RIDUZIONE PER PERDITE
In tema di riduzione del capitale per perdite a norma degli artt. 2446-2447 (s.p.a.) e 2482-bis e ter c.c. (s.r.l.) la relazione, in cui va esposta la situazione patrimoniale della società con i medesimi criteri di chiarezza, correttezza e veridicità imposti per il bilancio d'esercizio dagli artt. 2423 ss. c.c., dev'essere aggiornata in rapporto a ciascun caso concreto e tenendosi conto dei tempi necessari per la rilevazione delle perdite a cagione della dimensione della società, dei tempi occorrenti per convocare l'assemblea, nonché dell'assenza di fatti (da attestarsi dagli amministratori ex artt. 2446, comma 1, ultima parte e 2482-bis, comma 3, c. c.) produttivi di mutamenti significativi della situazione economico-patrimoniale della società dalla data della stessa a quella della riunione. Non può in ogni caso ritenersi aggiornata (salvo deroghe previste da normative speciali) una relazione sulla situazione patrimoniale che risalga a oltre quattro mesi prima della data fissata per la riunione assembleare.
Va altresì considerato che la relativa "situazione patrimoniale" debba essere redatta con i criteri del bilancio d'esercizio, benché, ai fini suoi propri, appaiono sufficienti lo stato patrimoniale ed il conto economico. E' tuttavia necessario che gli elementi idonei a evidenziare le perdite ed il loro ammontare risultino, nel difetto della nota integrativa, dalla relazione sulla situazione patrimoniale da redigersi a norma di legge a cura dell'organo amministrativo con l'utilizzo - per il solo aspetto al vaglio - dei criteri di cui all'articolo 2427 c.c..
Ai fini del dato contabile all'esame sono rilevanti gli utili e le perdite c.d. "di periodo".
Normativa: art. 2446, 2447 e 2482 bis e 2482 ter
(Massima n. 6 pubblicata il 27 maggio 2011 elaborata dalla Commissione Studi societari del Comitato Notarile della Regione Campania)
DEPOSITO DELLA RELAZIONE EX ART. 2482 BIS, COMMA 2, C.C.
L’inciso di cui all’art. 2482 bis, comma 2 c.c., “se l’atto costitutivo non prevede diversamente” anteposto in detta norma all’obbligo di depositare presso la sede della società almeno otto giorni prima dell’assemblea copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall’art. 2477 c.c. del collegio sindacale o del revisore, consente alla società di prevedere nell’atto costitutivo forme di accesso o di comunicazioni di tali documenti diversi dal deposito, quali ad es. la spedizione per posta al domicilio di ciascun socio, ovvero collegamento ad un sito internet della società ove quei documenti risultino accessibili. Consente inoltre di prevedere un termine di deposito più breve rispetto agli otto giorni previsti dalla legge per il deposito e anche di esentare la società dall’obbligo del previo deposito.
L’esenzione può concernere il solo deposito e non anche la presentazione della documentazione in assemblea senza cui la deliberazione di riduzione non potrebbe validamente adottarsi.
Normativa: art. 2482 bis c.c.
(Massima n. I.G.7 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
FATTI DI RILIEVO EX ART. 2482 BIS, COMMA 3, C.C.
I fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società di cui gli amministratori devono dare conto in assemblea ai sensi dell’art. 2482 bis, comma 3, c.c., consistono in fatti che incidono sulle prospettive future della società e quindi sulla previsione di andamento della stessa (ad esempio: stipulazione di un importante contratto), possono anche riguardare eventi sopravvenuti che abbiano inciso sulla entità della perdita riducendola o aumentandola.
In ogni caso il capitale, ai sensi del quarto comma dell’art. 2482 bis, c.c., deve essere ridotto sempre in proporzione delle perdite accertate e l’accertamento delle perdite è affidato ad un documento contabile quale è la relazione sulla situazione patrimoniale della società e non al resoconto orale degli eventi sopravvenuti effettuato nella riunione assembleare da parte degli amministratori.
Normativa: art. 2482 bis c.c.
(Massima n. I.G.8 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
DEVOLUZIONE ALL’ORGANO AMMINISTRATIVO DELLA RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE
L’art. 2482 bis, comma 6, c.c., prevede che in caso di riduzione del capitale si applichi l’ultimo comma dell’art. 2446 c.c. in materia di s.p.a. La norma richiamata consente la devoluzione al consiglio di amministrazione delle competenze dell’assemblea in ordine alla riduzione del capitale per perdite. Considerato il dato letterale della norma richiamata che prevede la deliberazione del consiglio di amministrazione si deve ritenere che la competenza spetti al consiglio collegialmente anche nel caso di amministratori operanti in regime di amministrazione disgiuntiva.
Normativa: artt. 2446 e 2482 bis c.c.
(Massima n. I.G.9- 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ IN PERDITA SENZA RIDUZIONE DEL CAPITALE
L’art. 2482 ter c.c. nel caso di perdita di oltre un terzo del capitale che riduca lo stesso al disotto del minimo legale, prevede al comma 1 che l’assemblea possa deliberare la riduzione del capitale ed il contestuale aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.
Al comma 2, e quindi in un comma separato fa salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società. Nel caso di trasformazione della società in modello associativo più semplice è pertanto possibile trasformare la società senza procedere alla previa riduzione del capitale.
Normativa: art. 2482 ter c.c.
(Massima n. I.G.10 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
SITUAZIONE PATRIMONIALE IN PRESENZA DI PERDITE EX ART. 2482 BIS, COMMA 2, C.C.
Per procedere alla riduzione del capitale per perdite deve essere presentata ai sensi dell’art. 2482 bis, comma 2, c.c., in assemblea, una situazione patrimoniale, redatta CON I MEDESIMI criteri dell’ultimo bilancio e dalla quale emergano le perdite. Tale situazione non può essere anteriore a 120 giorni rispetto alla data dell’assemblea.
L’esposta procedura non trova applicazione qualora le perdite emergano in sede di approvazione del bilancio e le stesse vengano ripianate nella medesima assemblea (nell’ipotesi che il bilancio sia approvato con decisone collegiale) o in una successiva che si tenga nelle immediatezze della prima.
In ogni caso gli amministratori debbono dar conto nell’assemblea dei fatti di rilevo avvenuti dopo la redazione della situazione patrimoniale o del bilancio.
Trascorsi più di centottanta giorni dalla data di riferimento del bilancio lo stesso non può più essere utilizzato per la copertura delle perdite e dovrà, pertanto, essere redatta una apposita situazione patrimoniale, con le caratteristiche di cui sopra.
Normativa: art. 2482 bis c.c.
(Massima n. I.G.13 - 1° pubbl. 9/04 - modif. 9/05 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
RIDUZIONE PARZIALE DELLE PERDITE
Non è ammissibile in alcun caso la riduzione parziale delle perdite, neppure in caso di riduzione facoltativa del capitale sociale.
Normativa: artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.
(Massima n. I.G.14 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
LA DISCIPLINA DEL CAPITALE SOCIALE IN CASO DI PERDITE, NELLA S.R.L. SEMPLIFICATA E NELLA S.R.L. A CAPITALE RIDOTTO
La disciplina degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. trova piena applicazione anche nelle s.r.l. semplificate e nelle s.r.l. a capitale ridotto, con riferimento al diverso limite legale minimo del capitale sociale, pari a euro 1, anziché euro 10.000.
Normativa: art. 2463-bis c.c. e art. 44 d.l. 83/2012
(Massima n. 131 pubblicata il 5 marzo 2013 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE IN SEGUITO A RIDUZIONE PER PERDITE E NON CONTESTUALE SOTTOSCRIZIONE
Nell’ipotesi in cui l’assemblea riduca il capitale per perdite e ne disponga la ricostituzione non è necessaria la contestuale sottoscrizione dell’aumento di capitale da parte dei soci ai quali deve comunque essere riconosciuto il diritto di opzione.
Rimane inteso che, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 2484 n. 4 c.c., fino a quando il deliberato aumento non sia sottoscritto per un ammontare almeno pari a quello del capitale minimo legale, la causa di scioglimento è attuale.
Normativa: artt. 2482 bis e ter c.c.
(Massima n. I.G.15 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
AZZERAMENTO E RICOSTITUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN MANCANZA DI CONTESTUALE ESECUZIONE DELL'AUMENTO
La deliberazione di azzeramento del capitale sociale o comunque di riduzione al di sotto del minimo legale, per perdite, con contestuale sua ricostituzione ad un importo almeno pari al minimo legale, può essere legittimamente assunta qualora l'esecuzione dell'aumento:
- avvenga in assemblea (ferma la necessità di garantire, con gli opportuni mezzi, il ri-spetto del diritto dei soci di sottoscrivere le nuove partecipazioni, nell'esercizio dell'opzio-ne); oppure:
- sia consentita, dalla delibera stessa, in epoca anche successiva all'assemblea, purché entro i termini di tempo che l'assemblea fissa, nel rispetto delle disposizioni di legge, non eccedendo il tempo necessario per il realizzarsi delle condizioni, di natura sostanziale e procedimentale, che l'esecuzione dell'aumento richiede.
Normativa: artt. 2447 e 2482 ter c.c.
(Massima n. 38 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
POSTERGAZIONE NELLE PERDITE NELLA S.R.L.
L'art. 2482 quater c.c. - ove si dispone che "in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci" - regola gli effetti della deliberazione di riduzione del capitale per perdite nella s.r.l., ma non impedisce che, a monte, l'atto costitutivo preveda per uno o più soci una diversa incidenza delle perdite sulla propria partecipazione sociale, analogamente a quanto dispone l'art. 2348 c.c. per la s.p.a..
Il rispetto del divieto del patto leonino impone in tal caso che la riduzione del capitale per perdite, dopo aver causato l'annullamento delle altre partecipazioni, comporti anche la riduzione e, se del caso, l'annullamento, della partecipazione del socio poster-gato nelle perdite.
Normativa: artt. 2482 e 2348 c.c.
(Massima n. 40 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
COPERTURA PERDITE E UTILE DI PERIODO
In caso di operazione di copertura perdite sulla base di situazione patrimoniale infra annuale, che oltre alle perdite relative agli esercizi precedenti registri anche un c.d. “utile di periodo”, nella determinazione delle perdite da coprire si deve tener conto anche di detto risultato positivo di periodo.
La perdita da coprire dovrà, pertanto, corrispondere all’importo delle perdite accumulate nell’esercizio e/o negli esercizi precedenti decurtato dell’importo del “risultato positivo” infra annuale (perdite da coprire = risultato negativo - risultato positivo).
Normativa: artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.
(Massima n. I.G.17 - 1° pubbl. 9/05 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
COPERTURA DELLE PERDITE E RILEVANZA DEGLI "UTILI DI PERIODO"
L'abbattimento del capitale sociale per perdite può avere luogo solo previo utilizzo delle eventuali riserve, posto che, ove il capitale stesso fosse ridotto nonostante l'esistenza di altre voci di netto patrimoniale, si verserebbe nella diversa fattispecie della riduzione di cui agli articoli 2445 o 2482 c.c., e non in quella di riduzione per perdite.
Tale esigenza implica che l'utile di periodo (cioè il risultato di segno positivo crea-tosi nel tempo compreso tra la chiusura dell'ultimo esercizio e la data di riferimento della situazione infrannuale) debba essere conteggiato ai fini della determinazione della misu-ra della perdita da coprire, tutte le volte che la sua mancata considerazione determine-rebbe riduzione del capitale.
Normativa: artt. 2482 bis e 2482 ter
(Massima n. 68 pubblicata il 22 novembre 2005 elaborata dal Consiglio Notarile di Milano)
RIDUZIONE DEL CAPITALE IN MISURA NON PROPORZIONALE
E’ legittimo, con il consenso di tutti i soci, sia nell’ipotesi di riduzione reale che in quella per perdite, deliberare la riduzione del capitale in misura non proporzionale rispetto alle singole partecipazioni, modificando in tal modo le percentuali di partecipazione dei singoli soci.
Il disposto dell’art. 2482 quater c.c., è infatti applicabile alle sole delibere adottate a maggioranza.
Normativa: art. 2482 quater c.c.
(Massima n. I.G.24 - 1° pubbl. 9/06- elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
DELIBERA DI RIDUZIONE PER PERDITE DI CAPITALE NON INTERAMENTE LIBERATO
E’ legittimo deliberare ed eseguire una riduzione del capitale per perdite anche in presenza di partecipazioni non interamente liberate.
I titolari delle partecipazioni non interamente liberate non sono liberati dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti.
Normativa: artt 2482 bis e 2482 ter c.c.
(Massima n. I.G.25 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
RIDUZIONE O AUMENTO DI CAPITALE DI SRL CON PARTECIPAZIONI PRIVE DI VALORE NOMINALE AD UN IMPORTO NON ESATTAMENTE DIVISIBILE TRA LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE PREESISTENTI
Nel caso in cui una s.r.l. con partecipazioni prive di valore nominale, quindi con valore nominale implicito (vedi orientamento I.I.28), riduca o aumenti il proprio capitale sociale, non sussiste l’obbligo di rideterminare nel contratto il nuovo valore nominale implicito delle singole partecipazioni.
Non è quindi necessario porre in essere operazioni che consentano arrotondamenti qualora la nuova misura del capitale sociale non sia esattamente divisibile tra le quote di partecipazione esistenti.
Se la riduzione del capitale sociale avviene in misura proporzionale, o l’aumento avviene a titolo gratuito ovvero viene sottoscritto da tutti i soci in misura proporzionale, le quote di partecipazione dei singoli soci resteranno infatti invariate (cfr. art. 2481 ter, comma 2, c.c.); se invece la riduzione del capitale avviene in misura non proporzionale, o alcuni soci rinuncino in tutto o in parte a sottoscrivere la quota di aumento a pagamento loro riservata, sarà necessario rideterminare l’entità delle quote di partecipazione ma non il loro valore nominale, il quale si adeguerà automaticamente e implicitamente.
Così ad esempio una società che abbia tre soci titolari ciascuno di una quota di partecipazione pari ad un terzo, che riduca il proprio capitale sociale da euro 15.000 ad euro 10.000, manterrà inalterate le dette quote di partecipazione dei singoli soci, anche se il valore nominale implicito delle stesse diverrà un numero periodico.
Lo stesso avviene nell’ipotesi inversa di aumento di capitale.
Normativa: artt. 2481 bis, 2481 ter, 2482 , 2482 bis, 2482 ter e 2482 quater c.c.
(Massima n. I.G.26 - 1° pubbl. 9/07 - motivato 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
INDICAZIONE STATUTARIA DEL CAPITALE SOCIALE NEL CASO DI DELIBERA DI RIDUZIONE DELLO STESSO AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE E NON CONTESTUALE SOTTOSCRIZIONE DELLA SUA RICOSTITUZIONE
La riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ed il suo contestuale aumento in misura non inferiore a detto minimo, ex art. 2482 ter c.c., integrano una delibera unitaria e non due distinte decisioni tra loro collegate.
Pertanto non sarà possibile, nelle more della sottoscrizione dell’aumento di capitale previsto da tale delibera unitaria di riduzione e contestuale aumento, indicare nello statuto e nel registro delle imprese l’importo derivante dalla sola riduzione (inferiore al minimo legale o azzerato).
L’indicazione statutaria del capitale sociale dovrà essere aggiornata ad avvenuta sottoscrizione dell’aumento.
Normativa: art. 2482 ter c.c.
(Massima n. I.G.32 - 1° pubbl. 9/07 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
MANCANZA DI UN OBBLIGO LEGALE DI ALLEGAZIONE AL VERBALE DELLA RELAZIONE DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO SULLA PERDITA)
In presenza di una clausola statutaria che consenta l’esclusione del previo deposito presso la sede sociale della relazione sulla perdita da parte dell’organo amministrativo e delle eventuali osservazioni del collegio sindacale, non scatta alcun obbligo di allegazione al verbale dei predetti documenti, che debbono comunque, essere presentati in assemblea (vedi orientamento I.G.7).
Infatti, il legislatore ha previsto il deposito presso la sede sociale di detti documenti nel solo interesse dei soci e non nell’interesse dei terzi.
Normativa: art. 2482 bis c.c.
(Massima n. I.G.38 - 1° pubbl. 9/08 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
PRESUPPOSTI FORMALI DELLA DELIBERA DI RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE INFERIORI AL TERZO
Nel caso di riduzione del capitale per perdite inferiori ad un terzo è comunque necessario che sia garantito che il capitale sia ridotto in proporzione alle perdite accertate.
Pertanto, sarà necessario che le perdite risultino o dal bilancio riferito ad un esercizio chiuso da non più di centottanta giorni o da una situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore a centoventi giorni (vedi orientamento I.G.13).
Occorre inoltre una relazione dell’organo amministrativo con, ove richiesto dalla legge, le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, al fine di spiegare l’opportunità dell’operazione.
Normativa: art. 2482 bis c.c.
(Massima n. I.G.39 - 1° pubbl. 9/08 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
ASPETTI FORMALI DELLA RELAZIONE SULLE PERDITE EX ART. 2482 BIS C.C.
L’art. 2482 bis c.c., da ritenersi applicabile anche all’ipotesi più grave di perdita di cui all’art. 2482 ter c.c., prevede che debba essere sottoposta all’assemblea una relazione sulla situazione patrimoniale della società.
Detta relazione presuppone logicamente che sia redatta anche la vera e propria situazione patrimoniale della società.
E’ dubbio se la situazione patrimoniale intermedia debba essere costituita, oltre che dallo stato patrimoniale, anche dal conto economico e dalla nota integrativa.
Nel silenzio della legge è preferibile applicare un principio sostanziale in virtù del quale la documentazione redatta dagli organi sociali debba essere tale da garantire una sufficiente informazione dei soci. Pertanto, stante l’urgenza dell’intervento richiesto “senza indugio” nel caso di perdita, sarà sufficiente anche il solo stato patrimoniale se accompagnato da una relazione sulla perdita che supplisca comunque alla carenza di informazioni nascente dalla mancata redazione del conto economico e della nota integrativa.
Normativa: art. 2482 bis c.c.
(Massima n. I.G.40 - 1° pubbl. 9/08 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
UTILIZZO DEL BILANCIO IN SOSTITUZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE EX ART. 2482 BIS C.C.
E’ possibile, eccezionalmente, utilizzare ai sensi dell’art. 2482 bis c.c., quale situazione patrimoniale l’ultimo bilancio di esercizio, chiuso da non oltre 180 giorni.
In tal caso, qualora la relazione sulla gestione individui ed illustri la causa della crisi e si soffermi sulle previsioni dei risultati economici dell’esercizio in corso e del successivo, in modo da fornire all’assemblea, all’occorrenza, i necessari elementi di giudizio ai fini di valutare i possibili interventi, potrà omettersi la predisposizione della relazione sulla perdita, con relative osservazioni, altrimenti necessariamente richiesta.
Normativa: art. 2482 bis c.c.
(Massima n. I.G.41 - 1° pubbl. 9/08 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
RINUNCIA ALL’OBBLIGO DI DEPOSITO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE EX ART. 2482 BIS, COMMA 2, C.C.
Ove l’atto costitutivo non preveda l’esenzione dall’obbligo di depositare presso la sede sociale la situazione patrimoniale ex art. 2482 bis, comma 2, c.c., almeno otto giorni prima dell’assemblea, spetterà comunque ai soci il diritto di rinunciare all’unanimità a tale preventivo deposito, trattandosi di un obbligo informativo posto a carico dell’organo amministrativo nell’esclusivo interesse dei medesimi soci.
La rinuncia potrà avvenire anche in assemblea e può avere ad oggetto esclusivamente il preventivo deposito della relazione sulla situazione patrimoniale e non anche la sua redazione (vedi orientamento I.G.7).
Normativa: art. 2482 bis c.c.
(Massima n. I.G.42 - 1° pubbl. 9/10 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
LEGITTIMITÀ DI UN’OPERAZIONE DI AZZERAMENTO DEL CAPITALE PER PERDITE E SUA RICOSTITUZIONE SENZA L’INTEGRALE ANNULLAMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PREESISTENTI
Nelle s.r.l. le quote di partecipazione sono concettualmente distinte da quelle di conferimento, sono da queste indipendenti, e sono naturalmente prive di valore nominale esplicito.
Per tali motivi vengono propriamente individuate con una percentuale o con una frazione e non subiscono modifiche nel caso di aumento gratuito di capitale (art. 2481 ter, comma 2, c.c.) o di riduzione per perdite (art. 2482 quater c.c.).
Lo scioglimento di qualsiasi legame tra quote di partecipazione (art. 2463, comma 2, n. 6, c.c.) e quote di conferimento (art. 2463, comma 2, n. 5, c.c.) è la conseguenza di una precisa scelta operata dalla legge delega di riforma del diritto societario (L. n. 366/01), la quale, all’art. 3, comma 2, lett. c), ha previsto che fosse consentito ai soci di s.r.l. di regolare l’incidenza delle rispettive partecipazioni sociali sulla base di scelte contrattuali (dunque, senza alcun obbligo di rispettare una qualche proporzione con i conferimenti).
A quanto sopra consegue che in tutte le operazioni di aumento di capitale a pagamento non ricorre mai l’obbligo di far coincidere il valore nominale implicito complessivo delle partecipazioni offerte in sottoscrizione con quanto richiesto in conferimento a titolo di capitale.
E’ dunque possibile, a fronte di un aumento di capitale, offrire in sottoscrizione una percentuale delle quote di partecipazione nella società avente valore nominale implicito sia superiore che inferiore a quello del deliberato aumento (vedi orientamento I.G.33), all’unica, ovvia, condizione, che il prezzo richiesto non sia complessivamente inferiore all’aumento di capitale deliberato (in analogia con quanto previsto in sede di costituzione dall’art. 2464, comma 1, c.c.).
Tale regola trova applicazione anche nell’ipotesi di aumento di capitale in ricostituzione di quello precedentemente azzerato per perdite, ove, pertanto, non ricorre alcun obbligo di offrire in sottoscrizione il 100% delle partecipazioni sociali, essendo possibile offrire ai sottoscrittori solo una parte di esse, dunque quote di partecipazione aventi un valore nominale implicito complessivamente inferiore a quello del deliberato aumento.
E’ così, ad esempio, possibile deliberare un aumento in ricostituzione di euro 10.000 del capitale precedentemente azzerato per perdite, con offerta in sottoscrizione di quote di partecipazione rappresentanti il 60% della società, dunque di valore nominale implicito complessivo di euro 6.000.
In tale ipotesi, le quote di partecipazione non offerte in sottoscrizione con l’aumento di capitale (nell’esempio quelle rappresentanti il 40% della società) rimarranno nella titolarità dei soci preesistenti, in proporzione a quelle che detenevano anteriormente all’azzeramento, ancorché il precedente capitale sociale sia stato annullato. Pertanto, qualora i medesimi non esercitino i propri diritti di sottoscrizione/opzione, non resteranno esclusi dalla società.
Una siffatta delibera trova la sua applicazione naturale, e giustificazione causale, ogniqualvolta sia necessario azzerare il capitale sociale per perdite in dipendenza di un patrimonio solo contabilmente negativo ma in realtà positivo, in quei casi, cioè, in cui sussistono plusvalori inespressi dalle scritture contabili.
Verificandosi tale fattispecie, infatti, se venissero offerte ai sottoscrittori del capitale ricostituito le intere partecipazioni sociali si realizzerebbe, qualunque fosse il prezzo di emissione, un esproprio dei plusvalori latenti insiti nelle partecipazioni di quei soci che non possono o non vogliono esercitare integralmente il diritto di sottoscrizione/opzione sul deliberato aumento.
Normativa: artt. 2481, 2482-bis, 2482-ter, 2463, comma 2, n. 6, c.c.
(Massima n. I.G.49 - 1° pubbl. 9/15 – motiv. 9/15 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)
SOSPENSIONE DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI RIDUZIONE OBBLIGATORIA DEL CAPITALE A COPERTURA DI PERDITE, NEL PERIODO DELL’EMERGENZA COVID-19
In forza dell'art. 6 d.l. 23/2020 (convertito con l. 40/2020), nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, qualora risulti che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c., a prescindere da quale sia la data di riferi mento del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale infra-annuale, dai quali emergono le predette perdite.
Resta fermo l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea per gli opportuni provvedimenti, ai sensi degli artt. 2446, comma 1, e 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c., sia nei casi in cui per effetto di tali perdite il patrimonio netto è superiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), sia nei casi in cui, per effetto di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, il patrimonio netto sia inferiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2447 e 2482- ter c.c.).
Sono pertanto legittime e possono essere iscritte nel registro delle imprese le de- liberazioni di aumenti di capitale a pagamento, assunte nel periodo dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020, che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a coper- tura delle perdite anche qualora ad esito dell'aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.). Parimenti dicasi per le altre operazioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale, che richiederebbero il rispetto delle predette disposizioni, ove applicabili.
Normativa: artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.; art. 6 d.l. 23/2020
(Massima n. :::::: pubblicata il 16 giugno 2020 dal Consiglio Notarile di Milano)
SOSPENSIONE DELLA DISCIPLINA IN TEMA DI RIDUZIONE OBBLIGATORIA DEL CAPITALE A COPERTURA DI PERDITE, NEL PERIODO DELL’EMERGENZA COVID-19 (ARTT. 2446, 2447, 2482-BIS E 2482-TER C.C.; ART. 6 D.L. 23/2020.
Per “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, ai sensi dell’art. 6, comma 1, d.l. 23/2020 (convertito con l. 40/2020), come modificato dall’art. 1, comma 266 della l. 178/2020, si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l’esercizio in cui le perdite si siano prodotte. Pertanto, in relazione a tali perdite non si applicano, fino al quinto esercizio successivo, le disposizioni di cui agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter c.c., né opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c.
Resta fermo l’obbligo di convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, ai sensi dell’art. 2446, comma 1, e 2482-bis, commi 1, 2 e 3, c.c., sia nei casi in cui anche a seguito di tali perdite il patrimonio netto resti superiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2446 e 2482-bis c.c.), sia nei casi in cui, per effetto di perdite superiori a un terzo del capitale sociale, il patrimonio netto divenga inferiore al capitale minimo previsto dalla legge (fattispecie di cui agli artt. 2447 e 2482-ter c.c.).
Sono pertanto legittime e possono essere iscritte nel registro delle imprese, sempre fino al quinto esercizio successivo indicato nella norma, le deliberazioni di aumento di capitale a pagamento che non siano precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, nella misura in cui tali perdite persistano, anche qualora ad esito dell’aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai due terzi del capitale sociale (artt. 2446 e 2482-bis c.c.) o inferiore al minimo legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.). Parimenti dicasi per le altre operazioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale, che richiederebbero il rispetto delle predette disposizioni, ove applicabili.
Normativa: (artt. 2388 e 2475 c.c.)
(Massima n. 196 - sostitutiva della massima n. 191 - artt. 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.; art. 6 d.l. 23/2020) pubblicata il 27 maggio 2021 dal Consiglio Notarile di Milano)