SOCIETA’ COOPERATIVE

ART. 2522, COMMA 3, C.C.

La disposizione del comma 3 dell’art. 2522 c.c. deve essere interpretata nel senso che una cooperativa che al momento della sua costituzione aveva un numero di soci pari o superiore a nove non si scioglie se successivamente il numero di soci diventi inferiore a detta entità qualora abbia adottato, prima della riduzione, le norme della s.r.l. ed abbia quali soci solo persone fisiche.

Normativa: art. 2522 c.c.
(Massima n. M.A.1 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CASI DI NON OBBLIGATORIETÀ DEL COLLEGIO SINDACALE

Le cooperative che non rientrano nelle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell’art. 2477 c.c., e che non abbiano emesso strumenti finanziari non partecipativi, non hanno l’obbligo di nominare il collegio sindacale, indipendentemente dalla circostanza che abbiano adottato le norme della s.r.l. o quelle della s.p.a.
Ne consegue che:
- l’eventuale nomina facoltativa del Collegio Sindacale deve essere espressamente prevista dallo statuto (giusta quanto previsto dall’art. 2477 comma 1 c.c. la cui applicazione è strettamente connessa a quella dei commi 2 e 3 del medesimo art. 2477 richiamato dall’art. 2543 c.c.);
- in caso di nomina, sia obbligatoria che facoltativa, del Collegio Sindacale e sempreché la cooperativa non sia tenuta al bilancio consolidato, allo stesso può essere affidato l’esercizio del controllo contabile.

Normativa: artt.2477 e 2543 c.c.
(Massima n. M.A.2 - 1° pubbl. 9/04 e modif. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

MANCATA APPLICABILITÀ DELL’ART. 2437 TER, C.C.

L’art. 2437 ter c.c. non si applica alle società cooperative.

Normativa: art.2437 ter c.c.
(Massima n. M.A.3 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

VOTO SEGRETO

Per le votazioni relative alla nomina dei componenti gli organi sociali, non concretizzandosi nell’espressione di un consenso o di un dissenso bensì nell’espressione di una o più preferenze, è possibile procedere con votazioni segrete, purchè la clausola statutaria che introduce tale previsione attribuisca ai soci che lo richiedano il diritto di far risultare dal verbale in maniera palese l’esito della loro votazione o eventualmente la loro astensione.

Normativa: artt.2538, 2542 e 2543 c.c.
(Massima n. M.A.4 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

REQUISITI PER L’APPLICABILITÀ DELLA DISCIPLINA DELLA S.R.L.

I requisiti previsti dall’art. 2519 c.c. per l’applicabilità alla società cooperativa delle norme dettate in tema di s.r.l. sono alternativi e non debbono pertanto ricorrere congiuntamente. In pratica per applicare la disciplina della s.r.l. è sufficiente che la cooperativa abbia meno di venti soci (a prescindere dall’importo dell’attivo dello stato patrimoniale) ovvero che abbia un attivo dello stato patrimoniale inferiore ad unmilione di euro (a prescindere dal numero dei soci).

Normativa: art.2519 c.c.
(Massima n. M.A.5 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

NOMINA OBBLIGATORIA DEL REVISORE

Nel caso in cui il Collegio Sindacale non sia stato nominato, nelle sole cooperative cui si applica la disciplina in tema di s.p.a. deve essere nominato un Revisore o una società di revisione cui affidare l’esercizio del controllo contabile, in ottemperanza al disposto dell’art. 2409 bis c.c., applicabile al caso concreto in virtù del richiamo effettuato dall’art. 2519 c.c.

Normativa: artt.2409 bis e 2519 c.c.
(Massima n. M.A.7 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE COOPERATIVE ED OBBLIGHI DEL NOTAIO

In mancanza di espressa prescrizione al riguardo, l’obbligo di iscrizione all’Albo delle Cooperative da parte delle cooperative a mutualità prevalente, che condiziona (insieme agli altri requisiti previsti dalla legge) la loro possibilità di godere delle agevolazioni tributarie per esse previste, non grava sul notaio rogante l’atto costitutivo, bensì sull’organo amministrativo della società stessa dopo l’iscrizione (curata dal notaio) presso il Registro Imprese.

Normativa: art.2512 c.c.
(Massima n. M.A.8 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

REGOLE PER LA COMPOSIZIONE DELLA DENOMINAZIONE

Pur non essendo espressamente previsto dall’art. 2521 c.c., il necessario coordinamento con la più generale previsione di cui all’art. 2515 c.c. fa ritenere che nella denominazione delle società cooperative deve essere ricompresa solo tale specifica indicazione (società cooperativa), mentre non è necessario indicarvi né il “livello” di mutualità che la caratterizza (prevalente oppure no), né la disciplina di riferimento (s.p.a oppure s.r.l.), né il regime di responsabilità dei soci, che ormai è, in ogni caso, esclusivamente limitata.

Normativa: artt.2515 e 2521 c.c.
(Massima n. M.A.9 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

ATTO COSTITUTIVO E INDICAZIONE DEL LUOGO DI COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ SOCIE

Si ritiene che l’obbligo di indicare nell’atto costitutivo delle società lucrative “lo Stato di costituzione” e quello di indicare nell’atto costitutivo delle società cooperative il “luogo di costituzione” abbiano contenuto identico prescindendo dalla diversa formulazione usata dal legislatore. Pertanto anche nelle società cooperative il “luogo di costituzione” deve essere indicato con riferimento al solo “Stato” senz’altro aggiungere.

Normativa: art.2521 c.c.
(Massima n. M.A.10 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

AUMENTI DI CAPITALE

Alle società cooperative si applica l’intero complesso normativo previsto in materia di aumenti di capitale (anche con riferimento ai conferimenti in natura) per le società lucrative, e quindi, rispettivamente secondo i casi, dalle norme sulla formazione del capitale in ambito di società a responsabilità limitata e di società per azioni.
Ciò trova conferma anche nell’art. 2524 c.c., che richiama la disciplina prevista dagli artt. 2438 e seguenti c.c., relativi, appunto, ai conferimenti in sede di aumento di capitale.

Normativa: artt.2438 e 2524 c.c.
(Massima n. M.A.11 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

PORTA APERTA E CLAUSOLE DI PRELAZIONE

Il principio della “porta aperta” che caratterizza ancora - ed in modo rafforzato rispetto al passato la disciplina delle società cooperative - non esclude la legittimità di una clausola di prelazione a favore dei soci già tali in occasione del trasferimento della partecipazione da parte di uno di essi. Ciò, naturalmente, non potrà consentire al socio di superare i limiti di partecipazione consentiti dalla legge.

Normativa: artt.2528 e 2530 c.c.
(Massima n. M.A.12 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA MEDIANTE AFFISSIONE PRESSO LA SEDE SOCIALE

Poiché l’avviso di convocazione dell’assemblea ha lo scopo di informare adeguatamente e tempestivamente il socio della volontà di riunire l’assemblea per la decisione collegiale sugli argomenti sufficientemente indicati nell’ordine del giorno, non può considerarsi valida la clausola statutaria che indichi, in via esclusiva, la convocazione mediante affissione presso la sede sociale.

Normativa: art.2538 c.c.
(Massima n. M.A.13 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

DEROGHE AL PRINCIPIO DEL VOTO CAPITARIO

Alla luce del principio di cui alla lett. e) comma 2 dell’art. 5 della Legge Delega n. 366/01, la previsione di cui all’art. 2543 c.c. deve intendersi nel senso che la deroga al principio del voto capitario possa essere riferita al parametro di partecipazione al capitale solo per i soci finanziatori, mentre dovrà essere riferita solo al parametro dello scambio mutualistico per i soci cooperatori.
In entrambi i casi lo statuto deve oggettivamente determinare i criteri di attribuzione del voto in base ai quali si deroga al principio del voto capitario.

Normativa: art.2543 c.c.
(Massima n. M.A.14 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Alla luce della previsione di cui all’art. 5 della legge delega (n. 366/01) che prevede un ampliamento della partecipazione assembleare dei soci e della possibilità di delega, nelle cooperative disciplinate dalla normativa sulla s.r.l. in mancanza di espressa previsione si può considerare ammissibile una clausola che consente la rappresentanza per delega. Tuttavia il limite di compatibilità con la causa mutualistica (e le collegate caratteristiche disciplinari) rende applicabile il limite per cui il rappresentante non può rappresentare più di dieci soci e può, a sua volta, essere solo un socio, salve le eccezioni previste dall’ultimo comma dell’art. 2539 c.c. Tali limiti, infatti, sembrano propri del fenomeno societario cooperativo, a prescindere dalla disciplina “generale” a cui le stesse possano, in considerazione della struttura economica o della base sociale, fare riferimento.

Normativa: art.2539 c.c.
(Massima n. M.A.15 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

REQUISITI SOGGETTIVI DEI SOCI NELLE COOPERATIVE DI CONSUMO

Nelle cooperative di consumo, i requisiti soggettivi possono essere generici e, in generale, essi possono essere anche solo negativi, purché non discriminatori.

Normativa: art.2527 c.c.
(Massima n. M.A.16 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

VALORE NOMINALE MINIMO DELLE PARTECIPAZIONI IN COOPERATIVE ANTERIORI ALLA L. 59/92

Alle cooperative costituite prima dell’entrata in vigore della legge 31 gennaio 1992 n. 59 si deve ritenere ancor oggi attribuita la facoltà di mantenere un valore nominale minimo delle partecipazioni inferiore ad euro 25.

Normativa: art.2525 c.c.
(Massima n. M.A.17 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

INTERESSE ALLA INTRODUZIONE DELLA CATEGORIA DEI SOCI IN PROVA

La verifica dell’interesse della cooperativa all’introduzione della speciale categoria di soci prevista dall’art. 2527, comma 3, c.c., rientra nelle valutazioni di merito della deliberazione assembleare e, conseguentemente, è sottratta al controllo di legalità attribuito al notaio per l’iscrizione nel registro delle imprese.
Anche se l’individuazione del concreto interesse alla introduzione della speciale categoria dei “soci in prova” è sicuramente più agevole in quelle cooperative ove è prevista un’attività di collaborazione o di prestazione di servizi da parte dei soci, astrattamente non si può escludere l’interesse all’introduzione di tale speciale categoria in ogni settore della cooperazione.

Normativa: art.2527 c.c.
(Massima n. M.A.18 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

VERSAMENTO DEI DECIMI IN SEDE DI COSTITUZIONE

In sede di costituzione di società cooperative è esclusa la necessità del versamento presso una banca da parte dei soci di almeno il 25% dei conferimenti in denaro.

Normativa: artt.2521 e 2524 c.c.
(Massima n. M.A.19 - 1° pubbl. 9/05 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

AUMENTI DI CAPITALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE - MAGGIORANZE

Si ritiene che le delibere delle assemblee di società cooperative di esclusione del diritto di opzione siano validamente adottate con le maggioranze statutariamente previste per gli aumenti di capitale, risultando incompatibile con i principi del “voto per teste” e “della porta aperta” l’applicazione del quorum deliberativo rafforzato di cui al comma 5 dell’art. 2441 c.c.

Normativa: artt.2441 e 2524 c.c.
(Massima n. M.A.20 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

DEROGABILITÀ DELL’ART. 2539, COMMA 2, C.C.

La norma di cui all’art. 2539, comma 2, c.c., secondo cui “il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell’assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all’impresa”, lungi dal costituire una regola di carattere generale, si riferisce solo alle cooperative in cui, in relazione all’oggetto sociale, la qualità di socio è assunta da determinate persone fisiche nell’esercizio della propria attività di impresa.

Anche in questo caso è peraltro possibile stabilire statutariamente che le deleghe assembleari, ancorché rilasciate da un socio imprenditore individuale, possano essere conferite solamente a soci.

Normativa: art.2539 c.c.
(Massima n. M.A.21 - 1° pubbl. 9/08 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

AMMISSIBILITÀ DELLA CLAUSOLA STATUTARIA CHE FISSI UN LIMITE AL NUMERO DEI MANDATI CONSECUTIVI AGLI AMMINISTRATORI

È ammissibile in tutte le cooperative, sia che ad esse si applichino le norme delle spa, sia che ad esse si applichino quelle delle srl, fissare esplicitamente negli statuti un tetto al numero di mandati consecutivi degli amministratori (originariamente previsto dall’art. 2542, comma 3, c.c. per le cooperative cui si applica la disciplina delle spa, ora eliminato dall’art. 29 D.Lgs. 310/04).

Normativa: art.2542 c.c.
(Massima n. M.A.22 - 1° pubbl. 9/08 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

LEGITTIMITÀ DELL’ACQUISTO DI PROPRIE QUOTE DA PARTE DI COOPERATIVA CUI SI APPLICHINO LE NORME DELLA S.R.L.

L’art. 2529 c.c. in tema di acquisto delle proprie quote (o azioni) da parte della società cooperativa si applica anche alle cooperative che adottino le norme della società a responsabilità limitata, nonostante il divieto all’acquisto di quote proprie dettato in tema di srl dall’art. 2474 c.c., stante la specialità della disciplina cooperativa e la finalità particolare dell’operazione a sostegno della mutualità (favorire i soci in difficoltà finanziarie e quelli che vogliono recedere senza che ricorrano i presupposti di legge o di statuto).

Normativa: art.2529 c.c.
(Massima n. M.A.23 - 1° pubbl. 9/10 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

ACQUISTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DA PARTE DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

Si ritiene che nonostante l’art. 2511 c.c., come novellato dall’art. 10, comma 1, della legge n. 99/09, definisca la società cooperativa come quella iscritta nell’albo di cui all’art. 2512 c.c., la stessa acquisti la personalità giuridica con la sola iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell’art. 2331, comma 1, c.c., richiamato dall’art. 2523, comma 2, c.c.

Normativa: artt.2331, 2511, 2512 e 2523 c.c.
(Massima n. M.A.24 - 1° pubbl. 9/10 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

LEGITTIMITÀ DEL VOTO PER CORRISPONDENZA O CON ALTRI MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE NELL’ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Nelle delibere relative alle nomine dei componenti gli organi sociali si ritiene che sia sempre consentito ai soci, qualora l’atto costitutivo lo preveda, di esprimere il proprio voto per corrispondenza (ovvero con altri mezzi di telecomunicazione), anche se in tal caso non potrà trovare applicazione la previsione contenuta nel comma 6, secondo periodo, dell’art. 2538 c.c., in base alla quale l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la delibera proposta.
Tale ultima disposizione non è infatti volta a limitare il diritto di voto ma a superare un impedimento tecnico in ordine alla formazione di una volontà deliberativa univoca nell’ambito di un procedimento che consente ai soci di non partecipare alla discussione assembleare.
Non troverà pertanto applicazione in tutti quei casi in cui il socio è chiamato ad esprimere una preferenza (come nelle elezioni delle cariche sociali) piuttosto che un consenso od un dissenso su una determinata decisione.

Normativa: art.2538 c.c.
(Massima n. M.A.25 - 1° pubbl. 9/10 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

PASSAGGIO DALLA MUTUALITÀ PREVALENTE ALLA MUTUALITÀ NON PREVALENTE E VICEVERSA

Nelle società cooperative il passaggio dal regime della mutualità prevalente a quello privo di tale qualifica non integra affatto un'ipotesi di trasformazione societaria.
L'inserimento o l'eliminazione delle clausole previste dall'art. 2514 c.c. per il modello a "mutualità prevalente" deve avvenire con deliberazione da tenersi nelle forme richieste per l'assemblea straordinaria e non con le sole maggioranze previste per la stessa.

Normativa: art.2514 c.c.
(Massima n. M.A.26 - 1° pubbl. 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

PASSAGGIO DELLA COOPERATIVA DALLO SCHEMA S.P.A. A QUELLO S.R.L. E VICEVERSA

Il passaggio della cooperativa dallo schema organizzativo della s.p.a. allo schema organizzativo della s.r.l., e viceversa, non costituisce ipotesi di trasformazione in senso tecnico.
Consegue che, in tali ipotesi, non sarà applicabile la disciplina generale sulla trasformazione delle società di capitali, ma solo quella prevista per le modifiche statutarie, con esclusione del diritto di recesso al socio non consenziente.

Normativa: artt.2545 nonies e 2545 decies c.c.
(Massima n. M.A.27 - 1° pubbl. 9/11 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

PICCOLE SOCIETÀ COOPERATIVE — IN ASSENZA DI ADEGUAMENTO APPLICABILITÀ DELLA NORMATIVA SULLE S.R.L.

Delibera di adeguamento tardivo — regole della trasformazione — inapplicabilità.
Scioglimento della cooperativa per riduzione del numero di soci al di sotto delle previsioni di legge — cooperativa che abbia adottato ab origine la normativa delle s.r.l. — sopravvivenza per il non verificarsi della fattispecie di cui all'art. 2522, comma III, c.c..
Le piccole società cooperative che non hanno provveduto ad adeguare il loro statuto entro il termine del 31 marzo 2005 sono regolate - in via suppletiva - dalle norme sulle società a responsabilità limitata.
Non è soggetta alle regole della trasformazione la delibera con cui una piccola società cooperativa provveda in ritardo all'adeguamento dello statuto alle nuove norme introdotte dai D.lgs., 17 gennaio 2003, n. 5 e n. 6. Non è soggetta alle regole della trasformazione la delibera con cui una società cooperativa regolata dalle norme sulle società per azioni opti per il modello di cooperativa con rinvio alle norme sulle società a r.l. (e viceversa).
Nel caso in cui il numero dei soci di una cooperativa scenda al di sotto di nove (ma superiore a tre ed i soci siano tutti persone fisiche), ed il numero non sia integrato nel termine massimo di un anno, la cooperativa si reputerà sciolta di diritto nel solo caso in cui abbia optato per il modello di società cooperativa che rinvia alle norme sulle s.p.a., non verificandosi la fattispecie di cui all'art. 2522, comma 3, c.c. nel caso in cui la cooperativa, ab origine, abbia scelto le norme sulle società a responsabilità limitata quali norme da applicare in via suppletiva.

Normativa: art.2522 c.c.
(Massima n. 14 elaborata dalla Commissione Studi societari del Comitato Notarile della Regione Campania)