SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI

DISCIPLINA DELLE S.T.P. PRIMA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO INTERMINISTERIALE

Ai sensi del comma 4, lett. c) dell’art. 10 della L. n. 183/2011, l’atto costitutivo delle s.t.p. deve obbligatoriamente prevedere i criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per la prestazione professionale richiesta.

La disciplina statutaria sul punto non è però rimessa alla discrezionalità dei soci ma deve essere conformata a quanto sarà disciplinato dal regolamento interministeriale previsto dal successivo comma 10 del medesimo art. 10 della L. n. 183/2011.
Stante quanto sopra si ritiene che non sia possibile formare un atto costitutivo di s.t.p. conforme al modello legale fino a quando non sarà emanato il regolamento interministeriale.

Normativa: art.10 Legge 12 novembre 2011 n.183
(Massima n. Q.A.1 - 1° pubbl. 9/12 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

NATURA GIURIDICA DELLE S.T.P.

Le società professionali di cui all’art. 10 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile.
A ciò consegue che le stesse sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve unicamente le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al loro particolare oggetto.

Normativa: art.10 Legge 12 novembre 2011 n.183
(Massima n. Q.A.2 - 1° pubbl. 9/13 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE DI S.T.P.

La denominazione o la ragione sociale di una s.t.p. devono contenere l’indicazione “società tra professionisti”.
L’indicazione “società tra professionisti”, o la sua sigla, non è sostitutiva dell’ulteriore precisazione del modello societario prescelto (s.n.c, s.a.s., s.r.l., s.a.p.a., s.p.a., s.coop.) pertanto tale indicazione dovrà essere aggiunta a quella del modello adottato.

Normativa: art.10 Legge 12 novembre 2011 n.183
(Massima n. Q.A.3 - 1° pubbl. 9/13 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L’iscrizione delle società tra professionisti nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese, ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 34 dell’8 febbraio 2013, non è sostitutiva dell’iscrizione della medesima società nella Sezione Ordinaria o in altra Sezione Speciale eventualmente richiesta dalle norme proprie del tipo prescelto, ma si aggiunge ad essa.
L’iscrizione di cui all’art. 7 del Regolamento ha solo la funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell’incompatibilità di cui all’art. 6 del medesimo Regolamento, mentre l’iscrizione richiesta dalla disciplina del modello prescelto produce tutti gli effetti che gli sono propri, compreso quello costitutivo della persona giuridica per le società di capitali.

Normativa: art.10 Legge 12 novembre 2011 n.183 e art.7 del Decreto del Ministro della Giustizia n.34 dell’8 febbraio 2013
(Massima n. Q.A.4 - 1° pubbl. 9/13 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

S.T.P. UNIPERSONALE

Si ritiene possibile costituire una s.t.p. con un unico socio ove ciò sia consentito dal modello societario prescelto.

Normativa: art.10 Legge 12 novembre 2011 n.183 e art.7 del Decreto del Ministro della Giustizia n.34 dell’8 febbraio 2013
(Massima n. Q.A.5 - 1° pubbl. 9/13 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

FORMAZIONE DEL CAPITALE DI S.T.P. - INSUSSISTENZA DI OBBLIGHI DI CONFERIMENTO D’OPERA DA PARTE DEI PROFESSIONISTI

Il capitale di una s.t.p. può essere legittimamente costituito da soli conferimenti in denaro.
Né la legge n. 183/2011, né il regolamento n. 34/2013 richiedono che il socio professionista debba assumere l’obbligo di prestare la propria opera a favore della società a titolo di conferimento d’opera (a liberazione di capitale e/o di patrimonio).
Stante quanto sopra, si ritiene che il socio professionista possa assumere nei confronti della società l’obbligo di eseguire l’incarico professionale ad essa conferito dal cliente in una qualsiasi delle forme consentite dall’ordinamento (tipiche o atipiche).

Normativa: art.10 Legge 12 novembre 2011 n.183 e Decreto del Ministro della Giustizia n.34 dell’8 febbraio 2013
(Massima n. Q.A.6 - 1° pubbl. 9/13 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

INDEROGABILITA’ DEL REGIME LEGALE DI RESPONSABILITA’ DEI SOCI DI S.T.P.

Non è possibile derogare convenzionalmente al regime legale di responsabilità dei soci di s.t.p. previsto dal modello societario prescelto.

Normativa: art.10 Legge 12 novembre 2011 n.183 e Decreto del Ministro della Giustizia n.34 dell’8 febbraio 2013
(Massima n. Q.A.7 - 1° pubbl. 9/13 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

OPERATIVITA’ DELLA S.T.P. IN ASSENZA DEL REQUISITO DELLA MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI SOCI PROFESSIONISTI

La legge n. 183/2011 prevede espressamente che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
Il venir meno di tale condizione integra una causa di scioglimento della società, e di cancellazione dall’albo professionale, solo nel caso in cui questa non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.
A quanto sopra consegue che il venir meno della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti non inibisce in alcun modo l’adozione di valide deliberazioni o decisioni dei soci, ciò tanto nei sei mesi in cui la società non è ancora sciolta, quanto nella eventuale successiva fase di liquidazione.
Nelle società di capitali, la causa di scioglimento derivante dalla mancata ricostituzione nei sei mesi della maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti opererà dalla iscrizione nel Registro delle Imprese dell’accertamento di tale causa di scioglimento operato dagli amministratori, ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 2484 c.c.

Normativa: art.10 Legge 12 novembre 2011 n.183, Decreto del Ministro della Giustizia n.34 dell’8 febbraio 2013 e art.2484 c.c.(Massima n. Q.A.8 - 1° pubbl. 9/13 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

LEGITTIMITA’ DI CLAUSOLE CHE PREVEDONO MAGGIORANZE SUPERIORI AI DUE TERZI NELLE DECISIONI DEI SOCI

La legge n. 183/2011 prevede espressamente che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
Tale previsione non si sostituisce alle regole proprie del modello societario prescelto (artt. 2252, 2368, 2369 e 2479-bis c.c.), ma si aggiunge ad esse.
Stante quanto sopra, si ritiene preferibile ritenere che il legislatore non abbia inteso riservare ai soli soci professionisti l’adozione delle decisioni dei soci, ma semplicemente abbia voluto garantire a quest’ultimi una maggioranza particolarmente qualificata al fine di impedire che la società sia controllata dai soci non professionisti, ai quali comunque non è stato sottratto il diritto di voto.
A ciò consegue che in tutte le s.t.p., ferma restando la riserva legale della maggioranza dei 2/3 dei consensi esprimibili nelle decisioni dei soci ai professionisti, trovano applicazione integrale le altre regole sulla determinazione delle maggioranze decisionali proprie del modello societario prescelto, compresa quella eventuale che consente di prevedere nei patti sociali o nello statuto quorum decisionali superiori ai due terzi, rendendo in tal modo necessario il concorso dei soci non professionisti nell’adozione delle decisioni dei soci.

Normativa: art.10 Legge 12 novembre 2011 n.183, Decreto del Ministro della Giustizia n.34 dell’8 febbraio 2013 e artt. 2252, 2368, 2369 e 2479 bis c.c.
(Massima n. Q.A.9 - 1° pubbl. 9/13 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

LEGITTIMITA’ DELLA DETENZIONE DA PARTE DEI SOCI NON PROFESSIONISTI DI AZIONI PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO CHE SUPERINO IL TERZO DEL CAPITALE SOCIALE

La legge n. 183/2011 prevede che la partecipazione al capitale sociale dei professionisti debba essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci, non anche che questi debbano detenere la maggioranza dei due terzi del capitale sociale prescindendo dai diritti di voto.
Si reputa pertanto legittimo che i soci non professionisti detengano azioni prive del diritto di voto anche in misura superiore al terzo del capitale sociale.
E’ anche possibile che i soci non professionisti detengano la maggioranza assoluta del capitale sociale ove la minoranza detenuta dai soci professionisti sia superiore ai due terzi delle azioni aventi diritto al voto.

Normativa: art.10 Legge 12 novembre 2011 n.183 e Decreto del Ministro della Giustizia n.34 dell’8 febbraio 2013
(Massima n. Q.A.10 - 1° pubbl. 9/13 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

COMPOSIZIONE SOGGETTIVA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO DI S.T.P.

In assenza di limiti legali si ritiene legittima qualsiasi composizione soggettiva dell’organo amministrativo di s.t.p..
Lo stesso potrà pertanto essere formato, anche per intero, da non professionisti ovvero da persone giuridiche.

Normativa: art.10 Legge 12 novembre 2011 n.183 e Decreto del Ministro della Giustizia n.34 dell’8 febbraio 2013
(Massima n. Q.A.11 - 1° pubbl. 9/13 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

ESCLUSIVITA’ DELL’OGGETTO SOCIALE DELLE S.T.P.

L’oggetto sociale delle s.t.p. deve essere limitato esclusivamente all’attività professionale (o alle attività professionali in caso di s.t.p. costituita per l’esercizio di più attività professionali) in funzione all’esercizio della quale (o delle quali) sono costituite.
L’oggetto sociale non può contenere l’espressa previsione di altre attività estranee all’attività professionale per l’esercizio della quale la s.t.p. viene costituita, ovvero attività non specificatamente e tipicamente riservate alla stessa attività professionale.

Normativa: art.10 Legge 12 novembre 2011 n.183 e Decreto del Ministro della Giustizia n.34 dell’8 febbraio 2013
(Massima n. Q.A.12 - 1° pubbl. 9/13 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

AMMISSIBILITA’ DI ATTIVITA’ STRUMENTALI ALL’OGGETTO SOCIALE DELLE S.T.P.

Perfettamente compatibile con l’esclusività dell’oggetto sociale della s.t.p. è la possibilità per la stessa di compiere attività strumentali all’esercizio della professione ordinistica prescelta e, quindi, la possibilità per la società professionale di rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all’esercizio della professione e di compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo, compresa la possibilità di assumere obbligazioni strumentali all’esercizio dell’attività professionale stessa. Comunque la previsione della legittimità di tali attività è ammissibile solo in quanto si tratti di attività collegate da un nesso di strumentalità funzionale con l’attività professionale ordinistica che costituisce l’oggetto esclusivo della s.t.p..

Normativa: art.10 Legge 12 novembre 2011 n.183 e Decreto del Ministro della Giustizia n.34 dell’8 febbraio 2013
(Massima n. Q.A.13 - 1° pubbl. 9/13 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

NECESSARIA SUSSISTENZA IN SEDE DI COSTITUZIONE DI S.T.P. DI SOCI ABILITATI ALL’ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI PREVISTE DALL’OGGETTO SOCIALE

Non si ritiene legittimo costituire una s.t.p. se non sia presente nella compagine sociale almeno un socio professionista, legalmente abilitato, per ogni attività professionale dedotta nell’oggetto sociale.

Normativa: art.10 Legge 12 novembre 2011 n.183 e Decreto del Ministro della Giustizia n.34 dell’8 febbraio 2013
(Massima n. Q.A.14 - 1° pubbl. 9/13 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

OGGETTO SOCIALE DELLE S.T.P. MULTIDISCIPLINARI E ATTIVITA’ PREVALENTI

Una s.t.p. multidisciplinare può, in conformità alla previsione contenuta nell’art. 8, comma 2, del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, individuare come prevalente una delle attività professionali ordinistiche dedotte nell’oggetto sociale, ma tale individuazione di “prevalenza” non è da ritenersi necessaria né obbligatoria.

Normativa: art.10 Legge 12 novembre 2011 n.183 e art.8 Decreto del Ministro della Giustizia n.34 dell’8 febbraio 2013
(Massima n. Q.A.15 - 1° pubbl. 9/13 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

INCOMPATIBILITA’ DI PARTECIPAZIONE A PIU’ S.T.P.

Stante il dettato normativo dell’art. 10, comma 6, della L. 12 novembre 2011 n. 183 e la disciplina contenuta nel Capo III (artt. 6 e 7) del D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, la partecipazione ad una s.t.p. appare incompatibile con la partecipazione ad altra s.t.p. tanto per il socio professionista quanto per il socio per finalità d’investimento o per prestazioni tecniche.

Normativa: art.10 Legge 12 novembre 2011 n.183 e artt.6 e 7 Decreto del Ministro della Giustizia n.34 dell’8 febbraio 2013
(Massima n. Q.A.16 - 1° pubbl. 9/13 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

MODIFICA DI SOCIETA’ NON PROFESSIONALE ESISTENTE IN S.T.P.

La sostituzione dell’oggetto sociale di una società non professionale esistente con quello esclusivo dell’esercizio di un’attività professionale ordinistica e la conseguente contestuale adozione di tutti gli elementi richiesti dall’art.10 della L. 183/2011, non costituisce trasformazione in senso tecnico/giuridico, in quanto le s.t.p. non sono un genere autonomo con causa propria (vedi orientamento Q.A.2); pertanto non trovano applicazione in detta fattispecie le regole di cui agli artt. 2498 e ss. c.c.

Normativa: art.10 Legge 12 novembre 2011 n.183, Decreto del Ministro della Giustizia n.34 dell’8 febbraio 2013 e art.2498 c.c.
(Massima n. Q.A.17 - 1° pubbl. 9/13 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)

TRASFORMAZIONE DI UNA S.T.P. LUCRATIVA IN UNA S.T.P. COOPERATIVA

La trasformazione di una s.t.p. costituita secondo uno dei modelli societari previsti dal Titolo V del Libro V del c.c. in una s.t.p. che adotta il modello societario disciplinato dal Titolo VI del medesimo Libro V del c.c., integra una trasformazione eterogenea, con applicazione quindi della disciplina di cui agli artt. 2500 septies – 2500 novies c.c.

Normativa: art.10 Legge 12 novembre 2011 n.183, Decreto del Ministro della Giustizia n.34 dell’8 febbraio 2013 e artt.2500 septies e 2500 novies c.c.
(Massima n. Q.A.18 - 1° pubbl. 9/13 elaborata dal Comitato Interregionale Dei Consigli Notarili Delle Tre Venezie)