RECESSO NELLE S.P.A.


CAUSE CONVENZIONALI DI RECESSO

L'atto costitutivo di s.r.l. e lo statuto di s.p.a. possono legittimamente prevedere il diritto di recesso, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge:
(i) al verificarsi di (altri) determinati eventi, siano essi rappresentati da delibera-zioni di organi sociali, ovvero da atti o fatti diversi, di qualsiasi natura;
(ii) (ii) al verificarsi di una "giusta causa", non specificamente determinata dall'atto costitutivo o dallo statuto;(iii) al mero volere del socio recedente (c.d. recesso "ad nutum");
salva la necessità, in quest'ultimo caso, del preavviso di almeno 180 giorni, pre-visto dagli artt. 2437, comma 3, c.c., e 2473, comma 2, c.c..
(iii) Il diritto di recesso derivante da cause convenzionali può essere attribuito dal-l'atto costitutivo o dallo statuto sia alla generalità dei soci, sia ad alcuni di essi (nella s.r.l.) o ad una o più categorie di azioni (nella s.p.a.).
(iv) La determinazione del valore di liquidazione delle quote o azioni, nelle ipotesi di cause convenzionali di recesso, può essere disciplinata da criteri liberamente stabiliti dall'atto costitutivo o dallo statuto, anche in totale deroga rispetto ai criteri di liquidazio-ne fissati dalla legge per le cause legali di recesso.

Normativa: artt. 2437 e 2473 c.c.(Massima n. 74 - pubblicata il 22 novembre 2005 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

FATTISPECIE PREVISTA DALL'ART. 2437, 1° COMMA, LETT. G) C.C

La fattispecie prevista dall’art. 2437, 1° comma, lett. g) c.c., che attribuisce il diritto di recedere al socio che non abbia concorso alla formazione della deliberazione assembleare riguardante modifiche statutarie concernenti i diritti di voto o di partecipazione, deve intendersi integrata non solo quando le modifiche deliberate attengano ai c.d. diritti patrimoniali del socio (diritto agli utili, alla quota di liquidazione, al diritto di opzione, allo stesso recesso), ma anche ai c.d. diritti amministrativi (diritto di intervento all’assemblea, di voto, di convocazione dell’assemblea e di impugnazione delle delibere, di denuncia al collegio sindacale e al tribunale, di consultazione del progetto di bilancio e dei libri sociali, di disposizione delle proprie azioni e di assegnazione delle azioni in caso di aumento gratuito): non comprende tuttavia le ipotesi di modifica della situazione “di fatto” del socio a seguito di delibere legittimamente adottate, anche quando esse incidano sul rilievo della sua partecipazione nella compagine sociale (ad es., in caso di aumento a pagamento del capitale che il socio non possa o non voglia sottoscrivere).

Normativa: art. 2437, 1° comma, lettera g (Massima elaborata dal Consiglio Notarile di Roma)

DETERMINAZIONE DEI LIMITI TEMPORALI DI ESERCITABILITÀ DEL RECESSO PER LE SOCIETÀ A TEMPO INDETERMINATO

Per le spa costituite a tempo indeterminato non è obbligatorio indicare nell’atto costitutivo il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere, come letteralmente proposto dall’art. 2328, n. 13), c.c.. Nel caso in cui detto periodo di tempo non sia indicato il socio potrà recedere in qualsiasi momento, salvo il preavviso di legge.

Normativa: artt. 2328, n. 13) e 2437 c.c. (Massima n. H.H.1 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

OBBLIGATORIETÀ DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI EX ART. 2437 TER C.C.

Gli amministratori possono legittimamente convocare un’assemblea con all’ordine del giorno delibere legittimanti il recesso senza aver preventivamente determinato il valore delle azioni, ai sensi dell’art. 2437 ter c.c., nel caso in cui i soci li abbiano dispensati all’unanimità da tale determinazione. È comunque salva la possibilità per i soci di rinunciare alla determinazione del valore delle azioni in assemblea.

Normativa: art. 2437 ter c.c. (Massima n. H.H.2 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

PREDETERMINAZIONE DEL VALORE DELLE AZIONI IN CASO DI DELIBERAZIONI CHE ATTRIBUISCONO DIRITTO DI RECESSO.

L'attribuzione ai soci del diritto a conoscere la determinazione del valore delle azioni (da farsi dagli amministratori sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile) di cui all'art. 2437 ter, comma 5°, c.c. è posta nell'interesse di quei soci che, non avendo concorso all'approvazione della delibera che attribuisce il diritto di recesso, intendano esercitarlo conoscendo il valore attribuito dall'orga-no amministrativo alla loro partecipazione, tenuto conto:
a) della impossibilità di revocare la dichiarazione di recesso una volta che questa sia stata comunicata alla società
b) dell'onere posto a carico del socio recedente di contestare tale determinazione di valore contestualmente alla dichiarazione di recesso.
c) Conseguentemente la previsione di cui all'art. 2437 ter c.c. non trova applicazione o deve comunque ritenersi rispettata:
d) - in caso di approvazione alla unanimità della delibera che legittima il recesso;
- nel caso in cui i soci che non concorrono alla approvazione di una delibera che legittima al recesso abbiano espressamente o tacitamente rinunziato al diritto di conoscere preventivamente il valore delle azioni;
e) - nel caso in cui la delibera sia stata assunta sotto condizione risolutiva espressa dell'esercizio del diritto di recesso.

Normativa: art. 2437 ter c.c. (Massima n. 51 pubblicata il 19 novembre 2004 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)

RECESSO E MODIFICA DELLA DURATA DA DETERMINATA A INDETERMINATA

Nel caso di delibera che introduca la durata indeterminata della società, iscritta anteriormente allo scadere del termine precedentemente determinato, ai soci è attribuito il diritto di recesso ai sensi del comma 3 dell’art. 2437 c.c., e non ai sensi del comma 2, lett. a), del medesimo articolo.
A ciò consegue che il diritto di recesso può essere esercitato in qualunque momento, anche dai soci che hanno concorso all’approvazione della delibera, e con un preavviso di almeno 180 giorni, o del maggior termine statutariamente indicato.

Gli amministratori non sono tenuti agli adempimenti di cui all’art. 2437 ter, c.c., anteriormente all’assemblea avente all’ordine del giorno la modifica del termine di durata della società da determinato a indeterminato.

Normativa: artt. 2437 e 2437 ter c.c. (Massima n. H.H.3 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

RECESSO E MODIFICA DELLA DURATA DA INDETERMINATA A DETERMINATA

L’introduzione di un termine di durata in una società a tempo indeterminato, avendo come effetto l’eliminazione di una causa di recesso, attribuisce ai soli soci che non hanno concorso alla adozione di tale delibera il diritto di recesso, da esercitarsi nel termine di quindici giorni dalla data dell’iscrizione nel registro imprese della delibera.

Normativa: artt. 2437, 2437-bis e 2328 C.C. (Massima n. H.H.4 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

ADEGUAMENTO DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA: QUORUM E RECESSO

L’adeguamento della clausola compromissoria alle nuove disposizioni di legge effettuato dal 1° ottobre 2004 non richiede il voto favorevole dei due terzi del capitale e non dà il diritto di recesso ai soci non consenzienti posto che l’art. 34 comma 6 D.Lgs. n. 5/2003 si riferisce alle sole introduzione e soppressione di clausole compromissorie (per gli adeguamenti fatti sino al 30 settembre 2004 vi era, al riguardo, una norma, l’art. 41 D.Lgs. n. 5/2003, che confermava espressamente la non applicabilità dell’art. 34 comma 6 D.Lgs. n. 5/2003); la norma di cui all’art. 34 comma 6 D.Lgs. n. 5/2003, infatti, imponendo un quorum deliberativo particolarmente elevato, e riconoscendo il diritto di recesso al socio non consenziente, non può trovare applicazione che per le clausole già redatte in conformità alla nuova normativa (in quanto relative a società costituite dopo il 1° gennaio 2004 o a società che hanno già adeguato il proprio statuto) e cioè quando i soci sono chiamati ad introdurre ovvero a sopprimere una clausola compromissoria la cui disciplina sia già conforme alla nuova disciplina normativa. È cioè ragionevole ritenere che la nuova disciplina in materia di introduzione e soppressione di clausole compromissorie si debba applicare alle sole clausole volute dai soci sulla base della medesima nuova disciplina. Non può invece, ragionevolmente, trovare applicazione nel caso di società preesistenti al 1° gennaio 2004, già dotate di clausola compromissoria, che non abbiano adeguato sul punto il proprio statuto, per le quali ogni “operazione” sulla clausola compromissoria (sia che si tratti di modificazione che di soppressione) va considerata, pertanto, alla stregua di un “adeguamento” alla nuova normativa, che ha radicalmente innovato la disciplina in materia (mutando le condizioni ed i presupposti stessi sui quali in precedenza poteva basarsi la scelta in tema di clausola compromissoria).
Non può, in particolare, condividersi l’opinione di chi ritiene che dal 1° gennaio 2004 la clausola compromissoria, essendo divenuta nulla, è come se non ci fosse, per cui un suo adeguamento equivarrebbe a “nuova introduzione” con conseguente applicabilità dell’art. 34 comma 6 D.Lgs. n. 5/2003.

Normativa: art. 34, D.Lgs. n. 5/2003 (Massima n. H.H.5- 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

ESCLUSIONE DELL’APPLICABILITÀ DELL’ART. 2437 TER, COMMA 5, C.C. ALLE SOCIETÀ CON UNICO SOCIO

Non si applicano le disposizioni dell’art. 2437 ter, comma 5, c.c., nell’ipotesi in cui al momento dell’assemblea la società abbia un unico socio.

In tal caso pertanto non è necessaria alcuna dispensa da parte del socio agli amministratori circa la determinazione del valore delle azioni.

Normativa: art. 2437 ter c.c. (Massima n. H.H.6 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

COMPLETAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE DEL SOCIO RECEDENTE NELL’AMBITO DELLA MEDESIMA ASSEMBLEA CHE HA LEGITTIMATO IL RECESSO

Nell’ambito di un’assemblea totalitaria che abbia adottato a maggioranza una delibera che legittimi il recesso dei soci che non hanno concorso alla sua approvazione, è possibile porre in essere contestualmente, e con il consenso di tutti i soci, la seguente operazione:
1) ricevere la dichiarazione di recesso del socio con accettazione della valutazione delle azioni fatta dagli amministratori ai sensi dell’art. 2437 ter c.c.;
2) manifestazione da parte degli altri soci di non voler revocare la deliberazione;
3) rinuncia da parte degli aventi diritto all’esercizio dei diritti di opzione e prelazione sulla collocazione delle azioni del socio recedente ex commi 1, 2 e 3 dell’art. 2437 quater c.c.;
4) dichiarazione dell’organo amministrativo di impossibilità o di non volontà di collocare le azioni del socio recedente presso terzi;
5) accertamento dell’organo amministrativo dell’insufficienza di riserve disponibili per l’acquisto da parte della società delle azioni del recedente;
6) deliberazione di riduzione del capitale, ovvero di scioglimento della società ex comma 6 dell’art. 2437 quater c.c.

Normativa: artt. 2437 ter e 2437 quater c.c. (Massime n. H.H.7 - 1° pubbl. 9/08 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI E DIRITTO DI OPZIONE IN CASO DI RECESSO DEL SOCIO DI SOCIETA` CONSORTILE PER AZIONI

In una societa` consortile per azioni e` legittima una disposizione statutaria volta a prevedere che, in caso di recesso del socio, al recedente venga liquidata una somma pari alla frazione di capitale sociale nominale rappresentata dalle azioni per le quali tale diritto viene esercitato. E’ altresi` legittima una previsione dello statuto in base alla quale viene escluso il diritto di opzione dei soci sulle azioni del recedente.

Normativa: artt. 2437 quater e 2615 ter c.c. (Massima n. 18/2010 elaborata dalla Commissione Società del Consiglio Notarile di Firenze)

RECESSO CONVENZIONALE, ACQUISTO DELLE PROPRIE PARTECIPAZIONI E RIDUZIONE NON PROPORZIONALE DEL CAPITALE

Nel diritto delle società di capitali non si danno ipotesi di “recesso” se non in presenza di condizioni predeterminate dalla legge o dall’atto costituivo-statuto (con la conseguenza che non è dato neanche in astratto ragionare del così detto recesso una tantum).

Al fine di consentire il disinvestimento di un socio, al di fuori delle ipotesi di recesso, si può ricorrere nel rispetto delle relative discipline all’acquisto di azioni proprie o alla riduzione reale del capitale sociale, che può attuarsi anche in modo non proporzionale.

Normativa: artt. 2437 e ss. c.c. (Massima Luglio 2016 elaborata dalla Commissione del Consiglio Notarile di Roma)

LIMITI ALLE CLAUSOLE DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DI LIQUIDAZIONE IN CASO DI RECESSO PER CAUSE CONVENZIONALI

E’ legittimo che le eventuali clausole che ammettono il recesso per cause diverse da quelle legali determinino il valore di liquidazione della quota del socio receduto in maniera inferiore rispetto a quello che risulterebbe applicando i criteri legali previsti dall’art. 2473 c.c..

In tale ipotesi il minor valore di liquidazione conseguito dal socio assolve sostanzialmente alla funzione del corrispettivo per il diritto di recesso ammesso in via generale dall’art. 1373, comma 3, c.c..

Normativa: artt. 2473 c.c.
(Massima n. I.H.21 pubblicata 9/20 dal Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie)