SOCIETA’ DI PERSONE

AMMINISTRAZIONE NON AFFIDATA AD UNA PERSONA FISICA

Una società, tanto di capitali quanto di persone, socia di una società di persone può essere legittimamente nominata amministratore di quest’ultima. In tal caso il soggetto amministratore è l’ente società di capitali o di persone socia e non una persona da questa indicata.


Normativa: art.2257 c.c.

(Massima n. O.A.1 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

PARTECIPAZIONE DI ASSOCIAZIONI O FONDAZIONI IN SOCIETÀ DI PERSONE

È ammessa la partecipazione di una fondazione o di una associazione, aventi o no personalità giuridica, in una società di persone.

Normativa: art.2247 c.c.
(Massima n. O.A.2 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

APPLICABILITÀ DELL’ART.111 TER DISP. ATT. C.C. ALLE SOCIETÀ DI PERSONE

L’art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del c.c. si applica a tutti i tipi di società, quindi anche alle società di persone che nei patti sociali abbiano recepito detta normativa.

Normativa: artt.2247 c.c e 111 ter disp. att. c.c..
(Massima n. O.A.3 - 1° pubbl. 9/04 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

APPOSIZIONE DI UN TERMINE O DI UNA CONDIZIONE AD UN ATTO DI CONFERIMENTO

E’ legittimo apporre ad un atto di conferimento in una società di persone un termine iniziale o una condizione sospensiva.
E’ così possibile conferire un’azienda apponendo, per motivi di semplificazione contabile, a detto conferimento un termine iniziale coincidente con l’inizio di un mese solare.

Normativa: art.2253 c.c..
(Massima n. O.A.4 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

CLAUSOLA DI RECESSO PARZIALE - AMMISSIBILITA’

E’ legittimo prevedere nei patti sociali di società di persone una clausola che ammette, ed eventualmente disciplina, il recesso parziale.
Tale forma di recesso non può essere infatti ritenuta contraria all’ordine pubblico in quanto già prevista per le società di persone soggette ad attività di direzione e coordinamento dall’ultimo comma del art. 2497quater c.c.

Normativa: art.2497 quater c.c..
(Massima n. O.A.5 - 1° pubbl. 9/06 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

DETERMINAZIONE CONVENZIONALE DEI CRITERI DI RIPARTIZIONE DELL’ATTIVO DI LIQUIDAZIONE IN DEROGA ALL’ART. 2282, COMMA 1, C.C.

Ai soci è consentito, con l’introduzione nel contratto sociale di una clausola programmatica, di determinare liberamente i criteri di ripartizione dell’attivo di liquidazione, purché ciò avvenga all’unanimità e sia rispettato il divieto del patto leonino.
Si ritiene tuttavia che dal verificarsi di una causa di scioglimento in poi tale facoltà non sia più consentita, poiché da tale momento è entrato nel patrimonio individuale di ogni singolo socio il diritto di credito alla ripartizione dell’attivo secondo i criteri precedentemente fissati.
Per poter ottenere dunque la ripartizione dell’attivo di liquidazione in maniera difforme rispetto ai criteri di contratto vigenti al momento del verificarsi di una causa di scioglimento sarà necessario attuare gli opportuni negozi traslativi dei diritti di credito vantati dai singoli soci utilizzando uno degli schemi consentiti dall’ordinamento (donazione, vendita, rinuncia, ecc.).

Normativa: art.2282 c.c..
(Massima n. O.A.6 - 1° pubbl. 9/10 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

FORMA DELLA DECISIONE DI SCIOGLIMENTO ANTICIPATO

La decisione di scioglimento anticipato, con o senza liquidazione, integra sempre una modifica del contratto sociale e come tale deve rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai fini della sua iscrivibilità nel Registro delle Imprese.

Normativa: art.2272 c.c..
(Massima n. O.A.7 - 1° pubbl. 9/13 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

FATTI E ATTI MODIFICATIVI DELLA COMPAGINE SOCIALE E LORO ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

La compagine sociale può modificarsi in dipendenza di fatti o di atti. Entrambi devono essere iscritti nel registro delle imprese per poter essere opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2300, comma 3, c.c..
I fatti sono iscrivibili su dichiarazione degli amministratori accompagnata dall’eventuale documentazione che comprova il loro accadimento.
Gli atti sono iscrivibili solo se rivestono la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 11, comma 4, DPR 581/95. Gli atti aventi la forma della scrittura privata non autenticata sono iscrivibili solo se la loro sottoscrizione è stata accertata giudizialmente.
Tali regole trovano applicazione anche nelle ipotesi di modifica per atto unilaterale o che non richieda l’intervento di tutti i soci.
Costituiscono fatti modificativi della compagine sociale:

  1. il decesso del socio, in presenza della libera trasferibilità mortis causa delle partecipazioni;
  2. il fallimento del socio;
  3. la liquidazione della quota del socio ai sensi dell’art. 2288, comma 2, c.c..

Costituiscono atti modificativi della compagine sociale:

  1. il trasferimento delle partecipazioni inter vivos;
  2. i negozi, ove previsti, di continuazione o meno della società con i successori del socio deceduto;
  3. la dichiarazione di recesso notificata;
  4. la delibera di esclusione notificata e non opposta;
  5. il decreto di trasferimento giudiziale.

Normativa: art.2300 c.c..
(Massima n. O.A.8 - 1° pubbl. 9/14 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

INSUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI ADEGUARE LE CLAUSOLE DEGLI ORIGINARI PATTI SOCIALI ALLE MODIFICHE INTERCORSE

Il codice civile prevede per le sole società di capitali l’obbligo di depositare nel registro delle imprese il testo integrale dello statuto sociale nella sua redazione aggiornata ogniqualvolta sia deliberata una sua modifica (art. 2436, ultimo comma, c.c.).
L’assenza di un’analoga disposizione per le società di persone porta a ritenere che le modifiche dei patti sociali delle medesime siano ritualmente adottate senza alcuna necessità di aggiornare le singole clausole divenute incompatibili.
Tali modifiche, una volta ritualmente iscritte, sono comunque opponibili ai terzi anche per le eventuali parti che dovessero contrastare con precedenti versioni dei patti sociali non formalmente aggiornate.
Così, ad esempio, l’iscrizione del recesso di un socio avvenuta unilateralmente per atto pubblico o scrittura privata autenticata (vedi orientamento O.A.8) rende opponibile ai terzi la sua uscita dalla compagine sociale sotto tutti i profili (partecipazione agli utili, poteri di amministrazione e rappresentanza, fallibilità), anche se non è accompagnata da alcuna riformulazione delle clausole dei patti sociali in cui è contenuto il suo nominativo.

Normativa: artt.2252 e 2436 c.c..
(Massima n. O.A.9 - 1° pubbl. 9/14 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

LEGITTIMITA’ DELLA NOMINA DEI LIQUIDATORI A TEMPO DETERMINATO

Posto che i liquidatori di società di persone (da chiunque siano nominati) possono essere revocati in qualsiasi momento, senza necessità di giusta causa, è da ritenersi possibile che i soci nominino il liquidatore fissando in tal occasione un termine di durata del suo incarico.

Normativa: art.2275 c.c..
(Massima n. O.A.10 - 1° pubbl. 9/14 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

L'ATTO RICOGNITIVO DEL NUOVO ASSETTO SOCIETARIO DI UNA SOCIETA' DI PERSONE, MODIFICATO A SEGUITO DEL RECESSO DI UN SOCIO, PUO' ESSERE STIPULATO ANCHE DAI SOLI SOCI SUPERSTITI, UNA VOLTA DIVENUTO EFFICACE IL RECESSO.

All’esercizio del “diritto soggettivo potestativo, personale ed indivisibile di recesso” da parte del socio uscente consegue lo scioglimento del vincolo societario limitatamente al rapporto personale che lo lega alla società.

Normativa: artt.2285 e 2300 c.c.
(Massima elaborata dalla Commissione Orientamenti Societari del Consiglio Notarile di Firenze)

RECESSO DA SOCIETÀ DI PERSONE E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

In caso di recesso da società di persone ed in mancanza di diversa pattuizione tra i soci, lo scioglimento del rapporto sociale rispetto al singolo socio comporta la riduzione del capitale sociale –ove esistente- in misura pari al valore nominale della quota di cui era titolare il socio receduto. 

Tale riduzione risulta disciplinata dall’art. 2306 C.C. tutte le volte in cui il calcolo per la liquidazione della quota del socio receduto dà un risultato positivo mentre ne risulta sottratta quando il risultato è negativo.

Normativa: artt.2303 e 2306 c.c.
(Massima n.29/2012 elaborata dalla Commissione Orientamenti Societari del Consiglio Notarile di Firenze)

TRASFORMAZIONE PROGRESSIVA A MAGGIORANZA DI SOCIETÀ DI PERSONE IN SOCIETÀ DI CAPITALI: REGOLE PROCEDIMENTALI

Si ritiene che la trasformazione progressiva di società di persone in società di capitali a maggioranza (art- 2500 ter c.c.) presupponga un’informativa preventiva rivolta a tutti i soci della società trasformanda.
Pertanto:
(i) è opportuno che i patti sociali prevedano un iter procedurale idoneo a raggiungere tale scopo, precisandosi che il metodo assembleare è solo una delle possibili soluzioni e che possono essere adottati anche schemi meno rigidi e formali;
(ii) nel silenzio dei patti sociali dovranno essere adottate soluzioni che soddisfino tale istanza con modalità e tempi congrui, pur non essendo obbligatorio adottare un procedimento mutuato dal tipo sociale di approdo.

Normativa: artt.2479, 2479 ter, 2500 e 2500 ter c.c.
(Massima n.11/2009 elaborata dalla Commissione Orientamenti Societari del Consiglio Notarile di Firenze)

CLAUSOLA COMPROMISSORIA NELLE SOCIETÀ DI PERSONE

L’art. 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, regola un modello di arbitrato che trova
applicazione per tutte le società commerciali, ivi comprese le società di persone.
E’, altresì, da ritenere che la norma prevede un istituto che si aggiunge ma non si sostituisce a
quello tradizionale previsto e regolamentato dal codice di procedura civile agli artt. 806 e segg., per cui è lasciato alle società, nell’esplicazione della propria autonomia contrattuale, di
scegliere il tipo da adottare nella risoluzione delle controversie sociali.
Pertanto nella redazione delle clausole compromissorie si ritiene opportuno che il notaio, dopo avere indagato le volontà delle parti, faccia riferimento alle norme che sovrintendono alla tipologia di arbitrato scelto dalle parti.

Normativa: artt.1419 c.c., 806 c.p.c. e decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5
(Massima elaborata dalla Commissione Orientamenti Societari del Consiglio Notarile di Firenze)

DIVIETO DI IMMISTIONE A CARICO DEGLI ACCOMANDANTI — AMMINISTRAZIONE TEMPORANEA AI SENSI DELL'ART. 2323, COMMA 2, C.C. — NON SUSSISTE — ASSUNZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE PROVVISORIO DA PARTE DELL'ACCOMANDANTE — AMMISSIBILITÀ.

Il divieto di immistione posto a carico degli accomandanti, nel silenzio dell'art. 2323 c.c., non abbraccia l'ipotesi di gestione circoscritta nel tempo ed imposta dalle circostanze quale quella dell'amministratore provvisorio nominato ai sensi del II comma della citata norma. Pertanto l'amministratore provvisorio potrà essere scelto anche nell'ambito della categoria degli accomandanti. In ogni caso è nomina formale seguita da debita iscrizione nel Registro delle Imprese.

Normativa: art.2323 c.c.
(Massima n.17 elaborata dalla Commissione Studi societari del Comitato Notarile della Regione Campania)