 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE - MODALITÀ DI ATTUAZIONE
In caso di riduzione volontaria del capitale a sensi dell’art. 2445 c.c. la delibera può essere attuata, oltre che mediante il rimborso ai soci o la loro liberazione dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti, anche mediante l’imputazione ad apposita riserva dell’importo della riduzione.
Ovviamente anche nel caso di specie si applicano le disposizioni di cui all’art. 2445, commi 3 e 4, c.c.
Normativa: art.2445 c.c. (Massima H.G.111° pubbl. 9/05 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
APPOSIZIONE DI UN TERMINE O DI UNA CONDIZIONE ALL’ATTO DI SOTTOSCRIZIONE DI UN AUMENTO DI CAPITALE
E’ legittimo apporre all’atto di sottoscrizione di un aumento di capitale, anche nel caso che sia previsto un sovrapprezzo o il conferimento non avvenga in denaro, un termine iniziale o una condizione sospensiva, purché detti termine o condizione esauriscano il loro effetto anteriormente al termine concesso dalla delibera per l’esercizio del diritto di sottoscrizione.
Non risulta invece legittimo apporre un termine iniziale od una condizione sospensiva al solo atto di conferimento a fronte di una sottoscrizione immediata, in quanto i due momenti devono coincidere.
E’ così ad esempio possibile sottoscrivere un aumento di capitale mediante conferimento di un’azienda apponendo, per motivi di semplificazione contabile, a detta sottoscrizione un termine iniziale coincidente con l’inizio di un mese solare, ovvero sottoscrivere un aumento di capitale scindibile con la condizione sospensiva che entro i termini di sottoscrizione dell’intero aumento sia esercitata l’opzione dagli altri soci.
Finché l’atto di sottoscrizione non è divenuto efficace non è possibile depositare nel registro delle imprese per l’iscrizione l’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito ai sensi dell’art. 2444 c.c.
Normativa: artt.2441, 2444 c.c. (Massima H.G.12 - 1° pubbl. 9/06 - modif. 9/10 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
RIDUZIONE DEL CAPITALE IN MISURA NON PROPORZIONALE
E’ legittimo, con il consenso di tutti i soci, sia nell’ipotesi di riduzione reale che in quella per perdite, deliberare la riduzione del capitale in misura non proporzionale rispetto alle singole partecipazioni azionare, modificando in tal modo le percentuali di partecipazione dei singoli soci.
Normativa: artt.2445, 2446 c.c. (Massima H.G.13 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
RIDUZIONE REALE DEL CAPITALE SOCIALE ED ASSEGNAZIONE AI SOCI DI BENI IN NATURA
Nello statuto di una società di capitali, è da ritenere ammissibile la clausola che consenta la riduzione del capitale sociale mediante l’assegnazione di beni in natura.
Tale clausola, manente societate, può essere inserita nello statuto a maggioranza.
In presenza della suddetta clausola, la delibera di riduzione potrà essere assunta dai soci a maggioranza purché non violi il principio della parità di trattamento tra soci.
Normativa: art.2445 c.c. (Massima n. 9 del 2009 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)
OBBLIGAZIONI E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
1. Agli effetti dell’applicazione del primo comma dell’art.2413 c.c. è “volontaria” la riduzione del capitale sociale destinata ad attuarsi in via reale mediante rimborso del capitale sociale o mediante liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti.
2. Ogni fattispecie di riduzione solo “nominale” del capitale sociale è soggetta alla disciplina del secondo comma dell’art.2413 c.c., poiché il rapporto fra poste del patrimonio netto indicate nell’art.2412 c.c. e ammontare delle obbligazioni in circolazione è calcolato prendendo in considerazione il valore delle prime al netto delle perdite.
3. E’ pertanto legittima, in pendenza di un prestito obbligazionario, la riduzione del capitale sociale per perdite deliberata in assenza dei presupposti che la rendono “obbligatoria” ex art.2446 c.c..
4. E’ legittima altresì, in quanto meramente nominale, la riduzione del capitale sociale effetto di operazioni di fusione (ma non di scissione).
Normativa: art.2413 c.c. (Massima n. 19 del 2011 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)
ANNULLAMENTO DI AZIONI PROPRIE SENZA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE.
La deliberazione di annullamento delle azioni proprie non é soggetta alla disciplina dell'art. 2445 c.c. quando sia configurata in modo tale da fare sì che all'esito dell'annullamento non si verifichi alcuna riduzione del capitale sociale, bensì - unica-mente - la riduzione del numero delle azioni (se prive del valore nominale) ovvero la riduzione del numero e l'aumento del valore nominale delle stesse.
Normativa: artt. 2357 ss., 2445 c.c. (Massima del 19 novembre 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
DELIBERA DI RIDUZIONE PER PERDITE DI CAPITALE NON INTERAMENTE LIBERATO
E’ legittimo deliberare ed eseguire una riduzione del capitale per perdite anche in presenza di azioni non interamente liberate.
I titolari delle azioni non interamente liberate che vengono annullate in seguito alla riduzione del capitale per perdite non sono liberati dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti.
Normativa: art. 2446 c.c. (Massima H.G.14- 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
AZZERAMENTO E RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN MANCANZA DI CONTESTUALE ESECUZIONE DELL'AUMENTO.
La deliberazione di azzeramento del capitale sociale o comunque di riduzione al di sotto del minimo legale, per perdite, con contestuale sua ricostituzione ad un importo almeno pari al minimo legale, può essere legittimamente assunta qualora l'esecuzione dell'aumento:
- avvenga in assemblea (ferma la necessità di garantire, con gli opportuni mezzi, il ri-spetto del diritto dei soci di sottoscrivere le nuove partecipazioni, nell'esercizio dell'opzio-ne); oppure:
- sia consentita, dalla delibera stessa, in epoca anche successiva all'assemblea, purché entro i termini di tempo che l'assemblea fissa, nel rispetto delle disposizioni di legge, non eccedendo il tempo necessario per il realizzarsi delle condizioni, di natura sostanziale e procedimentale, che l'esecuzione dell'aumento richiede.
Normativa: artt.2447, 2482 ter c.c. (Massima del 19 novembre 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
CONTENUTO DEL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE NELL’IPOTESI DI DELEGA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DELL’OPZIONE
Nell’ipotesi in cui l’assemblea straordinaria introduca nello statuto la facoltà per gli amministratori di aumentare il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (ai sensi dell’art. 2443, comma 1, secondo periodo, c.c.), deve comunque essere predisposto il parere del collegio sindacale previsto dal comma 6 dell’art. 2441 c.c., ancorché il prezzo di emissione delle azioni non sia ancora determinato.
In tale caso il parere dovrà essere espresso con riguardo alla congruità del criteri di determinazione del prezzo di emissione cui il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai sensi dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 2443 c.c.
Normativa: artt.2441, c6, 2443 c.c. (Massima H.G.15- 1° pubbl. 9/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
LEGITTIMITÀ DELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE ADOTTATA A MAGGIORANZA SENZA SOVRAPPREZZO.
E’ legittimo deliberare a maggioranza un aumento di capitale senza sovrapprezzo (ossia ad un prezzo non congruo), nell’ipotesi in cui sia riconosciuto a tutti i soci, e a tutti gli eventuali portatori di obbligazioni convertibili, il diritto di opzione ai sensi del comma 1 dell’art. 2441 c.c.
Nell’ipotesi invece in cui tale diritto di opzione a favore dei soci, e degli eventuali obbligazionisti convertibili, sia escluso o limitato l’aumento di capitale deliberato a maggioranza deve necessariamente prevedere l’eventuale sovrapprezzo (ossia deve essere deliberato ad un prezzo congruo), nel rispetto della procedura prevista dal comma 6 dell’art. 2441 c.c.
Normativa: art.2441 c.c. (Massima H.G.16 -1° pubbl. 9/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
LEGITTIMITÀ DELLA DELIBERA DI AUMENTO DI CAPITALE ADOTTATA ALL’UNANIMITÀ SENZA SOVRAPPREZZO.
E’ legittimo deliberare all’unanimità, e con il consenso di tutti gli eventuali obbligazionisti convertibili, un aumento di capitale senza sovrapprezzo (ossia ad un prezzo non congruo), ciò anche se sia escluso o limitato il diritto di opzione di cui al comma 1 dell’art. 2441 c.c.
In tale ipotesi non dovrà ovviamente essere posta in essere la procedura di cui al comma 6 dell’art. 2441 c.c.
Normativa: art.2441 c.c. (Massima H.G.17- 1° pubbl. 9/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
IMPOSIZIONE AI SOCI E AGLI EVENTUALI OBBLIGAZIONISTI CONVERTIBILI DELL’OBBLIGO DI ESERCITARE PER INTERO IL DIRITTO DI OPZIONE SUGLI AUMENTI DI CAPITALE
Il diritto di opzione spettante ai soci, e agli eventuali obbligazionisti convertibili, sulla sottoscrizione delle nuove azioni derivanti da aumenti di capitale (riconosciuto dall’art. 2441, comma 1, c.c.) comprende la facoltà di sottoscrivere anche solo parzialmente le azioni ad essi riservate.
Pertanto la delibera che riconosca ai soci, e agli eventuali obbligazionisti convertibili, esclusivamente la facoltà di sottoscrivere integralmente (e non anche parzialmente) le nuove azioni ad essi riservate concretizza un’ipotesi di limitazione del più ampio diritto di sottoscrizione riconosciuto dal codice.
Tale delibera può dunque essere legittimamente adottata solo se ricorrono i presupposti di cui al comma 5 dell’art. 2441 c.c. e nel rispetto della procedura di cui al comma 6 del medesimo articolo.
Normativa: art.2441 c.c. (Massima H.G.18 -1° pubbl. 9/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
AUMENTO DI CAPITALE IN PRESENZA DI PERDITE RILEVANTI AI SENSI DI LEGGE
In presenza di perdite superiori al terzo del capitale sociale deve ritenersi non consentita una deliberazione dell'assemblea dei soci di aumento del capitale sociale ove non sia accompagnata dalla copertura integrale delle perdite accertate.
Normativa: artt 2438, .2447 c.c. (Massima H.G.19 -1° pubbl. 9/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
AUMENTO DI CAPITALE IN PRESENZA DI PERDITE
La presenza di perdite superiori al terzo del capitale, anche tali da ridurre il capitale ad un importo inferiore al minimo legale previsto per le s.p.a. e le s.r.l., non impedisce l'assunzione di una deliberazione di aumento del capitale che sia in grado di ridurre le perdite ad un ammontare inferiore al terzo del capitale e di ricondurre il capitale stesso, se del caso, a un ammontare superiore al minimo legale.
E' dunque legittimo l'aumento di capitale:
(i) in caso di perdite incidenti sul capitale per non più di un terzo;
(ii) in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di "opportuni provvedimenti" ex artt. 2446, comma 1, e 2482-bis, comma 1, c.c.;
(iii) in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in qualsiasi momento antecedente l'assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo rispetto a quello in cui le perdite sono state rilevate;
(iv) in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale non si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo rispetto a quello in cui le perdite sono state rilevate, a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre le perdite entro il terzo;
(v) in caso di perdite incidenti sul capitale per più di un terzo, se il capitale si sia ridotto al di sotto del minimo legale, in sede di assemblea convocata ex artt. 2447 e 2482-ter c.c., a condizione che si tratti di un aumento di capitale da sottoscrivere tempestivamente in misura idonea a ricondurre le perdite entro il terzo.
In ogni caso l'aumento di capitale non esime dall'osservanza degli obblighi posti dagli artt. 2446, comma 1, e 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c., in presenza dei quali la situazione patrimoniale rilevante le perdite - se non già pubblicizzata - deve essere allegata al verbale, o comunque con lo stesso depositata nel registro delle imprese.
Normativa: artt. 2481, 2438, 2447 c.c. (Massima del 18 ottobre 2011 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE IN MISURA NON PROPORZIONALE
E’ legittimo, con il consenso di tutti i soci, deliberare l’aumento gratuito del capitale assegnando ai soci le azioni di nuova emissione in misura non proporzionale rispetto a quelle da essi già possedute (ovvero aumentando il valore nominale delle azioni in circolazione in misura non proporzionale), modificando in tal modo il previgente rapporto tra le partecipazioni azionarie detenute da ciascun socio.
Il disposto dell’art. 2442, commi 2 e 3, c.c., è infatti applicabile alle sole delibere adottate a maggioranza.
Normativa: art.2442 c.c. (Massima H.G.20 - 1° pubbl. 9/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
UTILIZZO DI RISERVE "DA CAPITALE" NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE
E' legittima la deliberazione di società di capitali con la quale vengono utilizzate (ai fini di un aumento di capitale gratuito o di una copertura di perdite) riserve "da capitale" formatesi, anche successivamente all'ultimo bilancio approvato con un versamento effettuato entro la deliberazione medesima. Ciò può avvenire, ad esempio, qualora:
a) si utilizzi una riserva sovrapprezzo azioni o quote, formatasi in sede di esecuzione di un aumento di capitale a pagamento contestualmente deliberato, sottoscritto e liberato nell'ambito della medesima riunione assembleare;
b) si utilizzi una riserva da versamenti in conto capitale o da versamenti a fondo perduto, formatasi mediante versamenti di alcuni o di tutti i soci, effettuati contestualmente alla riunione assembleare o consiliare in cui se ne faccia uso, ovvero nel periodo tra la data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato e la riunione medesima.
Normativa: artt.2442, 2446 c.c. (Massima del 25 novembre 2008 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI NEGLI AUMENTI DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO.
E' legittima la deliberazione di aumento di capitale sociale a pagamento, con la quale l'assemblea straordinaria demandi all'organo amministrativo, anche con facoltà di delega a singoli amministratori, la determinazione del prezzo di emissione delle azioni di compendio dell'aumento, senza che ciò costituisca delega di aumento di capitale agli amministratori ai sensi dell'art. 2443 c.c.
Nei soli casi di aumento con esclusione o non spettanza del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, c.c., è tuttavia necessario, affinché non si configuri una delega ai sensi dell'art. 2443 c.c., che la deliberazione assembleare di aumento, ove non determini il prezzo di emissione in modo puntuale, stabilisca un criterio di determinazione del prezzo o quanto meno un limite minimo del prezzo, rispetto ai quali possa essere rilasciato (salva unanime rinuncia della totalità dei soci) il parere di "congruità" di cui all'art. 2441, comma 6, c.c., o l'attestazione di "corrispondenza" di cui all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.
Normativa: artt.2441, 2443 c.c. (Massima del 25 novembre 2008 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
INDICAZIONE STATUTARIA DEL CAPITALE SOCIALE NEL CASO DI DELIBERA DI RIDUZIONE DELLO STESSO AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE E NON CONTESTUALE SOTTOSCRIZIONE DELLA SUA RICOSTITUZIONE
La riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ed il suo contestuale aumento in misura non inferiore a detto minimo, ex art. 2447 c.c., integrano una delibera unitaria e non due distinte decisioni tra loro collegate. Pertanto non sarà possibile, nelle more della sottoscrizione dell’aumento di capitale previsto da tale delibera unitaria di riduzione e contestuale aumento, indicare nello statuto e nel registro delle imprese l’importo derivante dalla sola riduzione (inferiore al minimo legale o azzerato).
L’indicazione statutaria del capitale sociale dovrà essere aggiornata ad avvenuta sottoscrizione dell’aumento.
Normativa: art.2447 c.c. (Massima H.G.21- 1° pubbl. 9/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
LEGITTIMITÀ DELLA SOTTOSCRIZIONE ANTICIPATA DEGLI AUMENTI DI CAPITALE
La sottoscrizione in via preventiva, integrale o in una determinata misura, da parte di un socio, di un aumento di capitale programmato ma non ancora formalmente deliberato dalla società, persegue un interesse meritevole di tutela nell’ottica dell’art. 1322 c.c., ossia quella di assicurare a priori il buon esito dell’operazione di aumento.
Il riconoscimento di un titolo di preferenza (l’opzione) non impedisce sotto alcun profilo che, in correlazione all’interesse della società ad avere garantita anticipatamente l’integrale sottoscrizione del previsto aumento di capitale, il socio si vincoli in via preventiva, nei confronti della società stessa, non solo ad esercitare effettivamente il diritto di opzione a lui spettante ma anche a sottoscrivere le azioni di nuova emissione sulle quali non vanti affatto tale diritto, in quanto eccedenti la quota proporzionale delle azioni possedute: e ciò, si intende, per l’eventualità in cui le predette azioni non venissero optate dagli altri soci cui il diritto compete.
In entrambi i casi, si è al cospetto di un obbligo sottoposto a condizione: solo che, nella prima ipotesi - esercizio anticipato del diritto di opzione - la condizione è semplice, concretandosi nell’approvazione della deliberazione di aumento del capitale entro il termine stabilito o desumibile dalle circostanze; mentre nella seconda - sottoscrizione delle nuove azioni sulle quali il socio non vanta il diritto di opzione - la condizione è complessa sostanziandosi non solo nell’approvazione della delibera, ma anche nel mancato esercizio del diritto di opzione da parte degli altri soci nel termine all’uopo assegnato.
Normativa: art.2441 c.c. (Massima H.G.22 - 1° pubbl. 9/08 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
EFFICACIA DELLE SOTTOSCRIZIONI DI AUMENTI DI CAPITALE, PRIMA DEL TERMINE FINALE DI SOTTOSCRIZIONE.
E' legittima la clausola della deliberazione di aumento di capitale sociale a pagamento, con la quale (salvi gli effetti dell'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione medesima, ai sensi dell'art. 2436, comma 5, c.c.) si stabilisca, in caso di aumento scindibile, l'immediata efficacia di ciascuna dichiarazione di sottoscrizione – anche prima del termine finale di sottoscrizione, prima del termine per l'esercizio del diritto di opzione e prima dell'integrale sottoscrizione dell'aumento deliberato - con conseguente attribuzione, al momento stesso della sottoscrizione, delle partecipazioni sottoscritte e della relativa legittimazione all'esercizio dei diritti sociali.
In mancanza di espressa clausola che regoli l'efficacia nel tempo delle sottoscrizioni (nel senso di cui sopra ovvero prevedendo la possibilità di eseguire "per tranches" la delibera di aumento), si deve ritenere che le sottoscrizioni degli aumenti di capitale sociale a pagamento, sia scindibili che inscindibili, producano i loro effetti a decorrere
dall'integrale sottoscrizione dell'aumento, ovvero, in caso di aumento scindibile sotto-scritto solo in parte, a decorrere dallo spirare del termine finale di sottoscrizione.
Normativa: artt. 2439, 2444, 2481 bis c.c. (Massima del 18 maggio 2007 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
RICAPITALIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ DA PARTE DEI SOLI SOCI PRESENTI IN ASSEMBLEA.
E’ legittima l’operazione di ricapitalizzazione della società da parte dei soli soci presenti in assemblea, laddove la delibera faccia salva la facoltà dei soci assenti di sottoscrivere la propria quota di capitale entro il termine previsto dalla legge a tutela del diritto di opzione.
Tale operazione, pur formalmente differente, rispecchia fedelmente lo spirito della legge e non compromette in alcun modo i diritti dei soci assenti i quali, nello stesso termine previsto dall’art. 2441 c.c., hanno la possibilità di sottoscrivere il capitale sociale in proporzione della partecipazione precedentemente posseduta.
In tal caso il diritto di opzione, il cui esercizio è suscettibile di rimuovere, pro quota, l’acquisto da parte dei soci originari sottoscrittori dell’intero aumento di capitale, è salvaguardato mediante la previsione dell’esercizio successivo dello stesso.
Ciò che deve ritenersi non consentito è la previsione in sede assembleare di esclusione del diritto di opzione da parte dei soci assenti.
Normativa: art.2441 c.c. (Massima H.G.23 - 1° pubbl. 9/08 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
EFFICACIA IMMEDIATA DELLE SOTTOSCRIZIONI NEL CASO DI AUMENTO DI CAPITALE SCINDIBILE IN RICOSTITUZIONE DI QUELLO PERSO
Non si ritiene possibile introdurre in una delibera di aumento di capitale scindibile, in ricostituzione di quello perso, la clausola secondo la quale ciascuna sottoscrizione sia immediatamente efficace, prima dunque del termine finale di sottoscrizione (indipendentemente dalla circostanza che in detta delibera sia altresì consentito ai soci presenti di sottoscrivere anticipatamente anche quanto spettante in opzione ai soci assenti - vedi orientamento H.G.23).
Se così non fosse si violerebbe il principio secondo il quale, perso il capitale sociale e pendente il termine legale per l’esercizio del diritto di opzione sulla sua ricostituzione, il socio assente si deve trovare nella condizione di conservare la propria qualità di socio, con tutti i corrispondenti diritti, compreso la pienezza di quello di voto.
Normativa: art.2441 c.c. (Massima H.G.24 - 1° pubbl. 9/08 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
PRESUPPOSTI FORMALI DELLA DELIBERA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE INFERIORI AL TERZO
Nel caso di riduzione del capitale per perdite inferiori ad un terzo è comunque necessario che sia garantito che il capitale sia ridotto in proporzione alle perdite accertate.
Pertanto, sarà necessario che le perdite risultino o dal bilancio riferito ad un esercizio chiuso da non più di centottanta giorni o da una situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore a centoventi giorni (vedi orientamento H.G.6).
Occorre inoltre una relazione dell’organo amministrativo, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione, al fine di spiegare l’opportunità dell’operazione.
Normativa: art.2446 c.c. (Massima H.G.25 - 1° pubbl. 9/08 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
ASPETTI FORMALI DELLA RELAZIONE SULLE PERDITE EX ART. 2446 C.C.
L’art. 2446 c.c., da ritenersi applicabile anche all’ipotesi più grave di perdita di cui all’art. 2447 c.c., prevede che debba essere sottoposta all’assemblea una relazione sulla situazione patrimoniale della società.
Detta relazione presuppone logicamente che sia redatta anche la vera e propria situazione patrimoniale della società.
E’ dubbio se la situazione patrimoniale intermedia debba essere costituita, oltre che dallo stato patrimoniale, anche dal conto economico e dalla nota illustrativa.
Nel silenzio della legge è preferibile applicare un principio sostanziale in virtù del quale la documentazione redatta dagli organi sociali debba essere tale da garantire una sufficiente informazione dei soci. Pertanto, stante l’urgenza dell’intervento richiesto “senza indugio” nel caso di perdita, sarà sufficiente anche il solo stato patrimoniale se accompagnato da una relazione sulla perdita che supplisca comunque alla carenza di informazioni nascente dalla mancata redazione del conto economico e della nota illustrativa.
Normativa: art.2446 c.c. (Massima H.G.26 -1° pubbl. 9/08 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE EX ARTT. 2446, 2447 E 2482-BIS E TER C.C. - AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ RISALENTE AD OLTRE QUATTRO MESI DALLA DATA FISSATA PER L'ASSEMBLEA - INAMMISSIBILITÀ - REDAZIONE DEL DOCUMENTO IN DIFETTO DELLA NOTA INTEGRATIVA MA CON I CRITERI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO ED IN PARTICOLARE DEI CRITERI DI CUI ALL'ART. 2427 C.C. – AMMISSIBILITÀ.
In tema di riduzione del capitale per perdite a norma degli artt. 2446-2447 (s.p.a.) e 2482-bis e ter c.c. (s.r.l.) la relazione, in cui va esposta la situazione patrimoniale della società con i medesimi criteri di chiarezza, correttezza e veridicità imposti per il bilancio d'esercizio dagli artt. 2423 ss. c.c., dev'essere aggiornata in rapporto a ciascun caso concreto e tenendosi conto dei tempi necessari per la rilevazione delle perdite a cagione della dimensione della società, dei tempi occorrenti per convocare l'assemblea, nonché dell'assenza di fatti (da attestarsi dagli amministratori ex artt. 2446, comma 1, ultima parte e 2482-bis, comma 3, c. c.) produttivi di mutamenti significativi della situazione economico-patrimoniale della società dalla data della stessa a quella della riunione. Non può in ogni caso ritenersi aggiornata (salvo deroghe previste da normative speciali) una relazione sulla situazione patrimoniale che risalga a oltre quattro mesi prima della data fissata per la riunione assembleare. Va altresì considerato che la relativa "situazione patrimoniale" debba essere redatta con i criteri del bilancio d'esercizio, benché, ai fini suoi propri, appaiono sufficienti lo stato patrimoniale ed il conto economico. E' tuttavia necessario che gli elementi idonei a evidenziare le perdite ed il loro ammontare risultino, nel difetto della nota integrativa, dalla relazione sulla situazione patrimoniale da redigersi a norma di legge a cura dell'organo amministrativo con l'utilizzo - per il solo aspetto al vaglio - dei criteri di cui all'articolo 2427 c.c.. Ai fini del dato contabile all'esame sono rilevanti gli utili e le perdite c.d. "di periodo"
Normativa: artt. 2446, 2447, 2482 bis e ter, 2427 c.c. (Massima n. 6 del Comitato Notarile della Regione Campania il giorno 27 maggio 2011)
UTILIZZO DEL BILANCIO IN SOSTITUZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE EX ART. 2446 C.C.
E’ possibile, eccezionalmente, utilizzare ai sensi dell’art. 2446 c.c., quale situazione patrimoniale l’ultimo bilancio di esercizio, chiuso da non oltre 180 giorni.
In tal caso, qualora la relazione sulla gestione individui ed illustri la causa della crisi e si soffermi sulle previsioni dei risultati economici dell’esercizio in corso e del successivo, in modo da fornire all’assemblea, all’occorrenza, i necessari elementi di giudizio ai fini di valutare i possibili interventi, potrà omettersi la predisposizione della relazione sulla perdita, con relative osservazioni, altrimenti necessariamente richiesta.
Normativa: art. 2446 c.c. (Massima H.G.27 - 1° pubbl. 9/08 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
AGGIORNAMENTO TEMPORALE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE NELLA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE.
Si reputa legittima una deliberazione di riduzione del capitale sociale per perdite, nei casi di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c., assunta sulla base del bilancio d'esercizio o di una situazione patrimoniale infrannuale, riferiti ad una data non anteriore a quattro mesi rispetto alla deliberazione medesima (oppure a sei mesi, qualora, per il bilancio d'esercizio, ricorrano i presupposti del rinvio ai sensi dell'art. 2364, comma 2, ultima frase, c.c.), fermo restando l'obbligo degli amministratori di valutare, caso per caso, se eventi successivi alla data di riferimento esigano la redazione di una situazione patrimoniale più aggiornata.
Normativa: artt. 2446, 2447 c.c. (Massima del 16 gennaio 2001 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
RINUNCIA ALL’OBBLIGO DI DEPOSITO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE EX ART. 2446, TERZO PERIODO, COMMA 1, C.C.
L’obbligo di preventivo deposito presso la sede sociale della situazione patrimoniale previsto dall’art. 2446, terzo periodo, comma 1, c.c. è imposto nell’esclusivo interesse dei soci; spetterà dunque ai medesimi il diritto di rinunciarvi all’unanimità.
La rinuncia potrà avvenire anche in assemblea e può avere ad oggetto esclusivamente il preventivo deposito della relazione sulla situazione patrimoniale e non anche la sua redazione.
Normativa: art. 2446 c.c. (Massima H.G.28 -- 1° pubbl. 9/10 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
DEROGABILITÀ DELLE PRESCRIZIONI STABILITE PER GLI AUMENTI DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE.
In occasione di aumenti di capitale con conferimento in natura o di crediti o in danaro con esclusione o limitazione del diritto di opzione, non si reputa necessaria, ove vi sia il consenso unanime dei soci, la predisposizione della relazione degli amministratori e del parere di congruità del collegio sindacale previsti dall'art. 2441, comma 6, c.c. né il rispetto dei criteri stabiliti da tale norma per la determinazione del prezzo di emissione. I soci che rappresentano l'intero capitale sociale possono altresì comunque rinunziare ai termini previsti dal medesimo art. 2441, comma 6, c.c.
Normativa: art. 2441 c.c. (Massima del 20 novembre 2001 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
AUMENTO DELEGATO DEL CAPITALE SOCIALE ED ESERCIZIO DELLA DELEGA
La delega per l'aumento del capitale sociale, sia nella s.p.a. (art. 2443 c.c.) sia nella s.r.l. (art. 2481 c.c.), salvo che non contenga particolari limiti fissati dai soci (in sede di atto costitutivo o di deliberazione di modifica dello statuto) al momento del suo conferimento, permette all'organo amministrativo di:
a) deliberare l'aumento del capitale sociale sino alla data ultima della sua scadenza, co-sì varando un'operazione che si concluderà oltre il termine finale previsto nella delega stessa;
b) esercitare il potere delegato in una o più volte, avendo come parametri di riferimento per le successive deliberazioni di aumento i limiti (massimi, di importo e di durata) fissati nella delega ed il capitale già sottoscritto (o quello già deliberato) in occasione delle precedenti tranches (rispettivamente se già scadute o meno);
c) decidere sulla inscindibilità o scindibilità dell’aumento, anche con riferimento all’efficacia delle sottoscrizioni (cosiddetta scindibilità di secondo grado).
Normativa: artt. 2443, 2481 c.c. (Massima n°27 del 2012 elaborata dal Consiglio Notarile di Firenze)
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DELEGATO CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE
Nel caso di attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione o con limitazione del diritto di opzione ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 2441 c.c., lo statuto, o la delibera che lo modifica, deve contenere, oltre ai criteri cui gli amministratori devono attenersi per la determinazione del prezzo, anche le ragioni dell’esclusione del diritto di opzione.
Le formalità previste dal comma 6 dell'art. 2441 c.c. si applicano, in quanto compatibili, sia alla delibera dell’assemblea dei soci di delega (vedi orientamento H.G.15), sia alla delibera delegata assunta dall'organo amministrativo.
Si ritiene in particolare necessario che, prima della adozione della delibera delegata, gli amministratori predispongano una relazione (da comunicare al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta giorni prima della riunione del consiglio) dalla quale risultino l’attualità delle ragioni che escludono l’opzione, il prezzo di emissione e il rispetto dei criteri fissati nella delibera di delega per la determinazione del prezzo.
Si ritiene inoltre necessario che i sindaci attestino la congruità del prezzo di emissione.
La relazione degli amministratori e quella dei sindaci non devono essere depositate presso la sede della società nei quindici giorni precedenti la delibera delegata.
Normativa: art:2443 c.c. (Massima H.G.29 -- 1° pubbl. 9/10 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DELL'OPZIONE NEI LIMITI DEL DIECI PER CENTO NELLE SOCIETÀ QUOTATE: QUORUM ASSEMBLEARI E MODIFICA STATUTARIA (ART. 2441, COMMA 4, SECONDO PERIODO, C.C.)
La deliberazione dell'assemblea straordinaria di società con azioni quotate in mercati regolamentati che inserisce nello statuto la clausola che prevede l'esclusione del diritto di opzione nei limiti e alle condizioni previste all'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., è validamente assunta - salvo che lo statuto disponga maggioranze più elevate - con i quorum previsti agli artt. 2368 e 2369 c.c., applicabili altresì alla deliberazione di aumento del capitale assunta in conformità alla clausola statutaria predetta. In attuazione del principio secondo cui il disposto dell'art. 2436 c.c. non impedisce l'assunzione di deliberazioni fondate su modificazioni statutarie regolarmente approvate in assemblea ma non ancora iscritte nel registro delle imprese, è consentito che, nella medesima assemblea straordinaria, sia deliberato l'inserimento in statuto della clausola sopra menzionata e sia quindi approvato l'aumento di capitale disciplinato dalla clausola stessa, alle condizioni e nei limiti di cui al ripetuto art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c.; l'efficacia della deliberazione di aumento di capitale resterà tuttavia subordinata all'iscrizione nel registro delle imprese sia della clausola che la consente, sia dell'aumento di capitale medesimo.
Normativa: art. 2441 c.c. (Massima del 22 novembre 2005 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
DELEGA AGLI AMMINISTRATORI DELLA FACOLTÀ DI AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE.
Si reputa legittima la deliberazione ai sensi dell'art. 2443 c.c. con cui l'assemblea straordinaria delega all'organo amministrativo la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione, purché:
a) qualora l'esclusione avvenga ai sensi dell'art. 2441, comma 4, c.c. (aumento da liberarsi con conferimento in natura), la deliberazione assembleare determini quanto meno il bene o i beni da conferire ed il prezzo di emissione (anche nell'ambito di un minimo e di un massimo) ovvero il criterio per la determinazione del prezzo, idoneo ad assicurarne la congruità nel tempo;
b) qualora l'esclusione avvenga ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c. (esclusione dell'opzione nell'interesse della società), la deliberazione assembleare, assunta con il quorum rafforzato della metà più uno del capitale sociale, determini quanto meno i destinatari dell'offerta (o le categorie di persone o enti destinatari dell'offerta), le ragioni che giustificano l'esclusione ed il prezzo di emissione (anche nell'ambito di un minimo e di un massimo) ovvero il criterio per la determinazione del prezzo idoneo ad assicurarne la congruità nel tempo.
In entrambi i casi, inoltre, la legittimità della delibera assembleare di delega è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 2441, comma 6, c.c., con particolare riguardo alla relazione dell'organo amministrativo ed al parere del collegio sindacale (o della società di revisione) sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, sempre che tutti i soci non vi rinunzino all'unanimità. Non è invece necessaria la predisposizione della relazione degli amministratori e del parere di congruità in occasione della delibera consiliare di aumento. In caso di aumento da liberarsi in natura, la relazione giurata di stima non deve necessariamente sussistere al momento della deliberazione assembleare di delega, bensì al momento della deliberazione consiliare di aumento, purché vi acconsentano all'unanimità i soci rappresentanti l'intero capitale sociale.
È legittima in ogni caso, a prescindere dai requisiti di cui all'art. 2441, comma 6, c.c., la deliberazione ai sensi dell'art. 2443 c.c. con cui l'assemblea straordinaria delega all'organo amministrativo la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale con esclusione del diritto di opzione con offerta ai dipendenti della società, purché siano osservate le maggioranze di cui all'art. 2441, comma 8, c.c.
Normativa: art. 2443 c.c. (Massima del 20 novembre 2001 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
DELEGA AGLI AMMINISTRATORI EX ART. 2443 C.C. DI AUMENTO DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE
Nell'ipotesi in cui lo statuto o una sua successiva modificazione attribuiscano all'organo amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5, la determinazione dei "criteri cui gli amministratori devono attenersi", a norma dell'art. 2443, comma 1, c.c., concerne essenzialmente le ragioni e le cause dell'esclusione del diritto di opzione. Di conseguenza lo statuto, o la deliberazione assembleare di delega modificativa dello stesso, devono determinare i beni o la tipologia di beni da conferire (nel caso del comma 4) ovvero i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari delle azioni o i criteri per l'individuazione dei soggetti cui riservare le azioni (nel caso del comma 5).
La delega può - ma non necessariamente deve - dettare i criteri per la determinazione del prezzo di emissione delle azioni, fermo restando che il rispetto del sovrapprezzo minimo previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c., deve essere verificato in sede di deliberazione consiliare di aumento del capitale sociale, in occasione della quale viene fissato il prezzo di emissione oppure i criteri per la sua determinazione.
In ogni caso, l'applicabilità dell'art. 2441, comma 6, c.c., "in quanto compatibile", impone che:
a) in sede di deliberazione assembleare di delega l'organo amministrativo illustri la proposta di delega, mediante apposita relazione dalla quale devono risultare le ragioni dei criteri della possibile esclusione o limitazione dell'opzione o del possibile conferimento in natura (fatta salva la possibilità che tutti i soci vi rinunzino all'unanimità);
b) almeno 15 giorni prima di ciascuna deliberazione consiliare di aumento delegato, l'organo amministrativo comunichi - al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza (o alla società di revisione ai sensi dell'art. 158 T.U.F., nei casi ivi previsti) e al soggetto incaricato del controllo contabile - la relazione illustrativa, concernente le ragioni della specifica esclusione o dello specifico conferimento in natura, dalla quale risulti altresì il prezzo di emissione e i criteri adottati per determinazione in conformità all'art. 2441, comma 6, c.c. (fatta salva la possibilità che i rispettivi destinatari rinunzino al termine di 15 giorni);
c) al momento di ciascuna deliberazione consiliare di aumento delegato vengano prodotti il parere di congruità del prezzo di emissione del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza (o della società di revisione ai sensi dell'art. 158 T.U.F., nei casi ivi previsti) e la relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale nell'ipotesi prevista dall'art. 2441, comma 4, c.c..
La deliberazione assembleare di delega deve essere approvata con la maggioranza prevista dall'art. 2441, comma 5, c.c. (voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale), sia nel caso di attribuzione della facoltà di escludere il diritto di opzione quando l'interesse della società lo esige (previsto dal medesimo art. 2441, comma 5, c.c.), sia nel caso di attribuzione della facoltà di deliberare aumenti di capitale da liberare mediante conferimenti in natura, privi del diritto di opzione (previsto dall'art. 2441, comma 4, c.c.)
Pur in mancanza di espressa disposizione normativa, si deve ritenere tuttora ammissibile - conformemente del resto all'opinione dominante già prima del d.lgs. 6/2003 - la deliberazione assembleare di delega all'organo amministrativo della facoltà di aumentare il capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione con offerta ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c., la quale deve essere approvata con le maggioranze previste dallo stesso art. 2441, comma 8, c.c. e dall'art. 134, comma 2, T.U.F. (come modificato dal d.lgs. 37/2004). In tal caso, le disposizioni di cui all'art. 2441, comma 6, c.c., non trovano applicazione né nei confronti della deliberazione assembleare di delega, né nei confronti della deliberazione consiliare di aumento di capitale a favore dei dipendenti.
Normativa: art. 2443 c.c. (Massima del 23 marzo 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DA LIBERARSI MEDIANTE CONFERIMENTO IN NATURA EFFETTUATO DALL'UNICO SOCIO
Nel caso di aumento del capitale sociale di società unipersonale, da realizzarsi mediante conferimento di beni in natura o di crediti da parte dell'unico socio, non si applica la disciplina di cui al comma 6 dell'art. 2441 c.c., in quanto la delibera di aumento non comporta l'esclusione del diritto di opzione di alcun socio: non è pertanto necessario che vengano redatte la relazione degli amministratori ed il parere del collegio sindacale, non è richiesto il preventivo deposito presso la sede sociale della perizia di stima del bene o del credito conferendo e la deliberazione può determinare il prezzo delle azioni senza tenere conto del valore del patrimonio netto della società, in quanto tali previsioni sono poste a garanzia dei soli soci che subiscono l'esclusione del diritto di opzione.
Normativa: art:2441, c6 c.c. (Massima H.G.30 - 1° pubbl. 9/10 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
AUMENTO DI CAPITALE MEDIANTE CONFERIMENTO DI OBBLIGAZIONI DELLA SOCIETÀ EMITTENTE
Si reputa legittimo deliberare un aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento di obbligazioni, ordinarie o convertibili, precedentemente emesse dalla medesima società che delibera l’aumento.
In tal caso il credito portato dalle obbligazioni conferite non si estingue per confusione al perfezionamento del conferimento, ma continua a sussistere incorporato nel titolo astratto che lo rappresenta e, dunque, può essere successivamente rimesso in circolazione dalla società conferitaria (vedi art.15, comma 3, L. 1669/33).
Per tale motivo, anche alla delibera di aumento di capitale in natura mediante conferimento di obbligazioni “proprie”, deve essere allegata la relazione di stima dei beni oggetto di conferimento.
Normativa: art. 15, comma 3, L. 1669/33 (Massima H.G.31 - 1° pubbl. 9/12 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
AUMENTO GRATUITO DEL CAPITALE MEDIANTE UTILIZZO DELLA RISERVA LEGALE
Deve ritenersi ammissibile la delibera di aumento gratuito del capitale sociale da attuarsi mediante imputazione allo stesso, in tutto o in parte, della riserva legale, senza distinzione tra la parte di tale riserva ricompresa nei limiti del 20% del capitale e l'eventuale parte eccedente tale limite.
Normativa: artt. 2430, 2442 c.c. (Massima H.G.32 - 1° pubbl. 9/12 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
AUMENTO ONEROSO DI CAPITALE DI S.P.A. O DI S.R.L. - ASSEGNAZIONE ASIMMETRICA DELLE PARTECIPAZIONI RISPETTO AI CONFERIMENTI - MESSA IN EVIDENZA NEL VERBALE DELLE FASI CONTRATTUALISTICHE DELL'ASSEGNAZIONE – LEGITTIMITÀ
In sede di esecuzione di un aumento oneroso di capitale di una s.p.a. o di una s. r. l. è possibile l'assegnazione di azioni o quote in misura non proporzionale al valore del conferimento, da perfezionarsi attraverso fasi ben evidenziate.
Normativa: art.2438 c.c. (Massima n. 3 del Comitato Notarile della Regione Campania il giorno 27 maggio 2011)
AUMENTO ONEROSO DI CAPITALE DI S.P.A. O DI S.R.L. - ESECUZIONE MEDIANTE COMPENSAZIONE DI UN CREDITO VANTATO DAL SOCIO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ - AMMISSIBILITÀ IN TUTTE LE IPOTESI DI AUMENTO ONEROSO DI CAPITALE.
Si reputa legittima l'esecuzione di una delibera di aumento di capitale sociale mediante compensazione di un credito vantato dal socio nei confronti della società con il debito assunto dal medesimo in seguito alla sottoscrizione del predetto aumento.
Si ritiene che tale meccanismo di compensazione tra credito verso la società e debito da conferimento possa costituire modalità esecutiva di ogni ipotesi di aumento oneroso di capitale, ivi compresi quelli di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c. c. (in caso di riduzione del capitale al disotto del suo minimo legale o azzerato).La compensazione non risulta inibita da alcun divieto di legge, non è contraria all'interesse della società o dei terzi creditori. Non osta alla predetta operazione neanche il disposto dell'art. 2467 c.c., di cui - anzi - l'operazione rappresenta attuazione realizzando la "conversione" in capitale di rischio di un capitale (originario) da 'finanziamento".
Normativa: artt.2438, 1241 c.c. (Massima n. 4 del Comitato Notarile della Regione Campania il giorno 27 maggio 2011)
AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE E AZIONI SENZA VALORE NOMINALE.
In caso di aumento di capitale sociale a pagamento, da parte di una s.p.a. con azioni senza valore nominale, il prezzo di emissione delle azioni deve essere determinato in misura almeno pari alla "parità contabile" delle azioni di nuova emissione (ossia pari all'aumento di capitale diviso il numero delle azioni di nuova emissione), in modo tale che l'ammontare dei nuovi conferimenti sia complessivamente pari o superiore all'ammontare dell'aumento del capitale sociale.
E' d'altro canto legittima, sempre in sede di aumento del capitale sociale a pagamento da parte di una s.p.a. con azioni prive del valore nominale, l'emissione di nuove azioni ad un prezzo inferiore alla "parità contabile" delle azioni esistenti al momento dell'assunzione della deliberazione di aumento (ossia pari al capitale sociale ante au-mento, diviso per il numero delle azioni ante aumento), fermo restando che l'ammontare dei nuovi conferimenti deve essere complessivamente pari o superiore all'ammontare dell'aumento del capitale sociale.
Normativa: artt. 2346, 2439 c.c. (Massima del 19 novembre 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
RIDUZIONE "EFFETTIVA" DEL CAPITALE DURANTE LA FASE DI LIQUIDAZIONE.
E' legittima la delibera di riduzione del capitale sociale ai sensi degli artt. 2445 e 2482 c.c. adottata durante la fase di liquidazione della società, fermo restando che la sua esecuzione mediante rimborso ai soci o liberazione degli stessi dall'obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti è soggetta ai limiti ed alle condizioni di cui all'art. 2491 c.c..
Normativa: artt. 2445, 2482, 2488, 2491 c.c. (Massima del 18 maggio 2007 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)